Autorizzazione paesaggistica come presupposto del titolo edilizio

TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

La disciplina urbanistica e quella paesaggistica si completano in vista della tutela integrata del territorio: ciò, del resto, è confermato dalla stessa relazione procedimentale che si instaura tra il titolo edilizio e quello paesaggistico, essendo quest’ultimo atto presupposto e necessario per il valido ed efficace rilascio del primo.

Per poter eseguire interventi edilizi su immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica anche ai sensi dell’art. 22 comma 6 d.p.r. n. 380/2001 in tema di interventi subordinati a denuncia di inizio attività, occorre acquisire il preventivo rilascio del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo.

La funzione dell'autorizzazione paesaggistica è quella di verificare la compatibilità dell'opera edilizia che si intende realizzare con l'esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo, dovendo l'autorità preposta unicamente operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell'intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso.

Il permesso di costruire rilasciato in contrasto con quanto statuito nel provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica è illegittimo, ma esso, fino all'eventuale annullamento, rimane pienamente efficace.

L’autorizzazione paesaggistica non costituisce l’unico presupposto per il rilascio del permesso di costruire.

Nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica, sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione e astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

Un intervento edilizio rientrante in un Piano Quadro non ancora efficace richiede, ai fini del permesso di costruire, il preventivo rilascio, nel rispetto del P.P.T.R. Puglia, del parere di compatibilità paesaggistica da parte dell’Amministrazione regionale.

Per gli interventi da eseguire in zona vincolata, qualora le opere comportino una modifica dello stato dei luoghi, i titoli abilitativi edilizi non diventano comunque efficaci prima del rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica.

L’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio, ivi compresi quelli in sanatoria di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 de 2001.

L'eventuale inerzia da parte dell'amministrazione comunale non costituisce una circostanza legittimante l'avvio dell'intervento edilizio, aI sensi dell'art. 23, comma 4, secondo periodo D.P.R. 380/2001; tale intervento infatti non può iniziare fino a quando non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione paesaggistica.

Allo stato attuale della normativa in materia (art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, art. 22, comma 6, del DPR n. 380 del 2001, art. 19 bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990) il rapporto di condizionamento tra titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica è da intendere in termini di condizione di efficacia piuttosto che di condizione di validità.

In presenza di vincolo paesaggistico, l’attività edilizia è necessariamente condizionata dal rilascio della relativa autorizzazione e non può ritenersi che la SCIA presentata senza autorizzazione paesaggistica sia sanata dal decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa senza intervento inibitorio dell’Amministrazione.

L'illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica determina, per invalidità derivata, l'illegittimità del permesso di costruire, essendo l'autorizzazione paesaggistica necessario presupposto del permesso di costruire.

L’omessa acquisizione del nulla osta paesaggistico necessario per la realizzazione delle opere edilizie in area sottoposta a vincolo ambientale implica la carenza dei presupposti necessari per porre in essere azioni di trasformazione del territorio sottoposto a tutela.

La parte richiedente la sanatoria non può pretendere che il procedimento per il conseguimento del parere paesaggistico ex articolo 146 del decreto legislativo 42 del 2004 venga attivato d’ufficio dall’Ente, costituendo l’autorizzazione paesaggistica un atto presupposto rispetto ai titoli edilizi in sanatoria su aree di interesse paesaggistico, sicché compete ai proprietari degli immobili interessati farne richiesta.

In caso di beni soggetti a vincolo, la denuncia di inizio attività in assenza dell’autorizzazione paesaggistica non produce effetti e le opere costruite in relazione ad essa possono ritenersi al pari di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo.

In mancanza di autorizzazione paesaggistica, la DIA non produce alcun effetto, ai sensi dell’art. 22 e art. 23 del d.P.R. 380/2001, con conseguente obbligo di ripristino delle opere edilizie di cui all'art. 167 del d.lgs. 42/2004, non surrogabile con la pena pecuniaria.

Un intervento edilizio in una zona vincolata non può ritenersi necessariamente assentito dall’autorità preposta alla tutela del vincolo solo perché lo strumento urbanistico di attuazione è stato approvato anche dalla stessa autorità: ben possono evidenziarsi, infatti, in concreto, profili di tutela che non sono stati oggetto di esame al momento di approvazione dello strumento attuativo e che quindi devono essere esaminati dall’autorità preposta alla tutela del vincolo quando il progetto edificatorio è stato predisposto e per esso è stato chiesto l’assenso oltre che ai fini urbanistici anche ai fini paesaggistici.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire in area di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, anche se realizzabili mediante "semplice" denuncia di inizio attività - ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica della Regione.

