RESPONSABILIT

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Presupposti per l'applicazione della disciplina ex art. 2051 c.c. ai danni causati dal demanio stradale

La possibilità in concreto della custodia ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. deve essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta.

Conseguenze del comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale: il principio di autoresponsabilità

Per il principio di autoresponsabilità, gli utenti della strada sono gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, al fine di salvaguardare la propria incolumità.

Configurabilità della responsabilità precontrattuale nell'attività negoziale della P.A. ai fini del risarcimento del danno

Il recesso ingiustificato dalle trattative, fonte di responsabilità precontrattuale, può ravvisarsi nei casi in cui la P.A. adduca ragioni conosciute o conoscibili già al momento iniziale del confronto o opponga profili ostativi a lei noti da tempo e da lei sempre ritenuti irrilevanti, ovvero invochi motivi di cui ha reso edotta l’altra parte con particolare ritardo e solo perché formalmente sollecitata.

Figure sintomatiche della impossibilità della custodia da parte della P.A. ai fini dell'imputazione di responsabilità ex art. 2051 c.c.

La notevole estensione del bene demaniale e la sua utilizzazione generale e diretta da parte dei terzi costituiscono soltanto figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della PA e, come tali, vanno sottoposte in concreto al vaglio del giudice di merito.

L’atto di citazione nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti

Nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, le indicazioni richiamate nell’articolo 163, comma 3, nr. 7, del C.P.C. non possono essere esplicitate nell’atto di citazione emanato dalla Procura Regionale attrice, sul rilievo che la fissazione dell’Udienza di discussione, con le relative formalità da osservare per la valida costituzione in giudizio, compete al Presidente della Sezione Giurisdizionale ai sensi dell’articolo 17 del R.D. nr. 1038 del 1933.

La decorrenza della prescrizione nell'azione di responsabilità contabile-amministrativa

Ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione per responsabilità amministrativa assume rilievo il momento in cui si verifica e si perfeziona l’evento dannoso, che si identifica nell’emergere del danno erariale, da individuarsi, secondo la giurisprudenza, o nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna ovvero nel momento del pagamento da parte dell'Ente.

Le voci di danno erariale nel sistema di responsabilità amministrativa di cui è chiamata a conoscere la Corte dei Conti

Nell’attuale sistema della responsabilità amministrativa di cui è chiamata a conoscere la Corte dei Conti, l'intero danno subito dalla P.A. accertato secondo il principio delle conseguenze dirette ed immediate del fatto dannoso, non è di per sé risarcibile e costituisce soltanto il presupposto per il promuovimento da parte del P.M. dell'azione di responsabilità amministrativa e contabile.

Le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica

La possibilità del convenuto di far valere un rapporto di garanzia nell'azione di responsabilità deve essere rapportata alle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, che si pronuncia sull'azione proposta dalla competente Procura per il ristoro del pregiudizio erariale cagionato da soggetti che esercitano funzioni pubbliche.

La ripartizione del danno erariale tra più soggetti di cui è accertata la responsabilità

L’addebito del danno erariale in ipotesi in cui sia accertata la responsabilità di più soggetti, va effettuato sulla base della diversità dei ruoli funzionali ricoperti da ciascuno dei responsabili e durata dei relativi mandati.

Attenuanti ed esimenti a favore dei soggetti di cui è accertata la responsabilità per danno erariale

In ipotesi di danno conseguente alla mancata conclusione del procedimento, pur raggiunta la prova in ordine alla sussistenza del nesso causale, tuttavia la condotta omissiva dei soggetti responsabili, non può essere ritenuta come la causa unica ed esclusiva dell’evento di danno, qualora nella fattispecie concorrano altri fattori incidenti sul nesso eziologico correlato al descritto pregiudizio.

Responsabilità contabili ed amministrative in capo al Sindaco ed al Presidente della Provincia

In ipotesi di danno conseguente ad omessa conclusione della procedura, nella condotta omissiva del Sindaco cui, in qualità di vertice dell’apparato burocratico comunale, compete impartire direttive ed il compito di guidare, regolare, predisporre ed indirizzare i diversi uffici ed istituti pubblici, deve ravvisarsi quella negligenza, configurabile alla stregua della colpa grave.

Responsabilità per danno erariale a carico di amministratori, funzionari e tecnici

In ipotesi di mancata conclusione del procedimento, non appare connotata da colpa grave la condotta del Sindaco che abbia dato agli uffici le necessarie direttive sugli atti da compiersi, qualora l'inerzia si riduca sostanzialmente al mancato compimento di atti, rispetto ai quali appare indubbia la responsabilità della componente burocratica considerate sia le direttive ricevute che gli obblighi su di essa gravante di cooperazione con gli organi politici.

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