L’istituto espropriativo nella costituzione e il principio di legalità

Tutti gli istituti giuridici hanno quale condizione legittimante la loro compatibilità e conformità ai canoni e ai principi sanciti dalla Costituzione [1].

L’espropriazione per pubblica utilità non può fare eccezione specie se si considera che, come è stato precedentemente affermato, l’istituto in questione è destinato a incidere sul più sacro e inviolabile dei diritti patrimoniali, ovvero sul diritto di proprietà.

Per questo motivo occorre soffermarsi brevemente sulle disposizioni della Costituzione tese a disciplinare l’istituto espropriativo.

Le norme che si occupano direttamente [2] dell’espropriazione sono inserite nel Titolo III che disciplina i rapporti economici. Tale collocazione «sta ad indicare che il Costituente ha inteso valorizzare l’aspetto economico rispetto a quello giuridico» [3].

In primo luogo occorre ricordare l’art. 42 Cost. che riconosce e tu... _OMISSIS_ ...tà privata, pur ammettendo la possibilità che, nei casi previsti dalla legge, possa essere sottoposta ad espropriazione per motivi di interesse generale.

Esiste, pertanto, una riserva di legge relativa che impone al legislatore ordinario di determinare gli elementi idonei a circoscrivere e delimitare chiaramente i pubblici poteri [4].

Del resto anche il successivo art. 43 prevede in materia un’apposita riserva di legge, stabilendo che quest’ultima «può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato o alti Enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale».

Attraverso questo articolo il legislatore costituente ha voluto fornire un’indicazione generale dei m... _OMISSIS_ ...à generale che legittimano l’istituto espropriativo.

Altra norma costituzionale che disciplina, sebbene indirettamente [5], l’istituto espropriativo è l’art. 44 ai sensi del quale «al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà».

In questa norma il richiamo dell’istituto espropriativo appare evidente.

L’apposizione di vincoli o limitazioni preordinati al raggiungimento di un «razionale sfruttamento del suolo» e di rapporti sociali rapporti sociali equi evoca, infatti, una delle fasi tipiche del procedimento espropriativo che, a breve, ... _OMISSIS_ ... di specificare.

In questa sede ci limita a soffermarsi sul continuo richiamo al principio di legalità in grado di rappresentare la condizione primaria e legittimante dell’istituto espropriativo [6].

È bene ricordare, inoltre, che detto principio viene ripreso anche dall’art. 2 del d.p.r. n. 327/2001, il quale afferma che «l’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili […] può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti» [7].