AMBIENTE PAESAGGIO

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Il contratto di affitto di fondo rustico di cui alla L. 203/1982

Pur dopo l'entrata in vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 41 che ha deformalizzato i contratti di affitto a coltivatore diretto, anche se ultranovennali, rendendoli a forma libera, non può ritenersi concluso un contratto di affitto agrario con la p.a. in forza di un comportamento concludente, anche protrattosi per anni.

L'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo ai sensi dell'art. 17, comma 2, L. 203/1982

Il diritto all'indennizzo per le migliorie non sorge con la mera esecuzione di esse ma per effetto della espressa previsione tra le parti prima della loro esecuzione o a seguito della espressa e formale autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Regole processuali nelle controversie in materia di agricoltura

In materia agraria la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dalla L. 203/1982, art. 46, configura una condizione di proponibilità della domanda

Riparto di competenza in materia di controversie agrarie

In relazione a un contratto di affitto di fondo rustico, se sia intervenuta una transazione, la competenza del giudice ordinario è configurabile solo nell'ipotesi in cui, essendo fuori discussione la validità di tale contratto, le parti controvertono sulla sua esecuzione od a questioni connesse; ove, invece, venga in discussione la perdurante esistenza e validità del rapporto agrario o la stessa validità della transazione la competenza appartiene alla sezione specializzata agraria.

Contratti agrari

Per affermare l'esistenza di un contratto agrario, è necessario e sufficiente che il contratto abbia ad oggetto lo sfruttamento di un fondo agricolo e, sul piano soggettivo, che il conduttore sia un coltivatore diretto.

Condizioni per il recesso e la risoluzione di contratto agrario

L'esperimento della preventiva procedura amministrativa di cui L. n. 203 del 1982, artt. 5 e 46 è condizione di proponibilità dell'azione di risoluzione del contratto agrario per grave inadempimento del concessionario, anche nei confronti dei chiamati successivamente in causa a seguito di integrazione del contraddittorio.

Successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario

In caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la successione dell'erede dell'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario di cui era già parte il de cuius è possibile sempre che il preteso successore dimostri la ricorrenza di tutte le condizioni a tal fine tassativamente richieste dalla legge.

Prelazione e riscatto agrario

Presupposto per il riconoscimento del diritto alla prelazione agraria, ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8 non è la modalità di esercizio dell'attività di coltivazione, ma il tipo di contratto stipulato tra le parti, sicché la prelazione è esclusa con riguardo ad un rapporto insorto come affitto a non coltivatore diretto.

Art. 181 d. Lgs. 42/2004 e art. 734 del codice penale: reati di abuso paesaggistico

Il reato formale e di pericolo previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, si perfeziona mediante l'esecuzione di interventi (anche non edilizi) potenzialmente idonei ad arrecare nocumento alle zone vincolate in assenza della preventiva autorizzazione e senza che sia necessario l'accertamento dell'intervenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio, in quanto per la sua configurabilità, è sufficiente che l'agente faccia del bene protetto dal vincolo un us ...

La concessione d’uso di una superficie per l’attività di gestione di cave o miniere

Le cave, intese come possibilità di sfruttamento del terreno in quanto inserite all’interno di un apposito Piano Cave, vanno date in affidamento a terzi attraverso l’istituto della concessione e non già dell’affitto.

Le concessioni di sorgenti di acqua minerale e per lo sfruttamento delle acque termali

La concessione delle sorgenti di acqua minerale si configura come concessione di beni, e non come concessione di servizi, ogni qual volta venga in rilievo la tutela e la valorizzazione del bene e non la prestazione di un servizio all’utenza

L’autorizzazione amministrativa alla coltivazione di una cava

L’attività di coltivazione di cava, anche da parte del proprietario del suolo, non è attività imprenditoriale libera, ma "amministrata" per la quale è possibile porre prescrizioni anche a tutela di altri interessi pubblici (ambiente, paesaggio, ecc.), come ad es. il divieto di vendita del materiale tout-venant.

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