AMBIENTE PAESAGGIO

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Autorizzazione paesaggistica come presupposto del titolo edilizio

La disciplina urbanistica e quella paesaggistica si completano in vista della tutela integrata del territorio: ciò, del resto, è confermato dalla stessa relazione procedimentale che si instaura tra il titolo edilizio e quello paesaggistico, essendo quest’ultimo atto presupposto e necessario per il valido ed efficace rilascio del primo.

La potestà legislativa dello Stato e degli enti locali sulla tutela del paesaggio

Ancorché la tutela paesaggistica apprestata dallo Stato costituisca un limite inderogabile, va esclusa l’illegittimità di norme regionali che non deroghino, in pejus, agli standard fissati a livello statale, bensì stabiliscano norme di tutela più rigorose, salvo il sindacato di ragionevolezza.

Procedimento di sanatoria e condono dell'abuso paesaggistico

Sino all'entrata in vigore della L. n. 308 del 15 dicembre 2004 era annessa, alla esecuzione di opere in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, la sanzione della rimessione in pristino ovvero, alternativamente, quella del pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, secondo quanto l’autorità preposta alla tutela del vincolo riteneva più opportuno a protezione dei beni tutelati.

L'annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche da parte della Sopraintendenza

L'esercizio del potere di annullamento del nulla osta paesistico può avere ad oggetto solo la esteriore legittimità della procedura e dell’atto recante il nullaosta, non potendo la Soprintendenza disquisire nel merito della scelta dell’amministrazione locale di voler ritenere compatibile l’opera realizzanda con il rispetto del vincolo paesaggistico imposto sull’area di interesse edilizio.

Legislazione regionale in materia di interventi forestali

I boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore primario ed assoluto: la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza. Ciò peraltro non toglie che le Regioni, nell'esercizio delle specifiche competenze costituzionali possano stabilire anche forme di tutela ambientale più elevate.

Definizione di bosco e foresta

Una zona boschiva è tale per le caratteristiche che la stessa possiede, a prescindere da una sua riproduzione in una cartografia, la quale assume un connotato descrittivo delle aree aventi, per diretta ed espressa previsione normativa, i requisiti strutturali per essere qualificate come "boschi".

Natura giuridica e portata del vincolo forestale

In caso di costruzione che si trovi in zona sottoposta sia a vincolo forestale che a vincolo paesistico, occorrano tre distinti atti autorizzativi: l’autorizzazione forestale; l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente preposto; il permesso di costruire da parte del Comune, che può essere rilasciato soltanto nel caso in cui siano state previamente rilasciate le predette autorizzazioni paesaggistiche e forestali che ne costituiscono il presupposto legale.

Boschi e foreste: imboschimento e rimboschimento

La natura di “ bosco” è data dalla presenza, su un terreno, e in una certa percentuale, di piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, senza che la legge faccia riferimento alcuno alle modalità con cui queste piante si sono insediate: il legislatore regionale, come pure quello nazionale, non definisce mai il concetto di “ terreno artificialmente rimboschito”, proprio in ragione del fatto che le modalità di nascita del bosco sono irrilevanti ai fini della sua tutela.

Gli incendi boschivi: definizione ed elemento oggettivo

Per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353 si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353 del 2000.

Interventi di trasformazione su boschi e foreste

La inedificabilità sulle zone boschive previsto dalla L.R. Sicilia 16/1996 è operativa anche in assenza di apposito provvedimento amministrativo di visualizzazione del relativo vincolo sugli elaborati grafici del P.R.G. e la relativa valutazione sulla effettiva natura delle aree boscate non presenta alcun “effetto costitutivo” del vincolo boschivo, ma meramente “dichiarativo” e con funzione di ricognizione della presenza, in rerum natura, di aree aventi le caratteristiche di “bosco”.

Discrezionalità tecnica ed amministrativa della P.A. nelle valutazioni di compatibilità ambientale

Le valutazioni di compatibilità ambientale costituiscono espressione paradigmatica della discrezionalità tecnica della P.A. non suscettibile di sindacato in sede di legittimità in assenza di incongruenze istruttorie e motivazionali.

Valutazione di impatto ambientale, cumulo tra progetti

La valutazione cui l’Amministrazione è chiamata in relazione alla sottoposizione a VIA di una modifica progettuale non può esaurirsi nell’esame della modifica proposta quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio e ambientale di fondo, bensì deve tenere conto della sua interazione con gli insediamenti preesistenti.

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