In ipotesi di occupazione illegittima con trasformazione del bene, non può ritenersi sussistente un potere espropriativo evincibile dagli artt. 1, comma 2, e 13, comma 8, d.p.r. 327/2001 che attribuiscono ai soggetti esproprianti il potere di apprendere e destinare ad uso pubblico anche immobili che non debbano, a tal scopo, essere trasformati fisicamente, trattandosi, nella fattispecie, di bene sottoposto a radicale trasformazione.