La natura di “ bosco” è data dalla presenza, su un terreno, e in una certa percentuale, di piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, senza che la legge faccia riferimento alcuno alle modalità con cui queste piante si sono insediate: il legislatore regionale, come pure quello nazionale, non definisce mai il concetto di “ terreno artificialmente rimboschito”, proprio in ragione del fatto che le modalità di nascita del bosco sono irrilevanti ai fini della sua tutela.