AMBIENTE PAESAGGIO

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L’atto costitutivo del compendio unico

la costituzione del compendio unico avviene «con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento»; mentre ai sensi dei commi 11-quater e 4, rispettivamente, «la costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico»

Natura giuridica del compendio unico

Stante la lettera dell’art. 7 del citato d.lgs. 99/2004, il quale, al comma 11-quater, espressamente stabilisce che «la costituzione di compendio unico può avvenire […] mediante dichiarazione unilaterale del proprietario», deve ritenersi che la natura giuridica dell’atto costitutivo del compendio unico, sia quella di negozio giuridico unilaterale

Sulla contestualità dell’acquisto ai fini della costituzione del compendio unico: l’estensione del compendio già costituito

il compendio unico potrà essere costituito sia contestualmente all’acquisto del terreno o dei terreni atti a raggiungere la superficie necessaria per la sua costituzione; sia con più atti successivi, ciascuno dei quali preordinato alla sua costituzione e contenente l’impegno alla sua coltivazione o conduzione in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Compendio unico: l’oggetto dell’atto costitutivo ed il suo presupposto negoziale

si rende implicito nella definizione di compendio unico fornita dal primo comma dell’art. 5-bis del d.lgs. 228/2001, il requisito della titolarità dei terreni e delle relative pertinenze, ivi compresi i fabbricati che in quello siano costituiti; per tale via affermandosi la costituibilità del compendio unico solo da parte del soggetto che sia titolare del diritto di proprietà e non anche di altro diritto reale sui predetti beni.

Il regime formale dell’atto costitutivo del compendio unico

A norma delle disposizioni da ultimo citate, infatti, «la costituzione del compendio unico deve avvenire con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento» e qualora esso comprenda beni già in proprietà del costituente, deve risultare da «dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico».

Il compendio unico

l’attuale panorama legislativo italiano espone due tipologie di compendio unico: il cd. compendio in territorio di Comunità Montana (o compendio montano) di cui all’art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, quale introdotto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed il cd. compendio in altri territori (o compendio generale) di cui all’art. 5-bis del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, quale introdotto dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

Le finalità del compendio unico

le finalità e la ratio perseguite dal Legislatore con la disciplina qui al vaglio siano principalmente rivolte alla modernizzazione del settore agricolo, alla ricomposizione della proprietà fondiaria e alla tutela dell’impresa agricola.

La disciplina legislativa in materia di compendio unico

Stante l’anzidetta duplicità normativa – la quale distingue il compendio unico in territori di Comunità Montana dal compendio unico in altri territori – nonché la posteriorità e la potenziale universalità di tale ultima disciplina rispetto a quella contenuta nella legge 97/1994, la cui applicabilità è limitata ai soli territori montani, si pone qui il problema di stabilire l’eventuale abrogazione tacita della disposizione speciale anteriore

Compendio unico: il quadro normativo

la disciplina in tema di compendio unico avente portata generale trova accoglimento nel d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con il quale, in attuazione delle finalità e delle direttive stabilite dalla legge delega 38/2003, il Legislatore ha esteso a tutto il territorio nazionale, o più correttamente a tutti i terreni, ivi compresi quelli non ubicati nei territori delle comunità montane, le agevolazioni fiscali fino ad allora previste dalla legge 97/1994 riservate a queste ultime.

La pubblica fruibilità dei beni culturali non prevale sulle esigenze di tutela

La pubblica fruibilità di un bene culturale, attinendo alla sua valorizzazione, è finalità non prevalente, ma subordinata alla conservazione, cioè alle esigenze di tutela, come vuole la previsione di chiusura dell’art. 6, comma 2, del Codice dei beni culturali: invertire questo rapporto realizza sia una violazione della stessa regola generale, sia uno sconfinamento nella discrezionalità che in ipotesi (e ferma la regola medesima) spetterebbe comunque all’Amministrazione.

I siti minerari dismessi devono essere obbligatoriamente messi in sicurezza

L’obbligo di messa in sicurezza dei siti minerari dismessi costituisce un indefettibile vincolo giuridico sulla base della normativa nazionale ed europea (in particolare rileva il RD 29 luglio 1927 n. 1443) ed è rispondente a un evidente interesse pubblico, di cui il comune nel cui territorio risiede il sito minerario si fa portatore.

Autorizzazione paesaggistica in caso di installazione di strutture su demanio marittimo

Non risulta sufficientemente motivata l’autorizzazione paesaggistica che si limiti a rilevare che l’intervento non altera l’equilibrio architettonico dell’ambiente circostante, dovendosi prendere in considerazione l’intero contesto tutelato dal vincolo.

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