ESPROPRIAZIONE PER P U

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L’articolo 5 bis del DL 333/1992: il 24% del valore venale

Nella memoria degli italiani non vi è un solo momento in cui si sia sentito parlare di finanze pubbliche sane. Nel 1992 la situazione era più drammatica del solito, perché a una congiuntura di particolare crisi economica si sommò l'indilazionabile necessità di rispettare rigorosi parametri di bilancio assunti in sede di adesione al trattato sull'UE. In questo eccezionale contesto interno e internazionale si decise di abbattere l’indennità di esproprio per contribuire a ridurre la spesa pubblica.

L'articolo 5 bis del DL 333/1992: le censure successive

La ritenuta ammissibilità di criteri “mediati” comporta l'ampia discrezionalità del legislatore nell’individuazione dei parametri concorrenti con quelli del valore venale. Più volte si è infatti affermato che residuano al legislatore grande libertà, dato che il valore effettivo del bene viene in rilievo non quale misura, ma come criterio di riferimento per la determinazione dell’indennizzo. Nell’esercizio di questa discrezionalità il legislatore opera il bilanciamento con il pubblico interesse

L'articolo 5 bis del DL 333/1992: le limitazioni alla proprietà privata

Secondo la definizione dell’articolo 832 del codice civile, la proprietà è il diritto che consente al suo titolare di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento. L’articolo 42 comma 2 della Costituzione dispone che la proprietà privata sia riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti per assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti

La legittimità dall'art.5 bis DL 333/1992: la sentenza 348 del 24 ottobre 2007

Il protrarsi a tempo indeterminato di un criterio indennitario sorto da una situazione di emergenza economica è stato il leitmotif della sentenza 348 che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 5 bis, nei primi due commi, nonché il corrispondente articolo 37, anch’esso nei primi due commi, del TUE. La Corte Costituzionale sostiene che l’adeguatezza dei criteri di calcolo dell’indennità di esproprio deve essere storicizzata al contesto istituzionale e giuridico esistente al momento del giudizio

Fondamento giuridico del valore venale come parametro indennitario nel regime interinale

Le amministrazioni hanno il dovere di proseguire le procedure e di non sospenderle a seguito della sentenza 348: ogni carenza del legislatore deve necessariamente essere colmata per via interpretativa. Quando fu dichiarato incostituzionale per le aree edificabili l’articolo 16 della legge 865/1971, si ritenne unanimemente che l’articolo 39 della legge fondamentale, mai formalmente abrogato, avesse allargato la sua sfera d’azione a regolare le fattispecie già disciplinate dalla norma illegittima

Reintroduzione del valore venale: indennità e risarcimenti

Si propone la situazione di equiparazione tra indennità e risarcimento, seppure sul piano più elevato del valore venale, perché da un lato l’incostituzionalità dei primi due commi dell’articolo 5 bis rende operante il criterio del valore venale, dall’altro l’articolo 43 TUE sesto comma fissa l’entità del risarcimento del danno nel valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, computando gli interessi moratori a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo

Dopo le sentenze di incostituzionalità n° 348 e 349 in materia espropriativa

La ricognizione sulle ricadute delle sentenze n.348 e 349 della Corte costituzionale si carica di valenze diverse a seconda se ci si riferisca ai giudizi in corso, per la determinazione dell’indennità o per la liquidazione del danno da occupazione appropriativa, o ai procedimenti espropriativi iniziati sotto la vigenza dell’art.5-bis, o dell’art. 37 t.u.e. Le due sentenze, inoltre, pur caratterizzate dallo stesso nucleo argomentativo, attengono a questioni diverse, l’indennità ed il risarcimento

Il rapporto di credito e la validità dell'art.5 bis DL 333/1992

La norma è incostituzionale solo dal momento in cui è nato il parametro a cui è stata commisurata in modo sfavorevole, che poi è quello che dà rilevanza costituzionale al contrasto con la CEDU, per omessa osservanza dello Stato degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali. Il risultato è che a seconda della data di nascita del rapporto di credito rispetto all’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, la norma resterebbe applicabile ai rapporti non definiti

Art. 5 bis DL 333/1992: incidenza delle dichiarazioni di legittimità costituzionale

L’efficacia retroattiva della pronuncia d’incostituzionalità trova un limite in quei casi concreti in cui si siano determinate situazioni giuridiche consolidate ed intangibili, come nei casi di rapporti già definiti, anteriormente alla pronuncia d’illegittimità costituzionale, in base a giudicato e ad atti amministrativi non più impugnabili o ad altri atti o fatti di cui siano esauriti gli effetti e che siano rilevanti, sul piano sostanziale e processuale, nonostante l’inefficacia delle norme

Dichiarazione di incostituzionalità dell'art.5 bis DL 333/1992 ed indennità di occupazione

Della dichiarazione d’incostituzionalità deve tenersi conto anche ove sia pendente il giudizio in tema d’indennità di occupazione, che, se preordinata alla successiva espropriazione suoli a vocazione edificatoria, è determinabile in misura corrispondente ad una percentuale, della indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area occupata: sicché cadendo il sistema di calcolo dell’indennità espropriativa, cade necessariamente anche il sistema di calcolo dell’indennità di occupazione

Determinazione dell'indennità definitiva e giudiziale

Uno dei possibili esiti della notifica dell’indennità provvisoria di espropriazione è la mancata accettazione alla quale faranno seguito: il deposito dell'indennità, l'emanazione e l'esecuzione del decreto di esproprio. Se la vicenda ablatoria può dirsi conclusa con il trasferimento del bene, non così è per la quantificazione dell'indennità. Nel caso di mancata accettazione l’Autorità espropriante dovrà, infatti, attivare il procedimento per la determinazione della indennità definitiva (art.21)

Determinazione dell'indennità definitiva: il collegio dei tecnici

Il collegio è composto da 3 tecnici, di cui due nominati dall’Autorità espropriante e uno dal Presidente del Tribunale. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza. Tale disposizione induce ad una riflessione circa la composizione del collegio: è necessario che esso sia composto da 3 tecnici o ne sono sufficienti 2? La nomina di un tecnico il cui apporto è irrilevante non è in contrasto con i principi di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa?

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