Regole processuali nelle controversie in materia di agricoltura

AGRICOLTURA --> CONTRATTI AGRARI --> GIUDIZIO

Legittimato passivamente all'azione di riscatto agrario - ai sensi dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590 - è esclusivamente l'acquirente nonchè ogni altro successivo avente causa e non anche il venditore, che può, eventualmente, essere chiamato in giudizio dall'acquirente per far valere la c.d. garanzia impropria, e nei cui confronti, non si pone, pertanto, un problema di litisconsorzio necessario di carattere sostanziale.

In tema di controversie agrarie deve essere sempre designata, come giudice di rinvio, la stessa sezione specializzata agraria che ha reso la sentenza cassata e ciò quale conseguenza della assoluta inderogabilità delle sezioni agrarie non solo ratione materiae, ma anche ratione loci, la quale si giustifica con l'esigenza di assicurare alle parti un organo meglio adatto per la sua composizione, a valutare la situazione agricola del luogo, in rapporto... _OMISSIS_ ...i terreni e delle colture e alle consuetudini della zona.

I requisiti indicati dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 perchè possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario costituiscono condizioni dell'azione e devono essere accertati dal giudice d'ufficio, per cui non incorre in vizio di ultrapetizione, nè viola il giudicato interno, il giudice d'appello che rilevi d'ufficio la mancanza degli anzidetti presupposti di fatto nel caso in cui la questione non sia stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado.

In tema di prelazione o riscatto agrario opera il principio secondo cui l'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia con... _OMISSIS_ ...io del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti .

In tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione - al quale la L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria - è assolto con la richiesta di attivazione della procedura all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e alla controparte, così che, trascorso il termine dilatorio di sessanta giorni fissato dalla predetta norma, la parte può dare inizio alla lite senza che rilevi che l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura abbia convocato le parti e le associazioni di categoria o se, avendole convocate, queste non si siano presentate o ancora se, essendosi le stesse presentate, il tentativo di conciliazione sia fallito.

In tema di controversie concernenti con... _OMISSIS_ ...anche la domanda riconvenzionale deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46. Tale regola, tuttavia, non si applica qualora le parti del giudizio coincidano con le parti del tentativo obbligatorio di conciliazione e la formulazione della domanda riconvenzionale non comporti alcun ampliamento della controversia già oggetto della tentata conciliazione, perchè fondata su questioni già esaminate in quella sede.

La disposizione dell'art. 46, L. 203/1982, in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie agrarie, intanto può dirsi osservata in quanto, in sede giudiziaria, sia avanzata una pretesa del tutto identica a quella fatta valere in sede di tentativo di conciliazione, per essere identici sia le persone, sia il petitum, sia la causa petendi, non essendo all'uopo sufficiente una identità solo parziale di tali elementi.

In ... _OMISSIS_ ... la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità.

In tema di controversie agrarie, la necessità del previo tentativo di conciliazione ex art. 46, L. 203/1982, sussiste anche per la domanda proposta in via riconvenzionale, salvo che la domanda stessa si ricolleghi direttamente al contrasto tra le parti ed alle pretese fatte valere dall'attore che abbia già esperito la procedura conciliativa ovvero che il convenuto abbia già dedotto le relative richieste in quella procedura sperimentata dall'attore.

In materia agraria il tentativo di conciliazione deve essere sempre preventivo, attivato cioè prima dell'inizio di qualsiasi controversia agraria, ... _OMISSIS_ ...orma di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 46, inderogabile e imperativa, non consente che il filtro del tentativo di conciliazione possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale.

In materia di contratti agrari,il giudice - ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 46 - ha l'obbligo e non la facoltà di concedere il termine di grazia per il pagamento dei canoni scaduti, purchè l'affittuario moroso formuli al riguardo un'istanza inequivoca per porre fine al merito della lite; pertanto la violazione da parte del giudice di merito del precetto de quo è configurabile soltanto se dalla parte che la invochi sia dedotto e dimostrato che il termine, benchè richiesto,non sia stato concesso.

Non sono soggette al regime di sospensione feriale, di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3, tutte le controversie elencate nell'art. 409 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 533 del 1973, e quindi non... _OMISSIS_ ...versie individuali di lavoro, ma anche quelle indicate al n. 2) del predetto articolo, ovvero le controversie concernenti i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonchè i rapporti derivanti da ogni altro contratto agrario, di talchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in materia di contratti agrari se proposto oltre l'anno dal deposito della sentenza impugnata.

Qualora in una controversia agraria venga introdotta una domanda riconvenzionale fondata su un fatto che, oltre ad assumere carattere di fatto costitutivo di essa, assuma, rispetto al diritto fatto valere con la domanda principale, carattere di eccezione, cioè di fatto impeditivo, modificativo od estintivo, la circostanza che la domanda riconvenzionale risulti improponibile per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 46 non esclude ch... _OMISSIS_ ... fatto debba essere valutato come eccezione e, dunque, a soli fini della decisione sulla domanda principale.

L'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 46 sussiste a carico dell'attore che agisce in giudizio e del convenuto che propone una domanda in via riconvenzionale per il solo fatto che essi sottopongono al giudice una domanda relativa ad una controversia agraria, a prescindere dalla relativa fondatezza, dovendosi invece escludere che tale onere possa gravare sulla parte che, convenuta in giudizio, ed al fine di resistere alle altrui pretese, si limiti a spiegare, in sede difensiva, delle mere eccezioni in senso proprio, negando fondamento alla pretesa di controparte.

