Determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori sono di giurisdizione del G.A.

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che involgono diritti soggettivi delle parti, considerato anche che il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione (in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae) connesso al rilascio della concessione edilizia e pertanto discendente dall’adozione di un provvedimento amministrativo

Sintesi: La giurisdizione esclusiva del G.A. sussiste a prescindere dall'instaurazione di una controversia in via di impugnazione diretta del provvedimento amministrativo, di concessione o di determinazione del contributo, purché fra la controversia ed il provvedimento vi sia uno stretto collegamento funzionale.

Sintesi: La sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. sulle controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori non muta a seconda della natura giuridica pubblica o privata del ricorrente.

Estratto: «2.- Preliminarmente va ribadita la giurisdizione del Giudice amministrativo in subiecta materia.Invero il Collegio ritiene che non sussistano ragioni valide per discostarsi dal prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204), nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 giugno 2008 n. 6283, T.A.R. Campania, Salerno, 4 aprile 2008 n. 475, T.A.R. Piemonte, 17 luglio 2008 n. 1646).Sicché, come già previsto dall’art. 16 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, rientrano in tale giurisdizione anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che involgono diritti soggettivi delle parti, considerato anche che il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione (in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae) connesso al rilascio della concessione edilizia e pertanto discendente dall’adozione di un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2006 n. 2258).In altri termini, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie attinenti alla corresponsione dei suddetti oneri concessori discende dallo stretto collegamento funzionale tra il rilascio delle suddette concessioni edilizie ed i contributi conseguenti a carico del privato, trattandosi appunto di pretesa del Comune fondata su provvedimenti amministrativi non gravati e divenuti inoppugnabili.Tali argomentazioni sono state svolte anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui “la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste anche a prescindere dall'instaurazione di una controversia in via di impugnazione diretta del provvedimento amministrativo, di concessione o di determinazione del contributo, purché fra la controversia ed il provvedimento vi sia uno stretto collegamento funzionale”, aggiungendo inoltre che “rientrano quindi nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in genere aventi ad oggetto l'inadempimento di obblighi nascenti da una concessione. Né rileva che il rapporto concessorio si sia esaurito per decorrenza del termine di durata di esso, poiché la riserva di giurisdizione operata dalla norma a favore del giudice amministrativo riguarda il rapporto di concessione indipendentemente dal fatto che esso sia ancora in vita o sia cessato, purché la controversia ponga in discussione il rapporto nel suo momento genetico o funzionale” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 novembre 2007 n. 24009).Il Collegio ritiene inoltre che le conclusioni esposte in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad oneri concessori non mutano a seconda della natura giuridica pubblica o privata del ricorrente, con la conseguenza che appare del tutto indifferente la circostanza che nel presente giudizio a ricorrere sia il Comune di S. e non un privato.»

Sintesi: La controversia avente ad oggetto il mancato pagamento delle somme derivanti dalla monetizzazione degli oneri di urbanizzazione rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell'art. 133, lett. f), c.p.a.: tale giurisdizione, inoltre, investe sia l’an, sia il quantum delle predette somme.

Sintesi: In materia di oneri concessori, la giurisdizione del G.O. sussiste soltanto per le controversie relative ai vizi formali del procedimento di ingiunzione e/o di riscossione esattoriale, cioè per le controversie attinenti esclusivamente alla legittimità del procedimento di riscossione mediante l’impiego dello strumento del ruolo esattoriale.

Estratto: «In via preliminare, va innanzitutto confermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame, in quanto tutte le convenzioni urbanistiche assumono la configurazione di accordi amministrativi ex art. 11 L. n. 241/1990, sostitutivi dello strumento urbanistico di tipo attuativo che avrebbe dovuto essere emanato...
[...omissis...]

Sintesi: La giurisdizione sull'escussione della polizza fidejussoria a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione appartiene al G.O., in quanto tale controversia non è inquadrabile tra quelle in materia di edilizia e urbanistica devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., perché essa non attiene all'ari o al quantum degli oneri per la concessione edilizia assentita.

Estratto: «Va quindi affermata la ammissibilità del regolamento, in assenza di un provvedimento con effetti di sentenza preclusivo di esso (su tale tipo di provvedimento preclusivo del regolamento, anche se in rapporto ad una ordinanza della Corte dei Conti, cfr. S.U. ord. 27 ottobre 2011 n. 22382), e l'istanza relativa della Atradius Credit Insurance deve ritenersi fondata.Infatti per la escussione della polizza fideiussoria a garanzia del pagamento di oneri di urbanizzazione, queste sezioni unite hanno negato la giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi sulla controversia tra le parti, non inquadrabile tra quelle in materia di edilizia e urbanistica (D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. f), perché essa non attiene all'ari o al quantum degli oneri per la concessione edilizia assentita, ma solo ad obblighi sorti dalla polizza fideiussoria rilasciata dalla ricorrente in favore del Comune di San Cesario sul Panaro.Data l'autonomia dell'obbligazione di garanzia oggetto di causa, in base alla quale si propone l'opposizione alla ingiunzione fondata su un obbligo sorto per effetto della polizza, distinto rispetto agli oneri concessori, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa al credito oggetto di causa, nella specie, dovendo l'adito giudice accertare soltanto esistenza e validità del contratto di assicurazione e rilevare l'inadempimento dell'obbligo di rimborsare gli oneri anticipati dall'ente locale, garantito dalla società assicuratrice, tenuta a pagare quanto dovuto dal garantito inadempiente (nello stesso senso S.U. 13 giugno 2012 n. 9892, 5 dicembre 2011 n. 25934, 5 febbraio 2008 n. 2655 e 20 aprile 2007 n. 9358).Deve quindi accogliersi l'istanza di regolamento di giurisdizione dichiarando, nella presente causa principale, la giurisdizione del giudice ordinario da identificare nel Tribunale competente per territorio, dinanzi al quale le parti devono essere rimesse, per proporre le loro domande e eccezioni in modo rituale (così S.U. 21 aprile 2011 n. 9130).»

