La responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 del codice civile

DEMANIO E PATRIMONIO - RESPONSABILITÀ CIVILE, PROFILI GENERALI

La P.A. risponde delle cose "in custodia", sia in relazione al controllo su di esse, sia in conseguenza di una causa concreta del danno, a meno che non dimostri la determinazione del danno da eventi estrinseci dovuti a terzi o a caso fortuito.

La pubblica amministrazione è civilmente responsabile per i danni alla persona cagionati dalle frane di terreni demaniali, a meno che non dimostri il caso fortuito.

Il caso fortuito che idoneo ad esimere la responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2051c.c. non va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i custodi privati.

L'art. 2051 c.c. postula, da un verso, ... _OMISSIS_ ...all'altro verso, che esista un "effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivino danni ad altri.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. è una speciale forma di responsabilità rispetto a quella più generale di cui all'art. 2043 c.c., dalla quale non differisce comunque per essenza e natura, salvo essere caratterizzata da un dovere specifico di contenuto positivo, ovvero da un più intenso dovere di vigilanza - comportante anche quello di adottare le misure idonee ad impedire danni a terzi - imposto a carico di chi abbia a qualsiasi titolo un effettivo, non occasionale, "potere fisico" sulla cosa.
... _OMISSIS_ ... sensi dell'art. 2043 c.c..

Il caso fortuito costituisce un fatto estraneo alla sfera di azione del custode - attribuibile ad un fattore naturale, ovvero alla condotta del terzo o dello stesso danneggiato - tale da determinare da solo, per la sua imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, l'evento dannoso, avendo cioè impulso causale autonomo, sì da interrompere il nesso eziologico fra cosa ed evento lesivo.

Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed ... _OMISSIS_ ...oli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è alla volontà dello stesso danneggiato e alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile che l'evento dev'essere ricollegato in nesso eziologico.

La discrezionalità e insindacabilità caratterizzanti l'esercizio dei poteri della P.A. di realizzazione, gestione e controllo su beni demaniali o opere pubbliche trovano pur sempre limite nell'obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento, nonché le norme tecniche e q... _OMISSIS_ ...ime comunque il danneggiato dall'onere di provare il nesso di causalità tra danno medesimo e condotta dell'agente, ovvero cosa in custodia in relazione ad un'anomalia originaria o sopravvenuta nella struttura o nel funzionamento di questa: in altri termini, il danneggiante deve dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.

Colui che lamenta un danno dovuto all'omessa custodia di un bene demaniale deve provare l'esatta dinamica dell'incidente e le concrete modalità del fatto (punto e causa reale della caduta).

Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. incorre anche l'ente pubblico proprietario o gestore di beni demaniali, non potendosi escludere la responsabilità per custod... _OMISSIS_ ...rcitare da parte dell'ente un effettivo controllo sul bene, tenuto conto della posizione della strada, delle dotazioni e degli strumenti che il progresso tecnologico mette a disposizione.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento della perìcolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale ... _OMISSIS_ ...ella produzione del pregiudizio.

La radicale oggettivazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. comporta che la stessa non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talchè, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi.

Posto che la ratio dell'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario.

Ove, per l'estensione del bene, per l'uso generalizzato dello stesso da ... _OMISSIS_ ... cod. civ..

Ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Qualora sia dedotta la responsabilità ex art. 2051 c.c., al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.

La responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosit... _OMISSIS_ ...zzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.

Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, l'ente proprietario ris... _OMISSIS_ ... provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.

La responsabilità per i danni provocati da cose in custodia trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali.

È esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene - la cui sussistenza in concreto deve essere oggetto di indagine mirata, caso per caso, da parte del giudice del merito - a costituire il discrimine per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. e non già la natura demaniale del bene medesimo.

La natura demaniale, con conseguente esonero da responsabilità del Comune convenuto, del torrente che avrebbe determinato l'allagamento di una proprie... _OMISSIS_ ...per la prima volta né in sede di precisazione delle conclusioni, né in comparsa conclusionale.

Non sussiste la responsabilità dell'ente proprietario di un corso d'acqua laddove gli accertamenti peritali svolti a distanza di quattro anni dall'insorgenza di fenomeni non abbiano consentito di addivenire a conclusioni univoche, a causa dell'insufficienza dei dati a disposizione del consulente.

