La Corte costituzionale ha voluto sgombrare il campo da un equivoco cui erano incorsi i giudici remittenti, segnalando che la dichiarazione d'illegittimità degli artt.33 e 34 del D.Lgs.80/1998, non investiva in alcun modo l'art.7 L.205/2000, nella parte in cui, sostituendo l'art.35 del medesimo decreto, attribuiva al giudice amministrativo, nell'ambito della propria giurisdizione sia di legittimità che esclusiva, il potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto.