ESPROPRIAZIONE PER P U

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Gli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità

Per avere un quadro sempre aggiornato dei dati relativi ai procedimenti espropriativi, anche in vista di un effettivo coordinamento e contenimento della spesa pubblica, l’articolo 14 del d.p.r. n. 327/2001 disciplina l’istituzione di un elenco degli atti che dichiarano la pubblica utilità con l’evidente obiettivo di rendere maggiormente responsabili le amministrazioni pubbliche coinvolte nel settore

Annullamento della dichiarazione di pubblica utilità o assenza della stessa

Con l’annullamento del provvedimento dichiarativo di pubblica utilità il proprietario destinatario del procedimento espropriativo conserva la titolarità del bene, sicché, di converso, la perdurante occupazione dell’immobile da parte della p.a. assume un carattere illecito. Non si deve dimenticare la possibilità per il proprietario del bene di rinunciare alla tutela reale senza perdere, però, il proprio diritto di ottenere il risarcimento del danno di cui all’art. 2043 del codice civile

Espropriazione per pubblica utilità

L’espropriazione per pubblica utilità appartiene alla categoria dei provvedimenti ablatori a carattere reale, il cui fine si riversa nella sottrazione ad un soggetto privato e, in taluni casi, ad un soggetto di diritto pubblico, della proprietà o del possesso di un determinato bene mobile o immobile o, ancora, di altra utilitas per motivi di interessi generali, dietro corresponsione di una somma di denaro a titolo di indennizzo

L’istituto espropriativo nella costituzione e il principio di legalità

Tutti gli istituti giuridici hanno quale condizione legittimante la loro compatibilità e conformità ai canoni e ai principi sanciti dalla Costituzione . L’espropriazione per pubblica utilità non può fare eccezione specie se si considera che, come è stato precedentemente affermato, l’istituto in questione è destinato a incidere sul più sacro e inviolabile dei diritti patrimoniali, ovvero sul diritto di proprietà.

Il procedimento espropriativo

Si è detto che il testo unico in materia di espropri predispone un ampio potere espropriativo i cui confini si estendono sul profilo soggettivo «anche a favore dei privati» e sul profilo oggettivo ricomprendendo sia i beni immobili sia i diritti relativi ad immobili .

Dichiarazione di pubblica utilità: definizione e la classificazione dell'istituto

L’ordinamento giuridico impone all’autorità amministrativa, quale condizione legittimante - ovvero quale necessario presupposto - per l’esercizio del potere espropriativo la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera che si intende realizzare

Potere espropriativo e potere conformativo

All’interno dell’articolo 42 della Costituzione si distinguono due tipologie di potere amministrativo: il secondo comma si riferisce al potere conformativo, mentre il terzo comma è relativo al potere espropriativo.

interesse generale

Dall’analisi del dettato costituzionale si ricavano i tre presupposti necessari affinché il potere espropriativo sorga e venga legittimamente esercitato.

La riserva di legge

il terzo comma dell’art. 42 della Costituzione prevede che l’espropriazione possa essere disposta solamente nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti. L’art. 2, comma 1, Testo Unico si adegua al dettato costituzionale, prevedendo che «l’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili […] può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti».

Indennità di espropriazione

Il comma 3 dell’articolo 42 della Costituzione ha chiarito anche il secondo elemento legittimante del potere espropriativo, vale a dire l’indennizzo. Questo comporta che la potestà pubblica ablatoria non può privare il cittadino di un bene che gli appartiene o di un diritto inerente allo stesso senza che gli venga riconosciuto un ristoro.

Evoluzione in materia di indennità di esproprio

la legge 2359/1865 commisurava l’indennità al valore venale del bene, testualmente indicato come il «giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita», mentre la legge per la città di Napoli stabiliva che l’indennità fosse individuata nella media tra il valore venale del bene e la somma dei fitti riscossi nell’ultimo decennio.

L’indennità nell’attuale sistema

per le aree edificabili si deve fare riferimento al valore di mercato, ai sensi dell’art. 37 T.U.; per le aree non edificabili e coltivate si deve riferimento al valore agricolo di mercato, ai sensi dell’art. 40, comma 1,T.U.; per le aree non edificabili e non coltivate si deve fare riferimento al valore di mercato, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 2359/1865

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