Posto che il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica hanno contenuti differenti, seppure ambedue relazionati al territorio, e l'inizio dei lavori in zona paesaggisticamente vincolata richiede il rilascio di ambedue i titoli, ne consegue che il permesso di costruire può essere sì rilasciato anche in mancanza di autorizzazione paesaggistica, ma è inefficace e i lavori non possono essere iniziati, finché non interviene il nulla osta paesaggistico.

L’esigenza del rispetto paesaggistico di un intervento edilizio e la correlata necessità di autorizzazione paesaggistica è esclusa in assenza di una visibilità “qualificata” del manufatto: quello che conta è una globale apprezzabilità dell’intervento realizzato sul paesaggio stesso.

Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo è presupposto legittimante la trasformazione urbanistico-edilizia della zona protetta.

Il nulla osta della soprintendenza alla attività edilizia progettata costituisce un presupposto di legittimità della titolo edilizio.

L’autorizzazione paesaggistica rappresenta un atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l’intervento edilizio, ivi compresa la d.i.a./s.c.i.a..

Nel caso in cui venga espresso in sede di approvazione del piano attuativo un giudizio favorevole sulla compatibilità paesaggistica, l’aspettativa che sorge in capo al lottizzante, nel momento in cui il progetto esecutivo verrà sottoposto a valutazione, sarà meritevole di tutela nel limite in cui è impedito alla Soprintendenza di procedere poi, nell'esame delle singole autorizzazioni paesistiche, a una revisione radicale del precedente giudizio, la quale potrà considerarsi legittima solo se nel frattempo siano stati introdotti elementi progettuali nuovi o se il maggiore grado di precisione delle progettazioni singole faccia emergere un impatto completamente diverso che non era stato evidenziato nel piano di lottizzazione.

Le opere che realizzano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio in area assoggettata a vincolo paesaggistico, anche comportanti l’incremento dei volumi e delle superfici esistenti, richiedono la previa acquisizione del permesso di costruire e, comunque, dell’autorizzazione paesaggistica.

Il richiamo agli aspetti edilizi dell’opera non rappresenta alcuna indebita incursione della Soprintendenza nella sfera urbanistico-edilizia ma costituisce la necessaria premessa per un’esaustiva analisi "di contesto": è evidente, infatti, che una corretta valutazione circa l’incidenza sul paesaggio di una qualsiasi opera, soprattutto di vaste dimensioni, non può che partire dagli elementi edilizi ed urbanistici della stessa.

È escluso che l'abbassamento del livello di una strada abbia caratteristiche di attività di straordinaria manutenzione, trattandosi di trasformazione urbanistica. Nel caso di interventi del genere realizzati in zona sottoposta a vincolo si è ulteriormente stabilita la necessità di autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo, sicché in tal caso sono necessari sia il permesso di costruire che l'autorizzazione paesaggistica.

Il parere della commissione di salvaguardia riguarda i profili di compatibilità paesaggistica dell’intervento per cui non può condizionare il rilascio del titolo edilizio da parte del comune, trattandosi di valutazioni che attengono a profili e interessi diversi.

In presenza di un immobile o di un’area di interesse paesaggistico l’intervento è comunque subordinato all'autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo con il parere vincolante della competente Soprintendenza.

L’autorizzazione paesaggistica non vincola l’operato del Comune, titolare del dovere di negare il rilascio del titolo edilizio in base alla normativa applicabile, tenuto conto della tipologia dell’intervento richiesto e della indefettibile applicabilità della disciplina edilizia.

L’autorizzazione paesistica costituisce un atto autonomo e presupposto del permesso di costruire.

Il procedimento descritto dall’art. 146 d.lg. 42/2004 per la verifica della compatibilità dell’intervento edilizio con i vincoli paesaggistici costituisce procedimento incidentale, ma autonomo, rispetto a quello di rilascio del permesso per costruire.

L’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire: in assenza del nulla osta di compatibilità paesaggistica, giammai può essere rilasciata il titolo edilizio.

L’opinione del responsabile del procedimento non può equivalere ad un nulla-osta paesaggistico e comunque non ha alcuna rilevanza esterna in tale materia.

Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla osta di compatibilità paesaggistica dell'intervento, ancorché connessi, sono procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, perché hanno per oggetto la tutela di beni diversi, sulla base di competenze diverse e di normative differenti.

Il permesso di costruire rilasciato in assenza del preventivo nulla osta paesaggistico è illegittimo, non meramente inefficace.

Il provvedimento che dispone l'archiviazione della pratica edilizia in ragione dell'intervenuto parere negativo della Soprintendenza sull'istanza di autorizzazione paesaggistica ha valenza di diniego del titolo paesaggistico.

L’autonomia dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e di rilascio di concessione edilizia riguarda gli aspetti dei rispettivi presupposti e oggetto di valutazione e le finalità cui sono preordinati, ma non vale a escludere che il secondo sia subordinato all’esito favorevole del primo: la concessione per attività edilizie in zone vincolate non può essere rilasciata in mancanza di nulla osta in ordine al vincolo e la sua efficacia non può legittimamente persistere ove venga meno l’indispensabile presupposto.