Sintesi: La giurisdizione esclusiva del G.A. sulle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento degli oneri concessori era prevista già dall'art. 16 legge 10/1977 e non è venuta meno né dopo la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta dalla legge 689/1981 né dopo la nuova disciplina dell'attività urbanistico-edilizia dettata dalla legge 47/1985 né dopo l’abrogazione dell'art. 16 legge 10/1977 contemplata dall'art. 136 D.P.R. 380/2001.

Sintesi: Le controversie in materia di oneri di urbanizzazione devono ritenersi tuttora attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. in quanto rientranti in quelle in materia di urbanistica e di edilizia ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. f), c.p.a..

Sintesi: Nella giurisdizione esclusiva del G.A. rientra anche la domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910, con la quale sia stato intimato al privato di pagare una somma a titolo di sanzione per il ritardato pagamento degli oneri concessori, in quanto essa riguarda questioni accessorie al permesso di costruire.

Estratto: «2.a. Innanzitutto occorre occuparsi dell'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall'Amministrazione resistente.La questione sottoposta all'esame di questo Giudice rientrava invero nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, il quale devolveva alla competenza esclusiva dei tribunali amministrativi regionali le controversie attinenti le concessioni edilizie, nonché “la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 18" (omesso o ritardato pagamento degli oneri concessori) della legge medesima (Cass., Sez. Un., 19 febbraio 1997, n. 1533; 20 ottobre 2006 n. 22514).La giurisdizione esclusiva non è venuta meno né dopo la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, in forza dell'espressa riserva contenuta nell'art. 12 di detta legge, né dopo la nuova disciplina dell'attività urbanistico-edilizia dettata dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 7 giugno 2011, n. 528), né dopo l’abrogazione dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 contemplata dall'art. 136, comma secondo, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 185. Le controversie in materia di oneri di urbanizzazione devono infatti ritenersi tuttora attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto rientranti in quelle in materia di urbanistica e di edilizia ai sensi dell'art. 133, primo comma, lettera f), del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.Nella giurisdizione del giudice amministrativo rientra anche la domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con la quale (in materia edilizia) il Sindaco abbia intimato al privato di pagare una somma a titolo di sanzione per il ritardato pagamento degli oneri concessori, in quanto essa riguarda questioni accessorie alla stessa concessione edilizia, oggi permesso di costruire (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2006 n. 22514; Cons. Stato, Sez. V, 13 ottobre 2010 n. 7466; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 3 agosto 2012 n. 970).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.O. sull'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso del Comune nei confronti del soggetto che ha prestato fidejussione per l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Estratto: «Nella ordinanza di cui sopra, il Tar adito in riassunzione, alla prima udienza collegiale per la trattazione della causa, ha affermato di non condividere l'assunto del Tribunale di Latina, Sezione di Terracina, che aveva affermato la giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi sulla controversia tra le parti, da esso inquadrata tra quelle in materia di edilizia e urbanistica (D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. f), perché la controversia non attiene all'ari o al quantum degli oneri concessori per la concessione edilizia assentita nel 1999, ma solo ad obblighi sorti dalla polizza fideiussoria, rilasciata dalla s.p.a. Assicurazioni generali a favore del Comune di Fondi, per il pagamento di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali.Stante l'autonomia dell'obbligazione di garanzia oggetto di causa, in base alla quale s'è proposta l'opposizione alla ingiunzione fondata su un obbligo sorto per effetto della polizza, da tenere distinto rispetto agli oneri concessori, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario sulle somme pretese nella specie, dovendosi, nella opposizione all'ingiunzione, considerare solo la esistenza e validità del contratto di garanzia e l'esistenza dell'inadempimento che vincola la società assicuratrice a corrispondere quanto dovuto dal garantito inadempiente, per le somme oggetto del decreto ingiuntivo.Deve quindi risolversi la questione proposta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, non essendovi stata alcuna violazione dei termini di cui alla norma, sia per la riassunzione che è stata tempestiva (comma 2) che per il rispetto del termine della prima udienza fissata per la trattazione (comma 3), dichiarando che sulla domanda ha giurisdizione l'A.G.O., essendo corretta la richiesta al Tribunale di Latina della tutela del rapporto di garanzia sorto tra le parti senza esercizio di poteri pubblici, in quanto in esso rilevano solo i diritti sorti dal contratto e non le posizioni di potere esercitate dalle parti pubbliche. La rimessione della causa per la risoluzione della questione di giurisdizione, vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo, è quindi sicuramente ammissibile, essendo la stessa stata tempestivamente rimessa a queste sezioni unite dal Tar per il Lazio e sul regolamento di ufficio sollevato dalla ordinanza di tale giudice n. 696/2011 del 15 settembre 2011, deve cassarsi la sentenza del Tribunale ordinario di Latina n. 102 del 7 marzo 2011 che aveva denegato i suoi poteri cognitivi sulla causa, con l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario nella vertenza per cui è causa. In conclusione il relatore opina, in rapporto al regolamento di giurisdizione di ufficio ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, che il primo Presidente voglia fissare l'adunanza in camera di consiglio della Corte a sezioni unite, perché sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dagli interessati nel presente giudizio, ai sensi della norma citata e dell'art. 380 bis c.p.c.".Motivi della decisione1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti dal relatore e la soluzione dallo stesso proposta, dovendosi ritenere che non rilevi nel caso la giurisdizione amministrativa esclusiva delle controversie in materia urbanistica ed edilizia, data la autonomia del rapporto fideiussorio rispetto a quelli sorti per gli oneri di urbanizzazione nella relativa convenzione di lottizzazione (nello stesso senso S.U. 5 dicembre 2011 n. 25934, 5 febbraio 2008 n. 2655 e 20 aprile 2007 n. 9358).La risoluzione della questione, con effetto di giudicato, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, determina la definitiva risoluzione di ogni incertezza sulla giurisdizione.»

