ESPROPRIAZIONE PER P U

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Pubblica utilità di elettrodotti e gasdotti

La realizzazione di opera consistente (nel caso di specie) nel potenziamento di metanodotto, necessitata dall'esigenza non solo di potenziare l’allacciamento di soggetto privato ma anche di assicurare una sempre maggiore richiesta di fornitura proveniente dall’abitato del Comune, dimostra la pubblica utilità dell’opera.

Pubblica utilità di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili

L’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, tra le quali viene ricompreso il vento, è espressamente definita dall’art. 1, comma 4, della legge n.10/1991 “di pubblico interesse” e le opere relative alla realizzazione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili sono qualificati dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n.387/03 “di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti”.

La dichiarazione di pubblica utilità di interventi su aree di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione

Alla luce del disposto di cui all’art.1 commi 1 e 2 del DPR 327/2001, la definizione di opera pubblica è di estrema ampiezza ed onnicomprensività, ed è sicuramente estensibile alla “realizzazione degli interventi” necessari per l'utilizzazione, da parte della collettività, di un terreno di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione e che, tuttavia, hanno una loro consistenza, che è quella, nel caso di specie, di consentire l ...

La dichiarazione di pubblica utilità da parte dell'ANAS

La dichiarazione di pubblica utilità dell'Anas va fatta risalire al provvedimento del Presidente di ANAS s.p.a. con il quale è stato approvato il progetto ed espressamente si è dichiarata la pubblica utilità dell’opera, e non alla delibera del Consiglio di Amministrazione, avente mera rilevanza interna.

Effetto della dichiarazione di pubblica utilità

L'irreversibile trasformazione del fondo con modalità parzialmente diverse da quelle previste con la dichiarazione di pubblica utilità può eventualmente configurare - ove dimostrato - un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. a danno del privato.

Pubblica utilità: aspetti particolari

Con la dichiarazione di pubblica utilità, l’amministrazione esprime la propria volontà di realizzare l’opera pubblica individuandola nelle sue specifiche caratteristiche anche riferibili alla precisa localizzazione (attraverso il piano particellare di esproprio). Tale provvedimento, cui la legge equipara anche l’approvazione del progetto definitivo di opera pubblica (cosiddetta dichiarazione “implicita”), contiene anche le previsioni relative ai beni d ...

I piani urbanistici come fonte della dichiarazione di pubblica utilità

Il PUA deve preesistere al bando di gara per la progettazione ed esecuzione di una scuola e di un comparto di edilizia residenziale sociale. In particolare, l’equiparazione del PUA ai piani particolareggiati e ai piani di zona, comporta l’implicita dichiarazione di pubblica utilità, propedeutica ai successivi espropri; pertanto, in mancanza della implicita dichiarazione di pubblica utilità, la realizzazione degli interventi sarebbe stata giuridicamente inattuabile.

Dichiarazione di pubblica utilità ex lege, ex acto

L'affermazione secondo cui, affinché l'approvazione di un progetto di opera pubblica comporti la dichiarazione di pubblica utilità, sarebbe necessario che "l'Amministrazione dichiari espressamente nell'atto deliberativo la propria volontà di avvalersi della disposizione contenuta nella L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1", si pone in antitesi con la natura implicita della dichiarazione di pubblica utilità che detta norma attribuisce all'approvazione del progetto. Ap ...

La pubblica utilità di un'opera privata

Le opere di interesse generale integrano una categoria logico giuridica nettamente differenziata rispetto a quella delle «opere pubbliche», comprendendo quegli impianti e attrezzature che, sebbene non destinati a scopi di stretta cura della p.a., sono idonee a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzati e gestiti da soggetti privati. Devono ritenersi di interesse generale le opere realizzabili nelle zone F dei piani regolatori, nelle quali vanno pos ...

Durata della pubblica utilità: l'articolo 13 del dPR 327/2001

La previsione di un termine unico è divenuta la regola nel D.P.R. n. 327 del 2001, il cui art. 13 ha unificato i due termini finali fissandone la durata massima in 5 anni, prorogabili dall'autorità preposta per un periodo non superiore ad altri due, ove ricorrano le condizioni stabilite nel comma 5 della norma.

Pubblica utilità: il quinto termine

I termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 devono essere apposti nell'atto contenente la dichiarazione implicita di pubblica utilità, la mancata osservanza del termine triennale per l'inizio dei lavori introdotto dalla L. n. 1 del 1978, art. 1, comma 3, comporta la cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dell'opera (sempreché i primi termini risultino regolarmente apposti e la dichiarazione di p.u. risulti es ...

La proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità

I termini delle occupazioni d'urgenza e delle dichiarazioni di pubblica utilità in corso alla data di entrata in vigore delle L. 1 marzo 1985, n. 42, L. 29 febbraio 1988, n. 47, L. 20 maggio 1991, n. 158 sono stati da dette leggi prorogati automaticamente di cinque anni e con effetto retroattivo, ai sensi della L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 4.

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