ESPROPRIAZIONE PER P U

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La dichiarazione di pubblica utilità: termini e competenza

L'illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera non equivale a carenza del potere ablativo in capo alla pubblica amministrazione procedente, fin quando l'atto illegittimo non sia annullato dalla stessa amministrazione in sede d'autotutela, o dagli organi del contenzioso amministrativo, ai quali il privato si sia tempestivamente rivolto.

La pubblica utilità quale condizione per la configurabilità dell'occupazione appropriativa

Per la configurabilità della c.d. occupazione appropriativa, non sono sufficienti l'irreversibile trasformazione del fondo occupato ed il mancato perfezionamento della procedura ablatoria, ma occorre anche che l'opera realizzata sia funzionale ad una destinazione pubblicistica o di pubblica utilità. Tale indirizzo dev'essere ritenuto applicabile anche in materia di edilizia residenziale pubblica.

Irreversibile trasformazione del bene da parte della P.A. e risarcimento del danno

In tema di risarcimento del danno, la lesione del diritto disponibile della proprietà del fondo prospettata in termini di espropriazione sostanziale, presuppone sia l'occupazione del terreno privato che la sua irreversibile trasformazione, la quale ne riveli la destinazione ad opera pubblica.

Occupazione usurpativa del bene e risarcimento danni

L'avvenuta occupazione da parte del comune senza alcun procedimento espropriativo di area privata, esula dalla materia delle espropriazioni per p.u. - siano esse legittime, che illegittime (cd. occupazione acquisitiva) - per rientrare nella categoria dell'apprensione - detenzione senza titolo di un bene altrui, costituente un fatto illecito di diritto comune e sottoposta alle regole del codice civile - ed in particolar modo alle disposizioni degli artt. 2043 e 2058.

Cause determinanti l'illegittimità dell'occupazione da parte della P.A.

La condotta serbata dall’Amministrazione, la quale ha omesso di adottare nei termini il decreto di esproprio, è illecita nel senso che ha determinato un pregiudizio in capo ai proprietari dell’area di cui trattasi, in ragione della perdita subita del bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di trasferimento della proprietà dei beni, nonché in ragione del periodo di occupazione illegittimamente subita.

Diritto di proprietà ed atti abdicativi nelle occupazioni illegittime

Nell’ipotesi in cui alla dichiarazione di pubblica utilità non abbia fatto seguito l’emanazione di un tempestivo decreto di esproprio, il trasferimento del bene occupato può dipendere solo da un formale atto di acquisizione dell’Amministrazione, mentre deve escludersi che il diritto alla restituzione possa essere limitato da altri atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà o da altri comportamenti, fatti o contegni.

La perdita della proprietà del bene illegittimamente occupato

Alla rinunzia alla restituzione del bene illegittimamente occupato a seguito della domanda di ristoro del danno per equivalente, non può in alcun modo attribuirsi un effetto traslativo della proprietà, essendo, all’uopo, necessario un atto negoziale o un provvedimento ablatorio, che presenta, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, profili di doverosità per l’Amministrazione.

Occupazione illegittima e tutela risarcitoria: l'istituto dell'accessione (art. 934 Cod. Civ.)

Per escludere l'applicazione dell'art. 936 cod. civ., non è sufficiente che l'opera sia stata realizzata da un soggetto legato al proprietario del suolo occupato da un qualsiasi rapporto giuridico di natura reale o personale che gli conferisca un diritto di costruire, occorrendo invece che tale rapporto si riferisca proprio all'area sulla quale la costruzione è stata realizzata, e conferisca all'occupante il diritto di costruire proprio su quell'area.

Occupazione illegittima con trasformazione radicale del bene (artt. 1 e 13 D.P.R.327/2001 )

In ipotesi di occupazione illegittima con trasformazione del bene, non può ritenersi sussistente un potere espropriativo evincibile dagli artt. 1, comma 2, e 13, comma 8, d.p.r. 327/2001 che attribuiscono ai soggetti esproprianti il potere di apprendere e destinare ad uso pubblico anche immobili che non debbano, a tal scopo, essere trasformati fisicamente, trattandosi, nella fattispecie, di bene sottoposto a radicale trasformazione.

Effetti derivanti dall'assenza del decreto di occupazione/esproprio

Qualora, entro i termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni non sia stato adottato alcun formale decreto di occupazione né di espropriazione, la condotta dell'Amministrazione non può che essere considerata illegittima e l’occupazione dei beni, ab origine illecita, in quanto non presidiata da alcun titolo legittimante con gli obblighi risarcitori che ne conseguono.

Efficacia della dichiarazione di pubblica utilità

Dall’intervenuta perdita di efficacia della dichiarazione di PU, consegue l’illecito spossessamento del fondo privato.

Gli espropri illegittimi alla luce delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.)

I fondi illegittimamente occupati dall’Amministrazione (per effetto, nel caso di specie, dell'annullamento del decreto di esproprio), restano in proprietà dei titolari originari poiché la realizzazione delle opere costituisce circostanza meramente fattuale che è inidonea a determinare la traslazione della loro proprietà, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha espunto dal nostro ordinamento l’istituto dell’occupazione appropriativa.

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