Sintesi: La controversia sull’esatta quantificazione dei contributi dovuti per il rilascio delle concessioni edilizie/permessi di costruire attiene a diritti patrimoniali che non dipendono dall’esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale e che, pertanto, sono azionabili nei normali tempi di prescrizione.

Estratto: «1. Il Comune eccepisce l’inammissibilità del gravame per acquiescenza, ed in proposito invoca l’art. 6 della convenzione urbanistica sottoscritta in data 6/6/2002 recante il riconoscimento dell’avvenuta realizzazione delle opere in difetto di concessione e l’assunzione dell’obbligo di versare gli oneri relativi (salva la possibile contestazione del quantum, con l’eccezione tuttavia dell’importo ex art. 7). Inoltre deduce la tardività del ricorso, notificato ben oltre il sessantesimo giorno dalla stipulazione dell’atto convenzionale. Le eccezioni sono infondate. 1.1 Come ha recentemente statuito questo Tribunale (cfr. sentenza sez. I – 3/3/2011 n. 375) la controversia sull’esatta quantificazione dei contributi dovuti per il rilascio delle concessioni edilizie/permessi di costruire attiene a diritti patrimoniali che non dipendono dall’esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale e che, pertanto, sono azionabili nei normali tempi di prescrizione. Tali liti – devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo già dall’art. 16 della L. 28/1/1977 n. 10 – involgono giudizi relativi all’esistenza o all’entità di un’obbligazione legale. Quanto all’ulteriore profilo, è vero che le opere sono state realizzate in assenza di titolo abilitativo (circostanza pacifica), e tuttavia la convenzione non si diffonde nella qualificazione del tipo di intervento né specifica la natura dell’autorizzazione in sanatoria richiesta e soprattutto non indugia sull’ammontare degli oneri. L’importo di € 25.823 è invero espressamente pattuito, ma le ragioni evocate da parte ricorrente (assenza dei presupposti) esigono una trattazione della questione nel merito.»

Sintesi: Rientra nellla cognizione del G.A. la controversia riguardante la spettanza dei contributi per oneri di urbanizzazione, anche laddove il relativo computo sia dedotto sotto il profilo della richiesta di ripetizione o di compensazione.

Estratto: «Ritiene il Collegio che siano da disattendere le deduzioni svolte fa dalla ricorrente nella memoria, e che siano viceversa da condividere le conclusioni del relatore, poiché nell'atto di citazione la Faldo ha riferito che: essa ricorrente si sarebbe indotta " a sostenere i costi di realizzazione delle condotte tdriche perché da parte del Comune di Collesalvetti le fu prospettata la possibilità di scomputare i costi dell'intervento degli oneri di urbanizzazione" (pp. 4, 5); l'opera alla cui realizzazione aveva contribuito, e con riferimento alla quale era stata formulata la propria pretesa creditoria, era "da ritenersi opera di urbanizzazione primaria, così come sancito chiaramente dalla legge regionale n. 1/05 art. 37 lett. d) "(p. 5); in ragione della detta pretesa erano stati dunque richiesti, dapprima, lo scomputo delle somme anticipate " per realizzare la condotta idrica da quanto essa avrebbe dovuto versare per oneri di urbanizzazione " (p. 5) e, quindi, l'autorizzazione al Comune a detrarre le somme precedentemente corrisposte al titolo indicato (pari ad Euro 375.000 circa) " dalle somme che il Comune chiedeva per maggiori oneri di urbanizzazione " (p. 6); la sollecitata autorizzazione non era intervenuta " neppure nei limiti del costo di realizzazione del nuovo tratto di acquedotto che collegava l'autoparco all'abitato di (OMISSIS) "(p. 7).Da quanto sinora esposto si evince dunque che, indipendentemente dai richiami formali, l'oggetto della controversia è individuabile nella contrapposta prospettazione di due opposte ragioni di credito, vale a dire quella della Faldo per le anticipazioni effettuate per la realizzazione della nuova conduttura della rete idrica, e quella del Comune per i maggiori oneri di urbanizzazione, ragioni di credito destinate ad una estinzione -totale o parziale - (art. 1241 e segg. c.c.) a favore di una delle parti in causa, secondo l'esito della lite.Orbene, considerato che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso della riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo delle controversie attinenti alle spettanze dei contributi per oneri di urbanizzazione, anche laddove il relativo computo sia dedotto sotto il profilo della richiesta di ripetizione o di compensazione (C. 09/18148), come nel caso di specie, se ne desume che va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: Il rapporto di carattere patrimoniale che si svolge tra il Comune concedente ed il fideiussore che garantisce l’adempimento degli obblighi connessi al rilascio del titolo edilizio ricade nell’ambito di cognizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 113, co. 1, lett. f), cod. proc. amm..

Estratto: «III. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione frapposta dalla U.G.F., in ordine al difetto di giurisdizione di questo Tribunale sulla questione relativa all’asserito debito derivante dalla garanzia prestata da esso Ente assicurativo rispetto al rapporto originario intercorrente tra Comune e titolare di una concessione edilizia in ordine a quanto dovuto per costo di costruzione.La tesi dell’opponente U.G.F. Assicurazioni s.p.a. si fonda sulla particolare natura del rapporto che lega l’ente pubblico alla società privata che ha prestato fideiussione; rapporto che si riferisce, quindi, non su atti di natura pubblicistica, ma su pretese patrimoniali di ordine privatistico aventi causa in un rapporto di garanzia e che assumono la consistenza di diritti soggettivi, come tali conoscibili dal G.O.La questione è stata di recente analizzata da questa stessa Sezione con decisione 14.1.2011, n. 58, con la quale si è statuito che <<non sussiste nessun dubbio circa la natura di diritto soggettivo (di credito) da attribuire alla posizione soggettiva che il Comune ha inteso tutelare chiedendo al giudice amministrativo l’emissione di una ingiunzione di pagamento. Ma tale indiscutibile argomento non è di per sé decisivo ai fini della individuazione del plesso giurisdizionale competente alla trattazione della questione, sussistendo nel nostro ordinamento non infrequenti casi in cui la tutela dei diritti soggettivi nei rapporti privato/PA venga comunque devoluta alla giurisdizione amministrativa (si parla, in tali casi, infatti, di giurisdizione esclusiva del G.A.).Ciò che occorre indagare, invece, è l’esistenza di una autonomia (o astrattezza), ovvero di un nesso di inscindibile dipendenza, tra il rapporto di garanzia che lega il fideiussore all’ente pubblico creditore, ed il rapporto sottostante sussistente fra il Comune ed il titolare della concessione edilizia originato dal rilascio del titolo edilizio. Se tale autonomia fosse predicabile, si potrebbe identificare la pretesa del Comune come azione civilistica pura, astratta dal titolo sottostante e sganciata da ogni influenza di quest’ultimo, esperita a tutela di un diritto soggettivo che – secondo le tradizionali regole di riparto – competerebbe alla giurisdizione ordinaria. Se, invece, il rapporto di garanzia risultasse legato al rapporto sostanziale sottostante, non solo nella sua fase genetica ma anche nei suoi sviluppi funzionali, allora si dovrebbe concludere che la pretesa azionata nei confronti del soggetto garante continua a trovare la sua collocazione nell’ambito di una materia specifica (che, nella fattispecie, è quella dei titoli edilizi) che il legislatore ha discrezionalmente affidato in via esclusiva alle cure del giudice amministrativo. In altri termini, occorre chiedersi se l’azione esperita dal Comune per ottenere dal fideiussore il pagamento di una somma corrispondente agli oneri concessori dovuti dal soggetto garantito sia da considerare quale strumento di recupero di un “credito” astrattamente considerato (come tale, conoscibile dal g.o.), ovvero se tale diritto di credito non si iscriva comunque in un ambito particolare, o in una speciale materia (quella dell’“uso del territorio” ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 80/98, o delle “concessioni edilizie” ex art. 16 L.10/1977), che il legislatore riserva alla giurisdizione esclusiva del g.a.In giurisprudenza, la questione è stata risolta con soluzioni non unanimi, anche se appare prevalente l’orientamento che tende ad assegnare al g.o. la giurisdizione in vicende come quella qui in esame che coinvolgono un rapporto diretto tra l’ente pubblico che ha emesso una concessione edilizia e la società che ha garantito in favore del concessionario l’adempimento dei connessi obblighi di carattere patrimoniale. Da una parte, infatti, è stato evidenziato che “La controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del g.o. e non in quella esclusiva del g.a. in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la p.a. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.” (Cass. SS.UU., 4319/2010; e nei medesimi termini Cons. Stato, IV, 509/2009; Tar Sardegna 1256/2007). Sul versante contrario si sono registrate decisioni di segno diverso, tra le quali Tribunale Napoli 28.11.2000 e Tar Piemonte Torino 1646/08, a parere del quale “appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la cartella esattoriale relativa ad una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento di oneri di urbanizzazione per concessione edilizia, non effettuato dal titolare del permesso di costruire.”.Il Collegio ritiene di dovere alla tesi che riconosce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche in relazione ai rapporti come quello in esame, e ciò – in primo luogo - in considerazione del fatto che la polizza fideiussoria non presenta caratteristiche di autonomia ed astrattezza (come avviene, ad esempio, allorquando si configura il cd. “contratto autonomo di garanzia”), ma fa espresso riferimento agli obblighi scaturenti dal rilascio della concessione edilizia. Viene in rilievo, in altri termini, una garanzia “titolata” (e non “astratta”), collegata funzionalmente al recupero di oneri economici che riguardano una “materia” (l’edilizia, e gli oneri economici ad essa connessi) rientrante integralmente nella giurisdizione esclusiva del G.A. per inequivocabile scelta del legislatore. In secondo luogo, un ausilio testuale alla soluzione interpretativa qui prescelta discende anche dalla formulazione ampia – quasi onnicomprensiva- che si legge nell’art. 34 del D. Lgs. 80/1998, laddove si devolvono “(…) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti (…) delle amministrazioni pubbliche (…) in materia urbanistica ed edilizia”. Come si ricava, dalla lettura della norma – e salve restando le specifiche e limitate eccezioni contenute nel comma 3 dell’articolo in esame – tutte le questioni sollevate nell’ampia materia dell’urbanistica e dell’edilizia sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del GA, e (sembra potersi dire) anche ove si tratti di controversie che riguardano (come nel caso qui in esame) un soggetto diverso dal titolare dello ius aedificandi, purché tale soggetto sia comunque anche indirettamente coinvolto in un rapporto che rientra in senso ampio nel concetto di “edilizia” (nella fattispecie, quale titolare di un rapporto giuridico strumentale alla esecuzione degli obblighi discendenti dal rilascio del titolo edilizio). In conclusione, può affermarsi che il rapporto di carattere patrimoniale che si svolge tra il Comune concedente ed il soggetto (fideiussore) che garantisce l’adempimento degli obblighi connessi al rilascio della concessione edilizia ricade nell’ambito di cognizione esclusiva del giudice amministrativo. Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’opponente>>.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. relativamente alla controversia avente per oggetto la determinazione dell'an e del quantum dell'oblazione e del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per opere soggette a permesso di costruire in sanatoria.

