ESPROPRIAZIONE PER P U

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interesse generale

Dall’analisi del dettato costituzionale si ricavano i tre presupposti necessari affinché il potere espropriativo sorga e venga legittimamente esercitato.

La riserva di legge

il terzo comma dell’art. 42 della Costituzione prevede che l’espropriazione possa essere disposta solamente nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti. L’art. 2, comma 1, Testo Unico si adegua al dettato costituzionale, prevedendo che «l’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili […] può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti».

Indennità di espropriazione

Il comma 3 dell’articolo 42 della Costituzione ha chiarito anche il secondo elemento legittimante del potere espropriativo, vale a dire l’indennizzo. Questo comporta che la potestà pubblica ablatoria non può privare il cittadino di un bene che gli appartiene o di un diritto inerente allo stesso senza che gli venga riconosciuto un ristoro.

Evoluzione in materia di indennità di esproprio

la legge 2359/1865 commisurava l’indennità al valore venale del bene, testualmente indicato come il «giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita», mentre la legge per la città di Napoli stabiliva che l’indennità fosse individuata nella media tra il valore venale del bene e la somma dei fitti riscossi nell’ultimo decennio.

L’indennità nell’attuale sistema

per le aree edificabili si deve fare riferimento al valore di mercato, ai sensi dell’art. 37 T.U.; per le aree non edificabili e coltivate si deve riferimento al valore agricolo di mercato, ai sensi dell’art. 40, comma 1,T.U.; per le aree non edificabili e non coltivate si deve fare riferimento al valore di mercato, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 2359/1865

espropri e giurisprudenza sovranazionale

La Corte di Strasburgo non ha mancato di esprimersi con riferimento al potere conformativo della Pubblica Amministrazione, anch’esso riconosciuto dall’art. 1 del Protocollo n. 1, che ammette che lo Stato possa disciplinare l’utilizzo dei beni in conformità all’interesse generale, a tal fine promulgando le leggi necessarie.

L’oggetto dell’espropriazione: opera pubblica e opera di pubblica utilità

Nel regime inaugurato nel 2001 non è stata replicata la tradizionale differenza tra opera pubblica e opera di pubblica utilità, per delineare i cui significati si deve ancora fare ricorso alla classificazione operata dalla legge fondamentale, oltre che alle successive specificazioni di dottrina e giurisprudenza, a cui si va ora a fare riferimento per definire i due concetti.

La dichiarazione di pubblica utilità

La dichiarazione di pubblica utilità è l’atto autoritativo dal quale deve emergere il potere pubblicistico in relazione al bene immobile e costituisce allo stesso tempo il presupposto per la successiva attività giuridica e materiale di utilizzazione del bene stesso per gli scopi pubblici individuati

La determinazione dell’indennità di esproprio

il promotore dell’espropriazione offre al soggetto passivo l’indennità, che deve essere determinata in via provvisoria prima dell’emanazione del decreto di esproprio. Se il proprietario ritiene di accettare l’indennità provvisoria, questa viene pagata; in caso contrario, questa viene depositata presso la Cassa depositi e prestiti e il soggetto passivo viene invitato a comunicare se intende ricorrere alla determinazione dell’indennità in via peritale.

Autorità espropriante e principio di simmetria

L’art. 6, comma 1, del D.P.R. 327/2001 prevede che l’autorità deputata a realizzare l’opera pubblica o di pubblica utilità sia anche l’autorità titolare del potere espropriativo e di conseguenza quella deputata ad emettere gli atti del relativo procedimento amministrativo

Autorità espropriante

L’autorità espropriante è l’autorità amministrativa titolare del potere espropriativo e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un’opera pubblica al quale sia stato attribuito tale potere in base ad una norma. Essa è quindi il soggetto a cui l’ordinamento conferisce il potere di incidere, attraverso provvedimenti amministrativi, sulla sfera giuridica dei privati ovvero di altri soggetti dell’ordinamento stesso.

La delega dei poteri espropriativi

In via straordinaria l’ordinamento ammette che anche autorità pubbliche diverse da quelle contemplate dalla definizione di autorità espropriante data dall’art. 3 del Testo Unico, e pure taluni soggetti privati, possano essere titolari di potere espropriativo. Ciò avviene grazie alla possibilità offerta dall’ottavo comma dell’articolo 6 del Testo Unico.

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