Nel caso di atto amministrativo nullo, a parte le ipotesi di nullità per violazione o elusione del giudicato, che l’art. 21-septies della l. n. 241/1990 riserva in via espressa alla giurisdizione amministrativa, si debbono applicare gli ordinari criteri di riparto, per i quali, in caso di giurisdizione esclusiva del G.A., il citato giudice amministrativo conosce sia dell’illegittimità, sia della nullità del provvedimento.