La norma diverge in parte da quanto disponeva l'art. 43, che imponeva la notifica «nelle forme degli atti processuali civili», con una formula coerente con quanto tuttora dispone l'art. 23 per il decreto di esproprio, nella quale la dottrina non riteneva inclusa la notificazione per pubblici proclami. L'eliminazione del vincolo di forma, evidentemente, consente il ricorso ad altri mezzi di comunicazione