ESPROPRIAZIONE PER P U

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La delega dei poteri espropriativi

Ove la società appaltatrice agisca su mandato dell’appaltante, non può parlarsi di sostituzione amministrativa, ragion per cui laddove l’appaltante dovesse essere ritenuta responsabile di danni da risarcire al proprietario di un terreno illegittimamente occupato, potrà rivalersi sull’appaltatore citandolo davanti al giudice ordinario.

Responsabilità degli espropri in caso di delega

Colui che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, nonché all'esecuzione dell'opera pubblica - sia delegato ovvero concessionario o semplice appaltatore - riveste la titolarità passiva del rapporto obbligatorio collegato all'illecito dalla stessa provocato, dato il carattere personale delle relativa responsabilità che riverbera i suoi effetti anzitutto su chi agisce per realizzare tale risultato. A tale soggetto non è consentito invocare la non imputabilità ...

La legittimazione passiva in caso di delega di poteri espropriativi

Un contratto di appalto con cui si delega l’appaltatore al compimento di tutte le attività inerenti la procedura espropriativa, con manleva anche in ordine al pagamento di tutti gli indennizzi da intendersi compresi nel prezzo dell’appalto; e con accollo dell’appaltatore dell’onere delle vertenze giudiziarie riferite alla procedura espropriativa, non è idoneo a configurare una responsabilità diretta dell’appaltatore nei confronti dei terzi ed in ...

La concessione traslativa nella realizzazione delle opere pubbliche e nell'espropriazione per pubblica utilità

La c.d. “concessione traslativa” può comportare un esonero di responsabilità per la Pubblica amministrazione espropriante quando la stessa trasferisce al delegato, concessionario affidatario dell'opera, la titolarità di poteri espropriativi e non soltanto l'esercizio degli stessi; e allora, in questo caso, potrebbe sussistere unicamente la responsabilità del soggetto che realizza l'opera. Tuttavia, in assenza di concessione traslativa, il concessionario non pu ...

La delegazione amministrativa nell'espropriazione per pubblica utilità

Ove nella realizzazione dell'opera pubblica ci si avvalga della collaborazione di privati, non ha senso parlare di delega amministrativa intersoggettiva, professabile unicamente nei rapporti tra enti pubblici.

I poteri espropriativi in casi di delega nell'edilizia residenziale

L'ente espropriante, che resta pur sempre "dominus" della procedura anche nella ipotesi in cui ricorra (L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 60) all'istituto della delega, è responsabile dell'operato del delegato (si tratti di un ente di una cooperativa o di un'impresa), poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di st ...

Responsabilità contabile in caso di problemi alla dichiarazione di p.u.

Non può invocarsi, a giustificazione della mancata tempestiva adozione del decreto di esproprio, l'invalidità che sarebbe allo stesso derivata dall'intervenuto annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, qualora questo sia stato pronunciato limitatamente ad altre posizioni fatte valere in giudizio, in ragione della natura di atto plurimo del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità.

Assenza o sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità

Dall’intervenuta perdita di efficacia della dichiarazione di PU, consegue l’illecito spossessamento del fondo privato.

Approvazione, rinnovazione, riapprovazione, integrazione del progetto dell'opera di pubblica utilità

La dichiarazione di pubblica utilità deve contenere l'indicazione delle opere da compiere e dei terreni da espropriare. La facoltà, in caso di necessità o opportunità, di espropriare i beni attigui a quelli compresi nel programma di esproprio "deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa posteriormente dalla autorità che ha riconosciuta la pubblica utilità dell'opera" (R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, art. 34, modif ...

Dichiarazione di pubblica utilità e vincoli urbanistici

La dichiarazione di pubblica utilità intervenuta dopo la decadenza del vincolo, è illegittima (nella fattispecie, apposizione avvenuta mediante legge regionale Veneto 5 maggio 1998, n. 21, la quale all’art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, ha introdotto una procedura semplificata di adozione ed approvazione delle varianti parziali di minor rilevanza corrispondente al contenuto tassativamente predeterminato dalla legge).

Casistica di opere ed interventi di pubblica utilità

A norma dell’art. 23 comma 3-sexies, della L.R. Lombardia 29 ottobre 1998 n. 22 come novellato dall'art. 3, comma 1, lettera a), dalla L.R. 8.2.2005 n. 6) e dell’art. 7, quarto comma, del regolamento regionale 26 novembre 2002 n. 11, è l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi di ammodernamento e potenziamento delle ferrovie concesse, a comportare dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. PUBBLICA UTILITÀ --> OPERE ED ...

La pubblica utilità dell'opera

Qualora l’utilità dell’opera viabilistica (rotonda), non sia legata agli effetti urbanistici di una realtà territoriale e produttiva in essere, ma ad una semplice domanda di autorizzazione commerciale dal cui accoglimento potrebbe derivare l’esigenza pubblica a base dell’opera, ossia l’interesse privato di un singolo, siffatta esigenza non è tale, in mancanza di una espressa e chiara base legale, da giustificare l’esercizio di poteri espropr ...

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