GIUDIZIO PROCESSO

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La giurisdizione amministrativa sui vincoli derivanti dall'art.53 del D.P.R. n. 327/2001

L’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi

Distinzione tra comportamenti materiali e comportamenti giuridici (Corte Cost. sent. n. 191/2006)

Dalla sentenza Corte cost. n. 191/2006, viene prospettata la distinzione tra “comportamenti materiali” (id est, non correlati all'esercizio, quand'anche illegittimo, di pubblici poteri e sindacabili dal giudice ordinario) e “comportamenti giuridici” (id est esecutivi di atti e/o provvedimenti amministrativi ancorché contra legem).

Dichiarazione d'illegittimità dell'art. 53 comma 1 D.P.R. 327/2001: effetti sulla giurisdizione esclusiva del G.A.

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 53 comma 1, D.P.R. n. 327/2001, ad opera della sentenza n. 191 del 2006 della Corte costituzionale, riguarda soltanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.

Applicabilità della disciplina del D.P.R. 327/2001

La disciplina del DPR 327/2001, tra cui anche l'art. 53 comma 1, si applica solo alle procedure espropriative in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata resa dopo il 30.6.2003.

Giurisdizione e competenza nei casi di atti nulli, paritetici o vincolati

Nel caso di atto amministrativo nullo, a parte le ipotesi di nullità per violazione o elusione del giudicato, che l’art. 21-septies della l. n. 241/1990 riserva in via espressa alla giurisdizione amministrativa, si debbono applicare gli ordinari criteri di riparto, per i quali, in caso di giurisdizione esclusiva del G.A., il citato giudice amministrativo conosce sia dell’illegittimità, sia della nullità del provvedimento.

Giurisdizione in materia di cessione volontaria del bene assoggettato a procedura espropriativa

La riconducibilità della cessione volontaria 12, l. n. 865/1971 sotto il più ampio ombrello dell’art. 11, l. 241/90, così come l’ampia duttilità che caratterizza quest’ultimo sia pure nei limiti della tipicità dei provvedimenti autoritativi che va a sostituire, consentono di affermare che le controversie relative all’esecuzione della cessione volontaria, diverse da quelle in tema di indennità, devono essere conosciute dal g.a.

L'accertamento dell'autorizzazione al passo carraio spetta al G.A.

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia volta ad accertare non la titolarità di una stradella bensì il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione al passo carraio.

In materia di azione possessoria esercitata dal sindaco è competente il G.A.

Le controversie relative alla contestazione delle modalità di esercizio del potere autoritativo di autotutela possessoria iure publico rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di «atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici» ai sensi dell’art 133, co. 1, lett. b), cod .proc. amm..

Inammissibili dinanzi al G.A. le azioni nunciatorie di danno temuto

La semplice previsione o il mero timore del verificarsi di una lesione derivante dall'esecuzione di un’opera pubblica, non è sufficiente a giustificare il ricorso alla giurisdizione del GA, non essendo possibile, nel sistema di giustizia amministrativa del nostro paese, un'azione per temuto pericolo o danno.

Adire innanzi al G.O. contro le azioni possessorie della P.A.

Le azioni possessorie sono esperibili davanti al G.O. quando il comportamento della P.A. non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi

Giudizio ordinario o amministrativo contro le azioni possessorie della P.A.?

Ove risulti, sulla base del criterio del petitum sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell'esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sull'asserita azione possessoria, competente essendo il giudice amministrativo.

Le controversie su gestione/rilascio di beni confiscati sono di giurisdizione dell’A.G.O.

La pretesa diretta a ottenere la gestione in regime di concessione di fabbricati confiscati alla criminalità organizzata va qualificata in termini di interesse legittimo, essendo correlata ad attività amministrativa discrezionale.

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