Gli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità

Per avere un quadro sempre aggiornato dei dati relativi ai procedimenti espropriativi, anche in vista di un effettivo coordinamento e contenimento della spesa pubblica, l’articolo 14 del d.p.r. n. 327/2001 disciplina l’istituzione di un elenco degli atti che dichiarano la pubblica utilità con l’evidente obiettivo di rendere maggiormente responsabili le amministrazioni pubbliche coinvolte nel settore [84].

In particolare, la norma impone all’autorità che emana uno degli atti dichiarativi della pubblica utilità, ovvero all’autorità che esegue un decreto di espropriazione, di trasmettere una copia del relativo atto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, ovvero al Presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. La disposizione non contempla la trasmissione degli atti che sottopongono un’area al vincolo preordinato all’esproprio per non «soffocare gl... _OMISSIS_ ...nistero delle infrastrutture e dei trasporti o al Presidente della Regione dei ponderosi atti di adozione degli strumenti urbanistici» [85].

Spetta poi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sempre per le opere di competenza statale, ovvero al presidente della Regione, per quelle di competenza regionale, il compito di indicare, con proprio decreto, gli uffici competenti all’aggiornamento degli elenchi dei suddetti atti [86]. Si precisa, inoltre, che gli atti riportati negli elenchi in questione vanno opportunamente distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati.

Per monitorare e, di conseguenza, valutare l’efficacia e l’efficienza dell’attività espropriativa nel suo complesso, anche in vista dell’accertamento e dell’individuazione di eventuali responsabilità per mancata esecuzione dei provvedimenti espropriativi [87], l’art. 14, comma 3, del t.u. in materia... _OMISSIS_ ...one per pubblica utilità impone all’autorità espropriante di comunicare all’ufficio individuato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero con decreto del Presidente della Regione, a seconda della competenza delle opere da realizzare, «lo stato del procedimento d’esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità»; «se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d’esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto» e, infine, «se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera o il decreto di esproprio».

In questa prospettiva è possibile affermare l’esistenza di una sorta di «archivio-scadenziere» [88], un archivio che consente una visione gl... _OMISSIS_ ...ata dei procedimenti espropriativi estesa anche alla fase giurisdizionale, al fine di fornire un valido strumento di ausilio per la realizzazione di indagini di tipo statistico e la formulazione di specifici massimari attinenti alla materia che, a loro volta, consentiranno uno spunto per l’emanazione di circolari esplicative [89]. Allo stesso tempo, l’archivio, fungendo da «scadenziere», fornisce uno stimolo per il rispetto, da parte delle singole autorità amministrative coinvolte nel settore, dei termini che regolano i vari procedimenti espropriativi, onde addivenire ad una maggiore responsabilizzazione delle medesime, in vista della concreta possibilità di procedere alla segnalazione di eventuali irregolarità o omissioni alla competente procura regionale presso la Corte dei conti [90].

Peraltro, in prassi, non sembra che l’articolo 14 in commento abbia avuto piena attuazione.