Estratto: «Preliminarmente, sull’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata da parte del Comune resistente, il Collegio osserva quanto segue.Secondo la ricostruzione della difesa comunale, il provvedimento impugnato sarebbe stato ricevuto dalla ricorrente in data 21.09.2006, mentre il ricorso sarebbe stato presentato per la notifica soltanto il 21.11.2006, ossia 61 giorni dopo l’avvenuta conoscenza dell’atto lesivo. Da ciò l’eccepita irricevibilità del gravame per tardività dello stesso, in quanto notificato dopo la maturazione del termine di 60 giorni stabilito a pena di decadenza.L’eccezione deve essere disattesa.L’azione promossa dalla ricorrente, a ben vedere, si presenta con i caratteri propri di una sostanziale pretesa di accertamento, volta a disconoscere l’obbligazione contributiva configurata a carico della stessa dalla competente autorità comunale. Detta contestazione, quindi, ha per oggetto la determinazione dell'an e del quantum dell'oblazione e del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per opere soggette a permesso di costruire in sanatoria, che si presenta come attività di natura paritetica, effettuata dalla p.a. in base a rigidi parametri, prefissati dalle leggi e dai regolamenti vertenti sui criteri impositivi e senza l’esplicazione di potestà autoritativa.In tali evenienze, com’è noto, deve essere affermata la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, proprio in quanto si tratta di controversie concernenti le rispettive posizioni di diritto soggettivo ed obbligo delle parti del rapporto giuridico in questione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7466; Cons. St., sez. V, 22 novembre 1996, n. 1388).Al riguardo, si può solo accennare alla previsione di cui all’art. 16 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, trattandosi di norma abrogata dall’art. 136, II comma, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (con decorrenza dal 30 giugno 2003, come da proroga di cui all’art. 2 del d.l. n. 122/2002, convertito nella legge n. 185/2002, mentre l’odierno ricorso risulta notificato e depositato, rispettivamente, nel novembre e nel dicembre 2006 e, quindi, dopo l’avvenuta abrogazione). Ebbene detta norma, che prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva dei TT.AA.RR. dei “ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli artt. 15 e 18…”, è stata da tempo interpretata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel senso che essa, affidando alla cognizione del Tribunale amministrativo regionale, non soltanto, i ricorsi contro il provvedimento che accorda o nega la concessione edilizia, ma anche, quelli che investono la determinazione e liquidazione del contributo a carico del beneficiario della concessione stessa, nonché l'irrogazione delle sanzioni, introduce un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del predetto giudice amministrativo che, pure in materia di quantificazione del contributo, non può trovare deroghe in favore della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. sentenza Cassazione n. 22904 del 14 novembre 2005).Ebbene, tale orientamento è stato recentemente ribadito dal Giudice del riparto il quale, dopo aver confermato che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, nella quale sono compresi la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, inclusa, altresì, la materia relativa alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione e relative sanzioni, ha precisato che la cognizione della controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva di quest’ultimo anche quando attiene alla richiesta, mediante cartella esattoriale, di pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e conseguenti sanzioni (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 20.10.2006 n. 22514, stavolta sulla base del preciso dettato normativo di cui all’articolo 34 del D.lgs. n. 80/1998, come confermato dall’articolo 7 della legge n. 205/2000, con gli adattamenti conseguenti alla sentenza 6 luglio 2004 n.204 della Corte Costituzionale, che, pur abrogato a decorrere dal 16.09.2010 a seguito dell’entrata in vigore del Codice del Processo amministrativo, risulta sostanzialmente riprodotto nell’art. 133, n. 1, lett. f) del d.lgs. n. 104/2010).In definitiva, quindi, la natura paritetica delle posizioni coinvolte nella fattispecie in contestazione e la previsione della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per “le controversie aventi ad oggetto gli atti ed i provvedimenti delle Pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio”, di cui all’art. 133 cit., giustificano l’attrazione dell’odierna fattispecie nell’ambito della giurisdizione esclusiva del T.A.R. (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2258 del 21-04-2006, secondo cui: <<In tema di oneri di urbanizzazione, rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 16 L. n. 10/1977, la pretesa del privato diretto alla esatta determinazione del contributo dovuto, si atteggia come diritto soggettivo, la cui azionabilità, in sede giurisdizionale, non è subordinata né alla impugnativa di un atto amministrativo formale, né all'osservanza del termine perentorio di decadenza, bensì di quello ordinario di prescrizione. Ed infatti, l'impugnativa riguardante strettamente, l'individuazione del quantum del contributo dovuto, nella sua componente commisurata alle spese di urbanizzazione, afferisce a questioni attinenti a diritti soggettivi, rientranti, appunto, nell'ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo; ed è principio assolutamente consolidato ed indiscusso che nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, ove la controversia si riferisca a diritti patrimoniali che non dipendono dall'esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale, ma ineriscono ad una situazione paritetica tra cittadino ed Amministrazione, concretantesi nella precisa determinazione di un credito patrimoniale che trova la sua base nella legge, il termine per adire il Giudice Amministrativo non è l'ordinario termine di decadenza, ma l'assai più ampio termine di prescrizione del diritto>>; analogamente, Sez. V, sent. n. 2543 del 29-04-2000; Sez. VI, sent. n. 960 del 19-07-1996; Sez. V, sent. n. 1317 del 16-12-1993, Sez. V, sent. n. 1145 del 31-10-1992; Sez. V, sent. n. 1235 del 21-10-1991; T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 11 settembre 2008, n. 2078).»

