La responsabilità della p.a. per i danni causati dalla fauna selvatica

DEMANIO E PATRIMONIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE - FAUNA - RESPONSABILITÀ CIVILE

Nel caso di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell'intero danno, in quanto, essendo la protezione della fauna selvatica un "valore", non si è in presenza di un risarcimento del danno da "fatto illecito", ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione d... _OMISSIS_ ...è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c..

La responsabilità per eventuali danni causati dalla fauna selvatica è di norma attribuita sulle Regioni; per quel che attiene ai danni cagionati alle colture agricole, la L. n. 157 del 1992, all'art. 26, afferma la responsabilità dell'Ente pubblico; nulla invece viene statuito per quel che attiene agli altri danni cagionati.

La legge provinciale 24/91 attribuendo alla Provincia autonoma di Trento la tutela della fauna, ha appositamente attr... _OMISSIS_ ...nato da animale, e non da cosa inanimata, appare errata la invocazione e la conseguente applicazione della previsione di cui all'art. 2051 c.c., dovendo essere invocata la previsione di cui all'art. 2052 c.c.; dal canto suo, però, quest'ultima norma non è applicabile alla ipotesi della fauna selvatica, posto che lo stato di libertà della selvaggina risulta assolutamente incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A.; in caso di danno cagionato da fauna selvatica, quindi, deve essere invocato l'art. 2043 c.c.

In Italia, soltanto la Provincia Autonoma di Trento, insieme alla Regione Piemonte, ha adottato una specifica normativa con riconoscimento di indennizzi per i danni cagionati dalla fauna selvatica.

L'art. 26 l. n. 157/1992 non preve... _OMISSIS_ ...P.A. margini di discrezionalità, come si desume dall'istituzione di un apposito fondo, dalla non illimitata dotazione finanziaria, dalla composizione di un comitato di natura non squisitamente tecnico-ricognitiva, dall'intervallo temporale di cinque mesi tra il compimento delle verifiche e la liquidazione, ed infine dai criteri per la determinazione del risarcimento.

Il termine risarcimento utilizzato dall'art. 26 l.157/92 fa riferimento ad un mero indennizzo correlato alle esigenze di pubblico interesse connesse alla tutela, anche in attuazione di obblighi internazionali, della fauna selvatica, e all'assenza di ogni profilo di illegittimità nella condotta della P.A. tenuta al ristoro in osservanza di un obbligo di solidarietà che impone di non sacrificare a dette esigenze i... _OMISSIS_ ...ndo regionale di cui all'art. 26 della legge 11.2.1992 n. 157, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, trova la sua giustificazione razionale nell'esigenza di non gravare la P. A. di oneri indeterminati ed imprevedibili nel loro ammontare in relazione ad eventi che non sono ascrivibili a suoi comportamenti illegittimi, ma si collegano alla tutela di interessi superiori affidati alle sue cure, qual è quello alla protezione dell'ambiente naturale e, in particolare, della fauna selvatica, non più res nullius ma appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.

La fattispecie prevista dal legislatore all'art. 26 della legge 11.2.1992 n. 157, che preve... _OMISSIS_ ...la fauna selvatica, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, dà luogo non a vero risarcimento danni bensì al ristoro di un pregiudizio economico subito dall’agricoltore tramite indennizzo, espressione di solidarietà civica per i danni causati da fauna selvatica e quindi da animali che soddisfano il godimento dell’intera collettività.

Dal riconoscimento della proprietà pubblica della fauna selvatica e dalla funzionalizzazione agli interessi collettivi, nazionali ed internazionali, della sua tutela e della sua stessa gestione, si è desunta la non applicabilità agli animali selvatici appartenenti alle specie protette, del regime di responsabilità speciale previsto, in generale, dall'art. 2052 c.c., per i danni causati dagli animali in proprietà o in u... _OMISSIS_ ... selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, perciò richiedendo l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.

Avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela ... _OMISSIS_ ...ettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.

La proprietà pubblica delle specie protette, in uno alla funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attribuito alla regioni titolari di specifiche competenze normative ed amministrative, nonché di indirizzo e controllo sugli enti minori, determinano una situazione che di fatto è equiparabile a quella dell'utilizzazione degli animali richiesta dall'art. 2052 c.c. quale presupposto della responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi o cose, salvo che questi provi il caso fortuito.

Il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base ... _OMISSIS_ ... onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.


DEMANIO E PATRIMONIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE - FAUNA - RESPONSABILITÀ CIVILE - ELEMENTO OGGETTIVO

L'urto del veicolo contro un cinghiale mentre quest'ultimo stava attraversando la strada integra l'elemento oggettivo (condotta-nesso di causalità-evento) della responsabilità civile.

Le domande volte alla riparazione del pregiudizio subito in conseguenza dell'intrusione sul fondo di fauna selvatica hanno generalmente ad oggetto non il risarcimento dell'integrale danno subito derivante da fatto illecito, ma l'erogazione di una compensazione dell'interesse leso, alla quale non si associa necessariamente un giudizio di ... _OMISSIS_ ...ti di disponibilità del fondo allo scopo costituito e ciò a prescindere dalle singole regolamentazioni regionali.


