Valutazione di impatto ambientale, cumulo tra progetti

La valutazione cui l’Amministrazione è chiamata in relazione alla sottoposizione a VIA di una modifica progettuale non può esaurirsi nell’esame della modifica proposta quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio e ambientale di fondo, bensì deve tenere conto della sua interazione con gli insediamenti preesistenti.

Per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione.

Quando uno Stato membro opta per una regolamentazione generale ed astratta del campo applicativo della valutazione di impatto ambientale per i progetti rientranti nell'Allegato II della direttiva 85/337/Cee mediante la fissazione d... _OMISSIS_ ...eri, esso è tenuto a redigere l'elenco di tali progetti applicando, a seconda dei casi, l'uno o l'altro dei diversi criteri "rilevanti" dell'Allegato III, di talché il "criterio del cumulo" può così essere utilizzato ove sia ritenuto rilevante, eventualmente prendendo in considerazione la realizzazione del complesso di tali progetti durante un periodo di tempo determinato.

Agli Stati membri non è consentito di applicare in modo eccessivamente generico la normativa comunitaria in materia di VIA, dovendo gli stessi quanto meno precisare le tipologie progettuali soggette a VIA e utilizzare, quale criterio interpretativo di completamento, il cumulo tra i nuovi e i vecchi insediamenti preesistenti, soprattutto laddove le tipologie progettuali soggette a VIA o screening non siano indicate con sufficiente precisione dalla normativa interna.

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> MODIFICHE PROGETTUALI
... _OMISSIS_ ...la luce dell’art. 42 comma 4 d.lg. n. 152 del 2006 (prima delle modifiche allo stesso apportate dal d.lg. 4 del 2008), qualora, nel corso dell'iter approvativo di un intervento progettuale già sottoposto a v.i.a., intervengano variazioni sostanziali che portino ad un progetto "sensibilmente diverso", deve obbligatoriamente essere acquisita una nuova v.i.a. su quest'ultimo, pena altrimenti l'elusione del giudizio di compatibilità ambientale e restando ovviamente irrilevante l'istruttoria compiuta sul progetto variato in sede di Conferenza di servizi”.

Le «modifiche sostanziali» a cui è riconnesso l’obbligo di rinnovazione della v.i.a. sono quelle che comportano la realizzazione di un’opera radicalmente diversa da quella già esaminata, che comporti il peggioramento dell’impatto dell’opera sull’ ambiente; diversamente, non sussiste l'obbligo di rinnovazione della v.i.a..

La diversa... _OMISSIS_ ...degli elementi costitutivi dell’impianto derivante dalle modifiche progettuali non può costituire automaticamente una «modifica sostanziale» che comporta la rinnovazione del procedimento di v.i.a. se le modifiche non comportano ulteriori problematiche ambientali.

Un intervento già approvato con progetto preliminare deve essere nuovamente sottoposto a v.i.a., ove vi sia stata una sensibile variazione del progetto definitivo, rispetto alla v.i.a. effettuata sul progetto preliminare che abbia implicato una significativa modificazione dell' impatto globale del progetto sull'ambiente.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.