ESPROPRIAZIONE PER P U

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Le somme depositate come indennità da esproprio

Nello svincolo delle somme depositate, occorre distinguere due ipotesi: che il deposito sia stato effettuato per mancata accettazione dell’indennità, o che sia stato depositato perché vincolato a diritti di terzi, senza tuttavia che si verificassero le condizioni per il pagamento diretto. Nella prima ipotesi, l’articolo 26.5 stabilisce che il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante

Effetti del ritardato pagamento o deposito dell'indennità di esproprio

I termini per il compimento delle attività non sono irrilevanti, potendo assumere conseguenze negative per l’Ente. Come espressamente disposto, nel caso di ritardato pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla produzione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene, al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Anche nel caso di ritardata erogazione dell’acconto dell’80% rispetto all’immissione in possesso, genera interessi per il proprietario

Il sistema della tassazione degli importi a titolo di indennità per occupazione acquisitiva e sanante

Gli enti eroganti, all'atto del pagamento delle somme (occupazione temporanea, risarcimento per occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi) devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20%. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto. Tenuti al pagamento di tale importo sono soltanto i soggetti che non esercitano imprese commerciali

Legalità e art.42 bis t.u.e: due tesi a confronto

Rispetto alla scelta legislativa operata con l'art. 42 bis, potrebbero permanere delle perplessità rispetto alla compatibilità costituzionale di una previsione normativa che pretenderebbe, attraverso una valutazione ex post dell'amministrazione, di paralizzare la posizione dominicale del privato, incisa dall'illecita modificazione del bene, impedendone le garanzie procedimentali spettanti al proprietario legittimamente espropriato, unitamente alla possibilità di riespansione del diritto.

I tanti dubbi sull'art. 42 bis t.u.espropriazioni

Leggendo l'art 42 bis permane la volontà del legislatore di offrire un'autorizzazione in bianco ad acquisire aree private, senza il rispetto delle forme garantite dal procedimento di espropriazione e con la sola necessità di dare conto delle ragioni che ne richiedono l'acquisto e delle circostanze che hanno condotto all'utilizzazione dell'area, con l’ulteriore prevista ponderazione fra l’interesse pubblico e privato, e l’esame dell’assenza di valide alternative all’adozione del provvedimento

Un approccio (parzialmente) favorevole all’art. 42 bis t.u.e.

L’analisi dell’art.42 bis non può prescindere da una verifica della legittimità dell'operato legislativo non solo a livello costituzionale ma anche internazionale, precetti cui lo Stato italiano deve uniformarsi a qualsiasi livello esso operi. La Corte di Strasburgo ritiene che spetti alla discrezionalità del legislatore nazionale il compito di indicare i connotati dell'utilità pubblica e dell'interesse generale, pur rilevando che la disciplina positiva deve essere provvista di base ragionevole

La giurisprudenza della CEDU sul danno morale per lesione dell’art. 1 Prot. n. 1

Uno degli aspetti più innovativi dell’art.42 bis t.u.e. è rappresentato dall’introduzione, in favore del proprietario destinatario di un provvedimento di acquisizione sanante, di un pregiudizio non patrimoniale liquidato nella misura fissa del 10% - 20% a seconda della finalità del bene. La natura “economica” del diritto di proprietà non ha mai fatto dubitare la dottrina che la lesione di tale prerogativa è insuscettibile di arrecare un pregiudizio non patrimoniale al proprietario aggredito

Sulla via della riconoscibilità del danno non patrimoniale da lesione della proprietà

Apparendo indiscutibile che l’art.1 prot.n.1 alla CEDU ha piena efficacia precettiva nell’ordinamento interno, e risultando con altrettanta evidenza che l’ordinamento nazionale ha previsto rimedi interni per il risarcimento del danno correlato alla violazione del diritto anzidetto alla stregua dell’art.13 della CEDU, spetterà anche al giudice nazionale valutare l’esistenza o meno del danno non patrimoniale e di quantificarne l’ammontare interpretando il diritto interno in modo conforme alla CEDU

Indennizzo espropriativo: le regole del giudice di Strasburgo

È stata la CEDU ad individuare progressivamente i canoni generali in materia di indennizzo espropriativo. Il giudice di Strasburgo ha infatti escluso, se non in rari casi, che la proprietà possa essere espropriata senza indennizzo. In linea con tale affermazione, si è poi ritenuto che un pagamento ragionevole all’espropriato garantisca il giusto equilibrio fra i contrapposti interessi. Il riferimento alla ragionevolezza lascia comunque agli Stati ampio margine nella quantificazione del ristoro

La Carta di Nizza-Strasburgo, CEDU e la Carta dei diritti fondamentali

L’art.17 della Carta dei diritti fondamentali ricalca le linee fondamentali dell’art.1 del protocollo aggiuntivo alla CEDU, tuttavia prevedendo due rilevanti innovazioni sul versante della tutela del proprietario colpito da un atto ablatorio, riconoscendo esplicitamente per un verso il diritto del proprietario alla giusta indennità e, per altro verso, garantendo effettività al ristoro che dovrà essere versato “in tempo utile”. Dette modifiche solo apparentemente appaiono di basso profilo

Scordino contro Italia fa crollare il sistema dell’indennizzo espropriativo

Se il principio del ristoro pieno del valore del bene può subire limitazioni nei casi di espropriazione, ciò è tollerato quando si adottano misure di riforma economica o misure tendenti a conseguire maggiore giustizia sociale o quando sono operati cambiamenti fondamentali del sistema. Applicando tali principi, la Corte ha concluso che nel caso Scordino c. Italia mancando un legittimo scopo di pubblica utilità non poteva essere giustificato un ristoro di gran lunga inferiore al valore di mercato

Misure generali per migliorare il sistema indennitario interno

La Corte europea propose misure riparatorie proprio in ragione del carattere strutturale della violazione, del gran numero di persone coinvolte e dell’esistenza stessa del sistema introdotto dalla Convenzione, che risulterebbe compromesso da un gran numero di ricorsi originati dalla stessa causa. Si trattava di misure legislative, amministrative e di bilancio che avrebbero tutelato il proprietario e garantito il suo diritto ad un indennizzo ragionevole rispetto al valore dei beni espropriati

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