ESPROPRIAZIONE PER P U

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Pubblica utilità in Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia

La legge reg. Emilia Romagna 19 dicembre 2002 n. 37, all’art. 12 comma 6 prevede che “nel medesimo caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione della variante al POC comporta altresì dichiarazione di pubblica utilità qualora l'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne faccia espressa richiesta trasmettendo all'amministrazione comunale il progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preli ...

Natura (non) recettizia della dichiarazione di pubblica utilità

La mancata notificazione della dichiarazione di pubblica utilità non costituisce vizio di legittimità ma influisce soltanto sul decorso dei termini per l'impugnazione.

La fonte della dichiarazione di pubblica utilità

La dichiarazione di pubblica utilità può configurarsi solo in presenza di uno specifico progetto di un'opera pubblica, non in presenza di accordi aventi ad oggetto mere dichiarazioni di intenti progettuali.

Dichiarazione di pubblica utilità e progetto preliminare

Ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 327/2001 (in sostanziale continuità con l’art. 14 della l. n. 109/1994), all’approvazione del progetto preliminare non può connettersi il significato di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità

A norma dell'art. 1 L. n. 1/1978 ed art. 12 DPR 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare consegue implicitamente dall'approvazione del progetto definitivo.

Progetto dell'opera e dichiarazione di pubblica utilità

L’art. 97, comma 1 bis, D.Lg.vo n. 163/2006 (aggiunto dall’art. 52, comma 1, lett. b, D.L. n. 1/2012 conv. nella L. n. 27/2012), prevede espressamente che, quando vengono accorpate più fasi progettuali, la dichiarazione di pubblica utilità “può essere disposta anche quando l’Autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità”; tale disposizione non può essere invocata qualo ...

L'obbligo di riqualificazione urbanistica a seguito di decadenza dei vincoli espropriativi

La mancata riqualificazione urbanistica di area incisa da vincoli decaduti nei termini normativamente previsti, espone l'amministrazione al risarcimento del danno causato dal mancato rispetto di termini per la conclusione del procedimento (ex art. 2 bis l. n. 241/1990); la responsabilità dell’amministrazione è da vagliare secondo i criteri del danno da ritardo “puro”, la cui sussistenza prescinde dunque dal quid e dal quomodo della futura regolazione urbanistica del terreno.

Cause di risarcimento danni per illeciti della P.A.

In ipotesi di occupazione sine titulo il risarcimento del danno deve operare in relazione all'illegittima occupazione del bene (illecito permanente), e deve pertanto coprire le voci di danno per il mancato godimento, dal momento del perfezionamento della fattispecie illecita fino alla sua giuridica regolarizzazione, ossia sino alla restituzione del bene (salva la possibilità per l’amministrazione di avvalersi in via postuma dello strumento di cui all'art. 42-bis TU).

Prescrizione del risarcimento danni per occupazione illegittima

Con la proposizione dell'opposizione alla stima si verifica l'interruzione della prescrizione anche del diritto al risarcimento del danno richiesto per la verificatasi accessione appropriativa; ciò anche nell'ipotesi in cui il giudice dell'opposizione si pronunci per l'incompetenza, dovendosi pur sempre ritenere che l'effetto interruttivo permanente si produca fino al giudicato dichiarativo dell'incompetenza.

Risarcimento danni ed edificabilità legale del fondo occupato dalla P.A.

Deve ritenersi avente natura edificabile formalmente e sostanzialmente edificatoria ai fini risarcitori l'area ubicata in zona di espansione C2 con esclusione delle aree soggette a vincolo (viabilità) le cui aree andranno dunque qualificate come non edificabili.

Risarcimento danni da parte della P.A.: l'annullamento e la revoca dell'atto amministrativo

In base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, nell'ambito della responsabilità da attività provvedimentale, l'annullamento di un atto amministrativo per vizi formali o per vizi che, comunque, consentono il nuovo esercizio del potere, permettendo all'Amministrazione di ripronunciarsi sulla spettanza del bene della vita preteso, esclude la configurabilità di danni risarcibili, derivanti dal mancato conseguimento dell'utilità finale.

Differenze e conseguenze derivanti dalla violazione/elusione del giudicato da parte della P.A.

La violazione del giudicato si ha quando la P.A., nel riesercitare il potere oggetto della sentenza di annullamento, viola prescrizioni puntuali contenute nella sentenza. L’elusione si ha invece quando l’amministrazione esercita un potere diverso da quello oggetto della sentenza di annullamento, il risultato ottenuto con l’esercizio del diverso potere è identico a quello proprio del provvedimento annullato, il diverso potere non poggia su presupposti di legge.

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