DEMANIO E PATRIMONIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE - FAUNA - RESPONSABILITÀ CIVILE - ELEMENTO SOGGETTIVO

I danni causati dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione, non sono risarcibili ai sensi dell'art. 2052 c.c., inapplicabile in considerazione dello stato di libertà degli animali selvatici, che per loro definizione non sono controllabili, e della diversità della ratio, protezionistica e non egoistica.

Poiché è impossibile una vigilanza continua sull'animale, la responsabilità civile dell'ente che deve proteggere la fauna selvatica sussiste solo se gli si può rimproverare di non aver predisposto misure idonee, quali seg... _OMISSIS_ ... - PATRIMONIO INDISPONIBILE - FAUNA - RESPONSABILITÀ CIVILE - ONERE DELLA PROVA

In caso di danno cagiornato da fauna selvatica, l'onere della prova dell'elemento soggettivo grava sul danneggiato.

È onere del danneggiato che agisce in giudizio per il risarcimento del danno cagionato da fauna selvatica dimostrare che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici – in un numero cospicuo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada - ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti così da allertare le autorità preposte, e da imporre all'ente proprietario della strada l'obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo.

In caso di danni cag... _OMISSIS_ ...ssivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per gli utenti della strada, ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti tali da allertare le autorità preposte, e da imporre all'ente proprietario della strada l'obbligo di collocare appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo.

Nell'ipotesi di danni provocati dalla fauna selvatica non è applicabile la responsabilità aggravata di cui all'art. 2052 c.c. in materia di danno cagionato da animali: ne consegue che la Pubblica Amministrazione sarà chiamata a rispondere dei danni cagionati dalla selvaggina solamente alla stregua dei princìpi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., circostanza di particolare rilievo specie in riferimento all'onere della prova.... _OMISSIS_ ... del danneggiante, l'evento dannoso ed il rapporto di causalità tra condotta e danno: la prova della mera dinamica del sinistro e della riconducibilità dello stesso all'impatto con l'animale selvatico è quindi necessaria, ma non sufficiente.

In applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., spetta al danneggiato l'onere di allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico.

Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla Regione, essa dovrà consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito". La Regione, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico dovrà cioè dimostrare che la condotta dell'... _OMISSIS_ ...i, ai fini di imputazione della responsabilità non potrà ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata, e dell'impatto tra lo stesso ed il veicolo, in quanto il danneggiato, oltre a dover provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" dell'evento dannoso, è comunque onerato - ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1 - della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.

La prova liberatoria per i danni provocati dalla fauna selvatica, che ha ad oggetto la dimostrazione che il fatto sia avvenuto per "caso fortuito", consisterà nel dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di... _OMISSIS_ ...trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che, comunque, non era evitabile, e ciò anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purchè, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.



DEMANIO E PATRIMONIO - PATRIMONIO INDISPONIBILE - FAUNA - RESPONSABILITÀ CIVILE - SOGGETTO RESPONSABILE

La responsabilità aquiliana per i danni cagionati a terzi dalla fauna selvatica deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Asso... _OMISSIS_ ...consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino, tenuto conto della normativa nazionale e regionale.

La responsabilità della Provincia per i danni cagionati a terzi da animali selvatici sussiste qualora la fonte del danno sia l'omesso compimento di attività meramente amministrative, quali il controllo sugli animali e sul territorio, il fare apporre sulle strade apposita segnaletica per gli automobilisti, e simili, relativamente alle quali le decisioni su come agire spettano esclusivamente o prevalentemente alla Provincia stessa.

La responsabilità aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provinci... _OMISSIS_ ... i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente (nella specie della Regione). In quest'ultimo caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

Alle Regioni compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell'ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere... _OMISSIS_ ... la Provincia che deve essere intentata l'eventuale causa per il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna stessa.

In considerazione della sua natura selvatica, ai sensi della L. n. 157 del 1992 il cinghiale deve essere protetto dalla Regione, che in mancanza di delega di competenza alle Province, è l'unica titolare della legittimazione passiva, quando il danneggiato agisce ai sensi dell'art. 2043 c.c., al fine di ottenere direttamente il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, ai veicoli in circolazione, non essendo applicabile nella specie l'art. 2052 c.c., difettandone i presupposti di legge.

La responsabilità dello Stato per i danni cagionati dagli animaili selvatici ai sensi dell'art. 2052 c.c., non era configurabile già ai sensi della L.... _OMISSIS_ ...doveva già essere valutata alla stregua dell'art. 2043 c.c., e doveva essere imputata alle Regioni, alle quali era stata trasmessa la potestà di disciplinare la specifica materia.

La responsabilità aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc, a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata (e quindi, tendenzialmente, alle Province), sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente. In quest'ultimo caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia decisionale e operativa sufficiente a... _OMISSIS_ ...revenire, evitare o limitare tali danni.

La Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose,...
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.