Sintesi: Le controversie in materia di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A..

Sintesi: Le controversie relative agli oneri di urbanizzazione rientrano nella categoria di quelli attinenti l’impugnativa di atti paritetici, investe diritti soggettivi, non è sottoposta ai termini decadenziali propri dei giudizi impugnativi.

Estratto: «Preliminarmente il Collegio precisa che, per consolidata giurisprudenza, le controversie in materia di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 16 L. 28 gennaio 1977 n. 10 e le stesse introducono un giudizio su rapporto prescindendosi dalla impugnazione di atti.Tutte le controversie concernenti l’an ed il quantum delle somme dovute a titolo di contributo in dipendenza di norme di legge e regolamentari attengono a diritti soggettivi azionabili nei termini di prescrizione prescindendo dalla impugnazione delle delibere che fissano i criteri generali.L’Amministrazione, infatti, nel determinare l’an ed il quantum delle somme dovute a titolo di contributo non esercita poteri autoritativi discrezionali ma compie attività di mero accertamento della fattispecie in base ai parametri fissati da leggi e da regolamenti.Le relative controversie, dunque, rientrano nella categoria di quelli attinenti l’impugnativa di atti paritetici, investe diritti soggettivi, non è sottoposta ai termini decadenziali propri dei giudizi impugnativi.Ciò premesso va altresì precisato che la controversia in esame rientra nella categoria di quelle attinenti la impugnativa di atti paritetici in quanto si è contrastato l’an della richiesta di conguaglio assumendo la impossibilità di applicazione retroattiva di deliberati comunali.»

Sintesi: L’art. 133 lett. f) del codice del processo amministrativo, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, incluse le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori, che risultano infatti connessi al rilascio del titolo abilitativo e pertanto discendono dall’adozione di un provvedimento amministrativo.

Estratto: «3.1. Il Collegio ritiene che non sussistano ragioni valide per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez.VIII, 7 maggio 2009 n. 2423 e n. 2424; 17 settembre 2009 n. 4993 e n. 4994) secondo cui l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204), nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 giugno 2008 n. 6283, T.A.R. Campania, Salerno, 4 aprile 2008 n. 475, T.A.R. Piemonte, 17 luglio 2008 n. 1646).3.2. Peraltro tale previsione è contenuta anche nell’art. 133 lett. f) del codice del processo amministrativo, secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra l’altro, “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio”.3.3. Sicché, come già previsto dall’art. 16 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, rientrano in tale giurisdizione anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che risultano infatti connessi al rilascio del titolo abilitativo e pertanto discendono dall’adozione di un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2006 n. 2258).»

Sintesi: La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad oneri concessori prescinde dalla natura giuridica pubblica o privata del ricorrente.

Estratto: «.6. Il Collegio ritiene inoltre che le conclusioni esposte in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad oneri concessori non mutano a seconda della natura giuridica pubblica o privata del ricorrente, con la conseguenza che appare del tutto indifferente la circostanza che nel presente giudizio a ricorrere sia il Comune di Caserta e non un privato.3.7. Esse valgono inoltre anche per quanto riguarda la garanzia fideiussoria rilasciata dalla società assicurativa, trattandosi di contratto stipulato solo ed esclusivamente in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio della concessione edilizia e al solo fine di garanzia di adempimento degli oneri concessori collegati. Pertanto detta connessione è prettamente funzionale e non occasionale, per cui il rapporto di fideiussione è attratto nell’alveo della materia pubblicistica urbanistica, con conseguente giurisdizione di questo Tribunale.»

Sintesi: La garanzia fideiussoria rilasciata dalla società assicurativa in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio della concessione edilizia e al solo fine di garanzia di adempimento degli oneri concessori collegati è attratta nell’alveo della materia pubblicistica urbanistica, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «.6. Il Collegio ritiene inoltre che le conclusioni esposte in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad oneri concessori non mutano a seconda della natura giuridica pubblica o privata del ricorrente...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Il soggetto che intende contestare la quantificazione degli oneri di urbanizzazione o chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato non ha l'onere di impugnare il provvedimento amministrativo che li determina.

