Nella sua formulazione originaria, il d.lgs. 99/2004 subito dopo la definizione dei requisiti reddituali previsti per lo IAP, stabiliva quale fosse il reddito qualificante a tali fini, espressamente espungendo dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.