La disciplina processuale applicabile al giudizio di opposizione all'ordinanza di affrancazione del canone di colonia definita miglioratizia esige la preventiva verifica della natura giuridica del rapporto dedotto... _OMISSIS_ ...ovendosi escludere la sospensione feriale dei termini solo quando il rapporto che ne è oggetto, pur funzionalmente assimilabile all'enfiteusi, resti ontologicamente di tipo agrario e non propriamente enfiteutico.

Non rientrano nella categoria delle controversie in materia di contratti agrari (se cioè occorra fare applicazione della speciale normativa in materia di contratti agrari, ovvero si discuta dei vari profili di un rapporto agrario) quelle in cui il rapporto agrario abbia funzione di mero presupposto storico del diritto concretamente dedotto in giudizio.

Sussiste pregiudizialità tra la controversia instaurata dall'affittuario per l'accertamento del proprio diritto al riscatto del fondo a norma della L. n. 590 del 1965, art. 8 e quella avente ad oggetto la declaratoria di cessazione del contratto di affittanza e la condanna al rilascio del fondo per scadenza successiva al sorgere del diritto di riscatto, promossa dall'acquirente del fo... _OMISSIS_ ... conseguente necessità di sospensione di quest'ultima causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa che sia definita la prima.

Le circostanze relative alla sussistenza o meno del diritto alla proroga legale di un contratto di affitto di fondo rustico, sotto il profilo della qualifica di coltivatore diretto spettante all'affittuario, vanno accertate in relazione al momento della decisione del giudice del merito, trattandosi di una delle condizioni dell'azione che attiene alla valutazione dell'esistenza del diritto fatto valere in giudizio, con la conseguenza che non può spiegare efficacia alcuna, neppure ai sensi dell'art. 2909 c.c., una pronunzia sul punto intervenuta in un precedente giudizio.

In tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione - al quale della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria è assolto con la richiesta di attivazione della procedura all'Ispettor... _OMISSIS_ ... dell'Agricoltura ed alla controparte, così che, trascorso il termine dilatorio di sessanta giorni fissato dalla predetta norma, la parte può dare inizio alla lite senza che rilevi nè l'avvenuta convocazione delle parti e delle associazioni di categoria ad opera dell'Ispettorato, nè l'eventuale mancata presentazione delle stesse, pur convocate, nè, ancora, l'eventuale fallimento del tentativo di conciliazione.

La disposizione della L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12, comma 2, che, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, riserva alle regioni l'accertamento del requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola dell'imprenditore, è applicabile solo per i fini della concessione dei benefici economici stabiliti dall'art. 11 legge medesima e non anche per i diversi fini in cui la predetta qualifica può assumere rilevanza in un giudizio civile relativo ai diritti soggettivi delle parti, come nel ca... _OMISSIS_ ...sie agrarie; in tale ipotesi spetta al giudice di procedere alla detta qualificazione accertando la ricorrenza delle condizioni stabilite dal citato art. 12, per cui sono ammessi tutti i mezzi di prova.

In materia di contratti agrari, deve escludersi che il tentativo di conciliazione possa ritenersi come mai esperito o non ritualmente esperito solo perché, fermi il "petitum" e la causa "petendi" della pretesa, sia stata indicata, in giudizio, una data di cessazione del rapporto diversa e successiva rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo e di cui al tentativo di conciliazione.

La norma della L. n. 203 del 1982, art. 46 (costituente lex generalis) è del tutto compatibile con quella della L. n. 607 del 1966, art. 4 (lex specialis) e pertanto la circostanza che quest'ultima preveda un tentativo di conciliazione da parte del giudice (in corso di giudizio) non esclude la necessità che (prima del giudizio) le parti esperiscano il tent... _OMISSIS_ ...iazione avanti all'ispettorato agrario.

In materia di controversie agrarie la necessità di un autonomo tentativo di conciliazione ex art. 46 L. n. 203 del 1982 non sussiste per le domande che, proposte unicamente in sede giurisdizionale, siano tuttavia collegate ad altre pretese e contrasti fatti valere in sede conciliativa, sicchè qualora le domande non si pongano in rapporto di accessorietà e consequenzialità con quelle oggetto del tentativo di conciliazione, l'adempimento ex art. 46 è obbligatorio anche per esse.

La ratio dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2011 è da individuarsi non soltanto nella esigenza, di rilievo squisitamente processuale, di predisporre un filtro riduttivo dei procedimenti giurisdizionali, ma soprattutto nel bisogno di salvaguardare l'interesse, di natura sostanziale, alla conservazione dei rapporti agrari e della attività di impresa collegata all'utilizzazione del fondo: finalità in tutta evidenza compromesse qualo... _OMISSIS_ ...ne della forma semplificata di tutela ingiuntiva (sempre alternativa - si rammenti - al procedimento di cognizione ordinaria) fosse consentito di eludere il tentativo della preventiva composizione amministrativa della controversia.

Nelle controversie in materia agraria, come evidenziato dall'utilizzo nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11, dell'aggettivo "preventiva" (e dell'identica locuzione avverbiale nella L. n. 203 del 1982, art. 46), il tentativo obbligatorio di conciliazione configura una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale, cioè a dire un adempimento che, a pena di improponibilità dell'azione, deve precedere l'introduzione della lite e il ricorso all'autorità giudiziaria. E tale necessario onere va oss...


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