ESPROPRIAZIONE PER P U

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Competenze dei Comuni in materia di espropriazione per pubblica utilità

Ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico, i Comuni godono di una serie di competenze espropriative particolari, ai fini di attuare la pianificazione prevista nel piano regolatore generale.

Ufficio espropri

L’ufficio per le espropriazioni diviene anche il luogo in cui il cittadino può concretamente esercitare il proprio diritto di partecipazione al procedimento espropriativo, in quanto soggetto passivo, compreso il diritto di accesso agli atti e di visionare gli atti depositati.

La proprietà privata e l'espropriazione per pubblica utilità

Nell'ordinamento italiano, la proprietà consiste nel diritto di godere e di disporre di una bene in modo pieno ed esclusivo, pur nei limiti indicati dalla legge; a determinate condizioni, però, la Pubblica Amministrazione dispone del potere di imporre un sacrificio alla proprietà, in nome del perseguimento di un vantaggio per la collettività

L'espropriazione prima del Testo Unico

Il codice civile emanato nel 1865 ha recepito questa impostazione e ha introdotto l'istituto espropriativo per l'utilità collettiva in termini simili a quelli adoperati dallo Statuto; l'esercizio del potere ablativo, tuttavia, veniva limitato a casi eccezionali, in ossequio ad una concezione della proprietà quale diritto di derivazione quasi sacra, frutto di lunghi conflitti per la conquista della tutela della potestà dominicale

L'espropriazione e il D.P.R. 327/2001

Il procedimento espropriativo è stato articolato in fasi fondamentali: l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; la dichiarazione di pubblica utilità; la determinazione dell'indennità; l'emanazione del decreto di esproprio.

L'espropriazione e il D.Lgs. 302/2002

Il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, è intervenuto a modificare la disciplina delle espropriazioni delineata dal Testo Unico a distanza di pochi mesi dalla sua emanazione, al fine principalmente di garantire la massima rapidità delle procedure e di agevolare l'istituto dell'immissione in possesso.

La competenza all'adozione del provvedimento acquisitivo

Nel nuovo testo di legge non è chiaro quale organo dell'autorità competente per l'acquisizione sia specificamente competente per l'adozione del provvedimento, che evidentemente costituisce una questione prodromica sia all'analisi contenutistica che alla descrizione degli effetti del provvedimento stesso.

La motivazione: ragioni di fatto e di diritto dell'acquisizione coattiva sanante

L'art. 3 della l. 241/1990 richiede in via generale che ogni provvedimento amministrativo sia motivato, opportunamente distinguendo tra «presupposti di fatto e [...] ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione» e mettendo la motivazione in espressa correlazione con «le risultanze dell'istruttoria»

42bis, il dispositivo: liquidazione, acquisizione e contenuti ulteriori

In punto di liquidazione, il provvedimento dovrà anzitutto riprendere le risultanze della fase di stima, alla quale riteniamo di poter rinviare. A questo proposito, però, si segnala che la tecnica normativa utilizzata nella redazione dell'art. 42-bis potrebbe far sorgere alcune difficoltà interpretative, delle quali sembra opportuno dare conto.

Effetti del provvedimento ex art. 42-bis

L'effetto principale del provvedimento ex art. 42-bis è costituito dall'acquisizione del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità. Sul punto, il comma 1 della nuova disposizione si allontana dal comma 1 dell'art. 43 nella parte in cui precisa che l'acquisizione opera «non retroattivamente»

42-bis: la notifica al proprietario

La norma diverge in parte da quanto disponeva l'art. 43, che imponeva la notifica «nelle forme degli atti processuali civili», con una formula coerente con quanto tuttora dispone l'art. 23 per il decreto di esproprio, nella quale la dottrina non riteneva inclusa la notificazione per pubblici proclami. L'eliminazione del vincolo di forma, evidentemente, consente il ricorso ad altri mezzi di comunicazione

42-bis: il pagamento delle somme dovute

Il secondo e più importante adempimento successivo all'adozione del provvedimento, implicitamente ricavabile dalla seconda e dalla terza parte del medesimo comma 4, consiste nel pagamento delle somme quantificate nell'atto acquisitivo. Si ricorderà infatti che quest'ultimo, oltre a liquidare le somme dovute ai sensi del comma 1, ne dispone il pagamento entro il termine di trenta giorni.

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