Estratto: «Va in primo luogo respinta l’eccezione di rito sollevata dall’Amministrazione, inerente l’irricevibilità del ricorso per la mancata impugnativa in parte qua del condono edilizio del 10 aprile 2006, dal quale discenderebbe l’obbligo di versamento degli oneri concessori.Al riguardo giova infatti evidenziare che trattasi di un rapporto che correla in astratto il diritto del Soggetto pubblico al contributo con l’obbligo del privato al relativo versamento (cfr. Cons. Stato, V, n.296 del 1996), in relazione ad atti della stessa Amministrazione, conosciuti (il rapporto e gli atti) da questo Giudice in sede di giurisdizione esclusiva, ex art.34 del D.Lgs. n.80 del 1998, come risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.204 del 2004 ed inoltre che il rilascio del condono edilizio rileva solo come fatto costitutivo del predetto obbligo (cfr. Cons. Stato, V, n.1071 del 1993).Pertanto non vi era alcun onere per l’interessato di impugnare l’atto di condono in questione, né tantomeno un termine decadenziale dallo stesso discendente per la proposizione del ricorso.»

Sintesi: Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori, a prescinderre dalla natura giuridica pubblica o privata della ricorrente.

Sintesi: Stante la giurisdizione esclusiva in materia di edilizia e di urbanistica, può essere convenuta di fronte al g.a. per il pagamento degli oneri di urbanizzazione anche il soggetto che abbia prestato fidejussione per il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Estratto: «2. In limine litis deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.Sul punto il Collegio ritiene che non sussistano ragioni valide per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale...
[...omissis...]

Sintesi: Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori, a prescinderre dalla natura giuridica pubblica o privata della ricorrente.

Sintesi: Stante la giurisdizione esclusiva in materia di edilizia e di urbanistica, può essere convenuta di fronte al g.a. per il pagamento degli oneri di urbanizzazione anche il soggetto che abbia prestato fidejussione per il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Estratto: «1. In limine litis deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.Sul punto il Collegio ritiene che non sussistano ragioni valide per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204), nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 giugno 2008 n. 6283, T.A.R. Campania, Salerno, 4 aprile 2008 n. 475, T.A.R. Piemonte, 17 luglio 2008 n. 1646).Sicché, come già previsto dall’art. 16 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, rientrano in tale giurisdizione anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che risultano infatti connessi al rilascio del titolo abilitativo e pertanto discendono dall’adozione di un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2006 n. 2258).In altri termini, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie attinenti alla corresponsione dei suddetti oneri concessori discende dallo stretto collegamento funzionale tra il rilascio delle concessioni edilizie ed i contributi conseguenti a carico del privato, trattandosi appunto di pretesa del Comune fondata su provvedimenti amministrativi non gravati e divenuti inoppugnabili.Tali argomentazioni sono state svolte anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui “la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste anche a prescindere dall'instaurazione di una controversia in via di impugnazione diretta del provvedimento amministrativo, di concessione o di determinazione del contributo, purché fra la controversia ed il provvedimento vi sia uno stretto collegamento funzionale”, aggiungendo inoltre che “rientrano quindi nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in genere aventi ad oggetto l'inadempimento di obblighi nascenti da una concessione. Né rileva che il rapporto concessorio si sia esaurito per decorrenza del termine di durata di esso, poiché la riserva di giurisdizione operata dalla norma a favore del giudice amministrativo riguarda il rapporto di concessione indipendentemente dal fatto che esso sia ancora in vita o sia cessato, purché la controversia ponga in discussione il rapporto nel suo momento genetico o funzionale” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 novembre 2007 n. 24009).Il Collegio ritiene inoltre che le conclusioni esposte in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad oneri concessori non mutano a seconda della natura giuridica pubblica o privata del ricorrente, con la conseguenza che appare del tutto indifferente la circostanza che nel presente giudizio a ricorrere sia il Comune di Caserta e non un privato.Esse valgono inoltre anche per quanto riguarda la garanzia fideiussoria rilasciata dalla società assicurativa, trattandosi di contratto stipulato solo ed esclusivamente in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio della concessione edilizia e al solo fine di garanzia di adempimento degli oneri concessori collegati. Pertanto detta connessione è prettamente funzionale e non occasionale, per cui il rapporto di fideiussione è attratto nell’alveo della materia pubblicistica urbanistica, con conseguente giurisdizione di questo Tribunale.»

Sintesi: Le controversie relative all'an ed al quantum delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.5. Per giurisprudenza costante, “le controversie relative all'an ed al quantum delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori, riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardano diritti soggettivi delle parti, rispetto alle quali non è configurabile il vizio di difetto di motivazione. Ciò nella considerazione che le operazioni di corretta quantificazione dell'oblazione e degli atti concessori si esauriscono in una mera operazione materiale che, se errata, può comportare soltanto la violazione dei criteri fissati dalla normativa ovvero dall'amministrazione con norme di natura regolamentare e, quindi, la sussistenza del solo vizio di violazione di legge, potendo l'interessato, sulla base dei predetti criteri generali, contestare l'erroneità della quantificazione operata dall'amministrazione, evidenziando ad esempio l'erroneità dei calcoli ovvero dei presupposti di fatto o di diritto” (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2000 n. 4217).»

Sintesi: Le controversie sull'ammontare degli oneri di urbanizzazione, quando venga in rilievo una vicenda modificativa della corrispettività, introducono un giudizio sul rapporto a prescindere dall’impugnazione di atti e rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A.

