La responsabilità ex art. 2051 c.c. è una speciale forma di responsabilità rispetto a quella più generale di cui all'art. 2043 c.c., dalla quale non differisce comunque per essenza e natura, salvo essere caratterizzata da un dovere specifico di contenuto positivo, ovvero da un più intenso dovere di vigilanza - comportante anche quello di adottare le misure idonee ad impedire danni a terzi - imposto a carico di chi abbia a qualsiasi titolo un effettivo, non occasionale, "potere fisico" sulla cosa