AMBIENTE PAESAGGIO

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I vincoli urbanistici finalizzati alla tutela paesaggistica

I beni immobili soggetti a vincoli paesistici per il loro intrinseco valore in virtù della loro localizzazione o della loro inserzione in un complesso che ha in modo essenziale le qualità indicate dalla legge costituiscono una categoria originalmente di interesse pubblico, il che non consente l’assimilabilità dei vincoli paesistici a quelli urbanistici e determina la inconferenza di qualsiasi richiamo o raffronto rispetto all’art. 2 della legge n. 1187 del 1968.

I vincoli di inedificabilità paesistico-ambientali

I vincoli paesaggistici e ambientali, non riferiti a un’area specifica sottoposta a un imminente e necessario esproprio, non sono vincoli preordinati all'esproprio, nemmeno se sia espressamente prevista nello strumento urbanistico la possibilità che il Comune reputi necessario in futuro acquisire o espropriare le aree assoggettate a tali vincoli per destinarle a finalità di interesse pubblico.

I vincoli di inedificabilità storici, archeologici e artistici

L'inedificabilità assoluta o meno di un terreno conseguente all'imposizione di un vincolo archeologico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, non dipende dalla tipologia di manufatto rinvenuto nell'area espropriata, ma dalla natura dell'interesse archeologico tutelato.

Il vincolo ad «area di interesse paesistico ambientale»

I “beni immobili” aventi valore paesistico - in virtù della loro localizzazione o della loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge - costituiscono una “categoria originariamente di interesse pubblico”, la cui disciplina è del tutto estranea alla materia della espropriazione di cui all'art. 42, terzo comma, Cost., rientrando, invece, a pieno titolo nella disciplina dell'art. 42, secondo comma.

Acquisizione dei beni culturali

Le acquisizioni dei beni culturali rientra nella più ampia materia che in generale disciplina il trasferimento e la circolazione dei suddetti beni sotto il profilo della proprietà. Del resto è risaputo che i beni culturali non sono cose fuori commercio. Tuttavia la loro circolazione è sottoposta a precisi vincoli, limiti e restrizioni, soprattutto se è rivolta a far acquisire detti beni a soggetti privati

La nullità degli atti compiuti in violazione del vincolo di indivisibilità

i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi

La natura del vincolo di indivisibilità

Il fondamento dell’efficacia reale deve rinvenirsi nella forza vincolante ed erga omnes del vincolo, ovvero nella sua opponibilità ai terzi. Ora, nel caso di specie, tale opponibilità pare prima facie ricavabile dalla stessa lettera dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. 228/2001 laddove stabilisce la nullità di tutti gli atti che realizzino il frazionamento del compendio unico, in violazione del vincolo di indivisibilità.

La trascrizione del vincolo: efficacia dichiarativa o efficacia costitutiva?

Va ritenuta l’efficacia costitutiva della trascrizione. E ciò, sia in considerazione della grave sanzione – quella della nullità – prevista in caso di violazione del predetto vincolo, sia in considerazione della lettera dell’art. 5-bis, comma 4 citato, la quale espressamente dispone la obbligatorietà della menzione del detto vincolo e della sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari, stanti la preminenza del principio di affidabilità dei terzi e della certezza dei rapporti giuridici.

Gli effetti del mutamento di destinazione sul vincolo di indivisibilità

Pare doversi affermare come sia di assoluta rilevanza, ai fini del mantenimento del vincolo, la qualificazione dei terreni secondo la conformazione impressagli dallo strumento urbanistico. E ciò in quanto il venire meno della suddetta connotazione agricola determina, secondo la Cassazione, l’automatica dissoluzione del vincolo; giacché mutando la destinazione urbanistica, viene meno l’interesse pubblico all’utilizzazione agricola di quella porzione di territorio.

La cessione delle quote ad una società non agricola

la cessione delle quote della società risultante dalla trasformazione alla holding, realizza un’operazione che di per sé non determina né una violazione del vincolo di indivisibilità del compendio né una violazione dell’impegno decennale alla coltivazione o conduzione dello stesso

Il vincolo da compendio unico e le successioni ereditarie

Il fenomeno della successione ereditaria assurge a proprio fondamento la necessità, di natura economico-sociale, che taluni rapporti giuridici facenti capo al de cuius non si estinguano alla sua morte, onde garantire il soddisfacimento dell’interesse generale alla prosecuzione della vita economica al di là della vicenda estintiva della persona fisica, nonché l’interesse dello stesso defunto a definire il proprio assetto patrimoniale post mortem.

La costituibilità della garanzia ipotecaria sui beni ricompresi nel compendio unico

occorre stabilire se il termine «trasferimenti», utilizzato nella prima parte della disposizione, debba riferirsi anche agli atti inter vivos o solamente agli atti a causa di morte, cui sembrerebbe in diretta correlazione nella formulazione letterale utilizzata

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