Estratto: «5 Il punto 1) della parte dispositiva della contestata ordinanza infine, ingiunge al ricorrente “di pagare ai sensi della Legge 28.01.1977 n. 10, la somma di £. 707.250 per oneri di costruzione;”; dalla documentazione prodotta dal resistente in data 21 dicembre 1999 si desume poi, che siffatta richiesta, a titolo di oneri di costruzione, dovrebbe imputarsi al “fabbricato ad uso agricolo” (cfr. nota prot. n. 14157 del 1° settembre 1999, successiva alla ordinanza di demolizione).5.1 Il profilo concerne il contributo di costruzione ex articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed, in particolare, una vicenda modificativa dei termini di corrispettività del titolo già assentito. Per consolidato orientamento tali controversie introducono un giudizio sul rapporto a prescindere dall’impugnazione di atti (T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, 14 dicembre 1998, n. 2124; Consiglio di Stato sez. IV 19 luglio 2004 n. 5197). Le stesse rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e ciò in quanto, posta anche la natura regolamentare delle delibere consiliari che fissano i criteri generali, si è da sempre affermata la connotazione paritetica degli atti che quantificano l’importo dovuto per il rilascio del permesso a costruire ed il coinvolgimento, nella fattispecie, di diritti soggettivi azionabili nei termini di prescrizione ed a prescindere dall’impugnativa delle delibere interessate (Consiglio di Stato, sez. V 10 luglio 2003, n. 4102); il comune, infatti, non esercita propriamente un potere amministrativo, limitandosi a compiere un’attività di mero accertamento degli elementi rilevanti ed a rapportarli ai parametri prefissati da leggi e regolamenti (Consiglio di Stato sez. V 29 luglio 2000, n. 4217). La domanda per tale aspetto deve quindi essere esaminata alla stregua dei normali canoni sottesi al giudizio di accertamento quali, l’esistenza delle condizioni per dedurre a carico del titolare della concessione una prestazione nuova e/o aggiuntiva e ciò, anche nella prospettiva di una configurazione in termini di diritto delle situazioni giuridiche a confronto implicanti, in ipotesi del genere, l’individuazione degli esatti contenuti del rapporto obbligatorio.5.2 Riveste allora rilievo centrale la tesi del ricorrente il quale ha argomentato la domanda rilevando che il provvedimento impugnato “non giustifica,…, il titolo in base al quale vengono richiesti gli oneri di costruzione, né ne vengono indicati le modalità ed i termini di calcolo, né le ragioni che hanno portato alla disapplicazione anche per tale aspetto dei titoli concessori che ne avevano dichiarato la gratuità.” L’articolo 11, comma 2, della legge 10 del 1977 prevede che “La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all’atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d’opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.”. La normativa riprodotta quindi collega la nascita dell’obbligazione alla data del rilascio del titolo che determina, per quanto detto, il contenuto di un rapporto obbligatorio, strutturato in posizioni di credito e di debito che, a siffatto momento, devono ormai essere definite. Ora nel caso, come detto, l’onerosità dei titoli è stata già definita e la richiesta di cui al provvedimento impugnato non reca indicazione alcuna degli elementi rilevanti non solo in termini di quantificazione, ma soprattutto di identificazione dell’intervento al quale essa va causalmente collegata, non potendo sul punto valere - stante l’esistenza di un rapporto obbligatorio, in quanto tale non assoggettabile a modifica unilaterale - la successiva nota prot. n. 14157 del 1° settembre 1999, dalla quale si desume la riferibilità della richiesta ad un “fabbricato ad uso agricolo”.»

Sintesi: Rientrano nella giurisdizione del GA anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che involgono diritti soggettivi delle parti.

Estratto: «Invero il Collegio ritiene che non sussistano ragioni valide per discostarsi dal prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204)...
[...omissis...]

Sintesi: La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad oneri concessori non dipende dalla natura giuridica pubblica o privata del ricorrente.

Estratto: «Il Collegio ritiene inoltre che le conclusioni esposte in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad oneri concessori non mutano a seconda della natura giuridica pubblica o privata del ricorrente, con la conseguenza che appare del tutto indifferente la circostanza che nel presente giudizio a ricorrere sia il Comune di Caserta e non un privato.Esse valgono inoltre anche per quanto riguarda la garanzia fideiussoria rilasciata dalla Fondiaria – SAI s.p.a..Difatti, nel caso di specie è certo che il contratto tra la società assicurativa e la cooperativa Costanza era stato stipulato solo ed esclusivamente in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio delle concessioni edilizie e al solo fine di garanzia di adempimento degli oneri concessori collegati.»

Sintesi: La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad oneri concessori si estende alla garanzia fideiussoria rilasciata in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio delle concessioni edilizie.

Estratto: «Il Collegio ritiene inoltre che le conclusioni esposte in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad oneri concessori non mutano a seconda della natura giuridica pubblica o privata del ricorrente...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La cognizione della controversia attinente la richiesta, mediante cartella esattoriale, di pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e conseguenti sanzioni, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «Vale esaminare prioritariamente l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sebbene vi siano voci discordanti - in relazione al mero aspetto dell’impugnazione della cartella esattoriale, non è dubitabile che il ricorso, nella parte in cui si rivolge contro l’atto del comune di Acerra di iscrizione a ruolo delle somme ivi contenute, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Di fatti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, che comprende la totalità degli aspetti dell'uso del territorio inclusa altresì la materia relativa alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione e relative sanzioni. Ne deriva che la controversia avente ad oggetto la liquidazione e l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa per il ritardato pagamento dei ratei di oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 34 d.lg. n. 80 del 1998, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica e di edilizia, non avendo tra l'altro detti oneri natura tributaria, bensì natura di corrispettivo di diritto pubblico avente la funzione di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione. In ogni caso la cognizione della controversia attinente la richiesta, mediante cartella esattoriale, di pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e conseguenti sanzioni, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche ai sensi dell'art. 16 l. 28 gennaio 1977 n. 10 (Cassazione civile, sez. un., 20 ottobre 2006, n. 22514).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.