Il procedimento di rilascio del permesso di costruire ha un rapporto di autonomia e non di interdipendenza rispetto al rilascio del parere ambientale.

L’autorizzazione paesaggistica non può essere intesa quale mero presupposto di legittimità del titolo legittimante l’edificazione, connotandosi piuttosto per una sua autonomia strutturale e funzionale rispetto al permesso di costruire.

Il rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio si sostanzia in un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche ed urbanistiche, nel senso che questi due apprezzamenti si esprimono entrambi sullo stesso oggetto, ma con diversi e separati procedimenti, l’uno nei termini della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto e l’altro nei termini della sua conformità urbanistico-edilizia

L'autorizzazione paesaggistica costituisce un presupposto del titolo abilitativo edilizio.

La tutela urbanistica e quella paesaggistica sono nel nostro ordinamento del tutto autonome: l'urbanistica ha come scopo il raggiungimento di un ordinato assetto del territorio, il paesaggio invece tende alla conservazione del valore estetico culturale del bene valore, tra l'atro direttamente e autonomamente tutelato dalla Costituzione.

L'interesse paesaggistico è funzionalmente differenziato da quello urbanistico, pertanto singoli progetti, pur compatibili con la destinazione urbanistica, possono risultare poi incompatibili con i valori paesaggistici e viceversa.

La tutela urbanistica e quella paesaggistica sono, dal punto di vista della competenza, ripartite tra autorità diverse che compiono valutazioni tra loro autonome: pertanto, le considerazione espresse dall’una nell’esercizio dei propri poteri non rilevano ai fini della valutazione della legittimità delle conclusioni assunte dall’altra.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce titolo autonomo rispetto a quello edilizio e non è conseguibile a sanatoria.

Ai sensi del combinato disposto fra artt. 22 e 23 T.U. edilizia, in assenza del previo e dovuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il titolo abilitativo edilizio non si forma, ovvero l’attività non può essere intrapresa.

È illegittimo il titolo edilizio rilasciato in assenza di autorizzazione paesaggistica.

In ragione del carattere autonomo – ancorché presupposto – del titolo paesaggistico rispetto a quello edilizio, il permesso di costruire rilasciato in carenza dell’autorizzazione paesaggistica, ove prescritta, non è illegittimo ma soltanto inefficace, essendo detta carenza unicamente preclusiva dell’avvio dei lavori.

In carenza dell'autorizzazione paesaggistica, non si forma nemmeno il titolo abilitativo edilizio e non può essere intrapresa l'attività edilizia, anche qualora si tratti di interventi edilizi «minori» assoggettati a s.c.i.a. (in passato: d.i.a.).

La pur necessaria e doverosa distinzione e autonomia del titolo paesaggistico rispetto a quello edilizio non implica separatezza tra i due (pur differenziati) piani delle tutele (parallele), incidenti in definitiva su un unico episodio di vita e aventi ad oggetto un medesimo progetto realizzativo di trasformazione antropica dell’area vincolata.

L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e non semplice condizione di legittimità dello stesso.

E' illegittimo l'annullamento del titolo edilizio motivato in relazione all'illegittimità dell'autorizzazione paesaggistica se questa, benché ritenuta illegittima dal giudice ordinario, non è stata impugnata nei termini di decadenza.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, che si sostanzia in un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e urbanistiche, nel senso che questi due apprezzamenti si esprimono entrambi sullo stesso oggetto, l’uno, in termini di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto e, l’altro, in termini di sua conformità urbanistico-edilizia.

Il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica sono titoli che assolvono funzioni differenti in quanto tutelano valori differenti e sono emessi sulla base di valutazioni di tipo diverso (l’una di conformità urbanistica, l’altra di compatibilità paesaggistica): pertanto, dal rilascio della seconda non può discendere un affidamento all’emanazione anche del primo.

Se la edificazione privata, ancorché conforme alle norme urbanistico-edilizie, è in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio, non può dirsi esistente ed esercitabile uno jus aedificandi.

Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non vincola l'ente a rilasciare anche il titolo edilizio, essendo i due procedimenti paralleli e volti al perseguimento di diversi interessi.

In assenza dei pareri necessari per la realizzazione dell'opera in area vincolata, il titolo edilizio non può dirsi legittimamente formato.

In presenza di un intervento a realizzarsi su area assoggettata a vincolo paesaggistico, gli artt. 22 e 23 del Testo unico sull’edilizia precludono la immediata formazione di un titolo abilitativo per silentium, del quale quindi non può essere predicata la dovuta rimozione in autotutela.

Tra l’autorizzazione paesistica e la concessione edilizia esiste un vincolo funzionale, dovendo la prima intervenire su un progetto fattibile.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.