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Il fatto stesso che un terreno sia compreso nel P.E.E.P. è di per sé elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il piano consente.
La specifica destinazione ad edilizia residenziale pubblica imposta dal p.r.g. ad un'area privata non ha carattere meramente conformativo ma è espressione del potere pianificatorio finalizzato alla zonizzazione del territorio comunale.
La p.a. ha diritto a ripetere dai singoli acquirenti degli alloggi p.e.e.p. l'importo pro-quota di quanto effettivamente speso, sia per la acquisizione delle aree che per le spese di urbanizzazione.
La normativa privatistica sulle locazioni di immobili, compresa legge sull’equo canone, non trova applicazione ai fini dell’individuazione del canone di occupazione sine titulo di alloggi di servizio.
L’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica postula l’indisponibilità di risorse proprie che permettano di acquistare, o almeno di prendere in locazione a prezzi di mercato, un’abitazione.
In materia di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio
L'art. 35 della L. n. 865/1971 pone il principio del perfetto pareggio tra il costo sopportato dal Comune per l'acquisizione dai privati delle aree necessarie per la realizzazione dei p.e.e.p. ed il corrispettivo della cessione dovuto dai concessionari
I volumi realizzabili sull'area inclusa in un P.E.E.P. non possono essere quantificati applicando l'indice fondiario di edificabilità possono essere espressi ricorrendo a indici medi di edificabilità riferiti all'intera zona omogenea.
Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere ablatorio
La P.A. ha l'obbligo giuridico di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di cui all'art. 42-bis del d.P.R. 327 del 2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
Nella procedura ex art. 42-bis T.U.Es., la decisione sull’alternativa tra restituzione e acquisizione dei beni occupati è rimessa alla p.a., mentre l’unico diritto potestativo in capo al privato è quello di provocare una decisione da parte di essa.
La trasformazione del fondo seguita alla realizzazione dell'opera pubblica non determina né l'acquisto della proprietà dell'area in capo alla p.a. procedente né tantomeno la cessazione dell'illecito causato dall'occupazione illegittima.
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