AMBIENTE PAESAGGIO

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Giurisdizione sulle controversie relative alle concessioni di attività minerarie

La controversia avente ad oggetto il pagamento del contributo per l'attività estrattiva rientra nella giurisdizione del G.O. e non del giudice tributario.

Pianificazione regionale e comunale delle attività estrattive

L'attività estrattiva ben può essere regolata dagli strumenti urbanistici in relazione ai profili paesistici e ambientali: pertanto, è legittima la previsione del piano regolatore che vieta l'apertura di nuove cave in una determinata zona.

Piani Regionali delle Attività Estrattive

Il PRAE quale atto di programmazione settoriale, è espressione del potere amministrativo di pianificazione ed ha come funzione principale quella della localizzazione territoriale delle attività e di fissazione dei relativi criteri di sfruttamento attraverso il contemperamento di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nell’attività di coltivazione della cava. Pertanto contro di esso non possa essere promosso alcun sindacato di legittimità costituzionale.

La valutazione di impatto ambientale nell'ambito dell'esercizio di attività estrattive

Un'analisi dell'impatto ambientale connesso alla dismissione delle opere e degli impianti destinati alla attività di coltivazione mineraria non può ritenersi esigibile nello studio di impatto ambientale prodotto ai fini della v.i.a. necessaria per la concessione di coltivazione mineraria, dato il lungo lasso di tempo intercorrente tra v.i.a. e conclusione dell'attività estrattiva e la possibilità che si rendano disponibili tecniche più efficaci dal punto di vista ambientale.

La determinazione del contributo dovuto dal privato che esercita attività estrattive

Il contributo per l'attività estrattiva non ha natura tributaria, ma si configura come una somma avente specifica natura indennitaria del pregiudizio subito dalle collettività in conseguenza della gestione delle cave, al quale corrisponde uno specifico onere dei comuni che le rappresentano di ripristinare le condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall'attività di estrazione.

Il vincolo sulle aree di interesse storico, artistico, archeologico è di natura conformativa

Un vincolo di tutela di aree di interesse archeologico, lungi dal configurarsi quale vincolo espropriativo soggetto a decadenza, assume piuttosto le caratteristiche di vincolo conformativo, non potendosi le aree ad esso soggette mai trasformare in "zone bianche", in ispecie se esso non comporti non solo l'ablazione dei suoli, ma nemmeno il totale azzeramento dello spazio di intervento privato sui fondi.

Vincolo di inedificabilità storico archeologico e artistico

Non può essere fatto risalire al decreto di apposizione del vincolo archeologico l’effetto di impedire completamente l’edificazione del suolo. L’impossibilità di edificazione, può emergere solo all'esito dello svolgimento delle indagini scientifiche. Inoltre, se è vero che il vincolo di inedificabilità previsto dal d. lgs. 42/2004 non è astrattamente qualificabile come assoluto (non potendosi teoricamente escludere un'attività edificatoria ...

Rapporti e interrelazione tra abusi e sanzioni di natura edilizia e paesaggistica

L’avvenuta edificazione di un'area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poiché l'imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l'imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell'integrità dello stesso.

Il divieto di incremento dei volumi esistenti a tutela del paesaggio non distingue tra volumi tecnici e di altro tipo

Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume.

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi urbanistici

La VAS è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale. E' una procedura finalizzata a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall'adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE che prevede, appunto, la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull'ambiente.

La verifica dell'impatto ambientale di piani e programmi urbanistici

È incostituzionale la legge regionale che, in materia di valutazione di impatto ambientale, prevede un regime di pubblicità più restrittivo rispetto alla normativa statale, non contemplando la pubblicazione della richiesta di assoggettamento del progetto a v.i.a. nell'albo pretorio dei Comuni interessati.

Valutazione dell'impatto ambientale di opere ed interventi urbanistici: casistica

La v.i.a. deve ritenersi necessaria per ogni tipo di centro commerciale che risponda alle caratteristiche indicate dal D.Lgs 114/1998, indipendentemente dalle sue dimensioni.

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