L'indagine sull'operatività dell'art. 2051 c.c. non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene od al regime od alle modalità del suo uso da parte del pubblico: occorrerà verificare se vi sia, per l'ente cui è affidata la gestione del bene pubblico, l'oggettiva possibilità di esercitare su di esso quel potere di governo che, in questo ambito, si denomina custodia... _OMISSIS_ ...rzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.

Perché possa configurarsi la responsabilità ex art. 2051, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui essa resta esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed... _OMISSIS_ ...e prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.

Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra un caso fortuito.

Va superata la giuri... _OMISSIS_ ...emaniali solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di situazioni di cause di pericolo per gli utenti.

La responsabilità da cose in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile di custodia. Perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia o sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato o di escludere che altri vi apportino modifiche. Una volta accertato che il danno si è verificato a causa di un'anomalia della cosa (e l'onere probatorio di tale dimostrazione grava palesemente sul danneggiato), è comunque configurarle la responsabilità del... _OMISSIS_ ...nata in maniera improvvisa.

L'ente pubblico, custode della cosa, non è responsabile qualora la caduta del soggetto sia dovuta alla presenza sul pavimento di una striscia di plastica, lasciata incautamente da terzi soggetti: tale circostanza è del tutto accidentale, idonea ad escludere ogni profilo di comportamento colposo.

L'art. 2051 c.c. detta una regola che presiede alla formulazione del giudizio relativo alla imputazione soggettiva di un evento dannoso "cagionato" da "cose" e che muove dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole, che trovi in una "cosa" il suo fattore generatore, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti effettivamente i poteri di vigilanza, può evitare, con l'adozione delle mis... _OMISSIS_ ...pplicazione della regola presuntiva dettata dall'art. 2051 c.c. assume preminente rilievo la valutazione delle modalità con cui, e dei limiti entro cui, il "custode" della cosa possa attendere al proprio compito di impedire che la cosa produca fatti dannosi per i terzi, in relazione ai diversi tipi di evento dannoso che dalla cosa siano suscettibili di scaturire.

Qualora il danno sia dovuto ad un fattore del tutto "estrinseco" - anche nella sua materialità - rispetto al dinamismo della "cosa", i cui effetti sono ordinariamente ascrivibili, in prima battuta, alla condotta negligente di terzi (ad es. caduta dovuta a pezzo di plastica lasciato da altri sul pavimento) la disposizione dell'art. 2051 c.c. non può trovare applicazione.

N... _OMISSIS_ ...uso anche dei dipendenti rimangano sgombri da ogni corpo estraneo che in essa possa essere immesso da chi vi transiti (od anche da altri soggetti terzi).

Deve essere accolta la domanda risarcitoria proposta dal soggetto che abbia riportato lesioni dovute alla repentina chiusura dellla porta di un montacarichi destinato dalla P.A. ad ascensore: l'utilizzo di un "montacarichi", in luogo di un ascensore, per accedere ai piani sotterranei, in maniera abituale, configura infatti una condotta colposa, trattandosi di mezzo destinato al trasporto di merci e non di persone, e come tale non conforme alle prescrizione dettate dalla normativa sulla sicurezza degli ascensori, volta a prevenire pericoli per i terzi e per i dipendenti.

Ai sensi dell'art. 2051 c.c.,... _OMISSIS_ ...essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.

Ai fini dell'art. 2051 c.c. occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilit... _OMISSIS_ ...nto del custode rimane estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal "rischio da custodia" che grava su colui che ha in custodia una cosa, per i danni dalla cosa stessa causati che non dipendano da caso fortuito.

Il limite della responsabilità ex art. 2051 c.c. risiede nell'intervento di un fattore esterno, estraneo alla cosa, che non attiene al comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, idoneo ad interrompere il rapporto eziologico fra res in custodia ed evento pregiudizievole; tale fattore esterno deve avere i caratteri propri del caso fortuito: assoluta eccezionalità, straordinarietà e, dunque, imprevedibilità.

In ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente.

Il Comune,...
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.