AMBIENTE PAESAGGIO

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Il compendio montano

l’istituto del compendio montano, cronologicamente anteriore rispetto a quello generale, trova la propria applicazione esclusivamente per i terreni siti nelle zone montane

Compendio unico: i requisiti soggettivi

la disciplina prevista in tema di compendio unico avente portata generale prevede un regime fiscale agevolato per l’acquisto ed il trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze (ivi compresi i fabbricati) a favore di chi si impegni a costituire il compendio e a coltivarlo o condurlo

La qualifica di coltivatore diretto

Una prima enunciazione della stessa deve rinvenirsi nel codice civile, ove l’art. 2083, dopo aver fornito la nozione di «piccolo imprenditore», accomuna questi agli altri soggetti che svolgono un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, fra cui il coltivatore diretto

La qualifica di imprenditore agricolo professionale

Nella sua formulazione originaria, il d.lgs. 99/2004 subito dopo la definizione dei requisiti reddituali previsti per lo IAP, stabiliva quale fosse il reddito qualificante a tali fini, espressamente espungendo dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

Le società agricole IAP

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. 99/2004, come modificato dal d.lgs. 101/2005[14] – per quanto attiene alla normativa nazionale e sempre nell’ambito tributario e previdenziale della disciplina qui al vaglio – sono considerate imprenditori agricoli professionali le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, che siano in possesso di taluni requisiti.

Le società di coltivazione diretta

le società di coltivazione diretta prese in esame devono rispettivamente individuarsi: nelle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto; nelle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché nelle società agricole cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto.

Compendio unico: Il tempo della sussistenza dei requisiti soggettivi

L’unico requisito richiesto dal Legislatore, ai fini dell’applicabilità del predetto regime fiscale agevolato, consiste dal duplice impegno dell’acquirente a costituire il compendio unico e a coltivarlo e condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento. Mentre nulla è specificato circa la necessaria sussistenza delle qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Il mancato conseguimento dei requisiti soggettivi ai fini del compendio unico: effetti sul vincolo

si tratta di comprendere cosa accada nel caso in cui l’acquirente – che abbia proceduto alla costituzione del compendio medesimo, con relativa trascrizione del vincolo – non abbia conseguito la qualifica di imprenditore agricolo professionale ovvero di coltivatore diretto[35].

I beni costituibili in compendio unico

risulta evidente come siano costituibili in compendio unico i terreni. Del resto, tale scontata affermazione pareva desumersi dalla stessa definizione di compendio quale contenuta nel primo comma del citato art. 5-bis, ove è detto che «per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale

L’estensione di terreno necessaria alla costituzione del compendio unico

Si pone il problema di comprendere quale possa essere la superficie necessaria ai fini della costituzione del compendio unico ed, in secondo luogo, se tale superficie, in assenza di un’espressa disciplina regionale, debba qualificarsi quale soglia massima da raggiungere e non oltrepassare ovvero quale soglia minima, non essendo configurabile alcun limite massimo

La funzionalità dei fondi quale presupposto per la costituibilità del compendio unico

ai fini della costituzione del compendio unico, il solo requisito cui occorre fare riferimento è quello della funzionalità dei fondi – intendendo quest’ultima quale idoneità degli stessi a consentire una razionale conduzione dell’impresa – non essendo invece necessario che gli stessi siano fra loro confinanti.

Compendio unico: l'accertamento dei reguisiti oggettivi

La disciplina di cui al d.lgs. 228/2001, come modificata ed integrata dai d.lgs. 99/2004 e 101/2005, nulla dispone quanto al soggetto o all’organo cui demandare la valutazione e l’attestazione circa la sussistenza dei requisiti oggettivi sopra indicati, limitandosi a rinviare quanto in oggetto alle previsioni della normativa regionale.

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