La natura dei termini (perentori, ordinatori e/o accelleratori), dipende, oltre che dalla loro intrinseca funzione, anche dalla volontà del legislatore e non può essere rimessa all’interpretazione delle parti, tanto più quando non si sia in presenza di un atto negoziale, ma di un provvedimento unilaterale dell’amministrazione (nel caso di specie) dichiarativo della pubblica utilità.