OTTEMPERANZA

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Valutazione dell'impatto ambientale derivante da varie tipologie di impianti di produzione e trasformazione

Il concetto di impianto rilevante ai fini della VIA e dell'AIA è essenzialmente oggettivo e tecnico e non dipende quindi dalla volontà di chi lo gestisce, il quale potrebbe, per le più varie ragioni, denominare unico impianto un complesso in realtà costituito da impianti diversi, e all’incontro voler separare attraverso distinte denominazioni una realtà tecnica unitaria.

V.I.A.: pareri, presupposti e rapporto con il Titolo Peasaggistico

Per le opere autorizzate prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006, le procedure di v.i.a. e di a.i.a. erano separate, pertanto le questioni relative all'a.i.a. non sono di competenza della Commissione Tecnica V.I.A., che, di conseguenza, non può esprimere pareri sulle prescrizioni contenute del decreto a.i.a..

Leggi e normative regionali sulla valutazione dell'impatto ambientale di piani e progetti

La «tutela dell’ambiente» rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato

Lo screening preliminare dell'opera e la verifica di assogettabilità alla procedura di V.I.A.

La procedura preliminare di screening prevista dall’art.20 del d.lgs. n.152 del 2006 persegue lo scopo di verificare l’assogettabilità di un’opera alla procedura di VIA, nel senso che ove l’opera abbia un’astratta rilevanza nel contesto ambientale, per essere ricompresa negli elenchi allegati alla legge, la verifica preliminare serve a incanalare un progetto verso la valutazione vera e propria dell’impatto ambientale, o diversamente, ove l’opera risulti priva di rilevanza, di esentarlo dalla VIA

Le norme in materia di V.INC.A. (art. 5 D.P.R. 357/1997)

Il piano paesaggistico non deve essere sottoposto a V.INC.A., in quanto esso ha la finalità di evitare la negativa incisione sui luoghi dal punto di vista paesaggistico e quindi di tutelarne l'integrità.

Impugnabilità degli atti procedimentali di V.I.A.

La valutazione di impatto ambientale ha carattere di definitività ed è già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali, con conseguente immediata impugnabilità degli atti conclusivi da parte dei soggetti interessati alla protezione di quei valori e, segnatamente, da parte delle associazioni aventi tra i propri scopi la tutela ambientale.

La valutazione ambientale strategica nella pianificazione paesaggistica

L’art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 prescrive che la valutazione di piani, programmi e progetti, ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.

La sopraelevazione costituisce nuova costruzione ai fini del rispetto della normativa sulle distanze legali

La disposizione di cui all'art. del 9 DM 1444/1968 è applicabile non solo alle nuove costruzioni, ma anche alle sopraelevazioni di edifici esistenti, in ragione della sua finalità di tutela della salubrità, ed al tale riguardo è esclusa ogni discrezionalità valutativa del giudice circa l'esistenza in concreto di intercapedini e di condizioni di pregiudizio alla salubrità dei luoghi, stante la sua portata generale, astratta e inderogabile.

L'ordine di arretramento dell'edificio eretto in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni

In presenza di una violazione delle norme sulle distanze, l'esistenza di un provvedimento di concessione edilizia non preclude al vicino il diritto di chiedere la riduzione in pristino potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto.

Evoluzione normativa e giurisprudenziale delle occupazioni illegittime: dall'accessione invertita all'art. 43 T.U.Es.

Il riferimento storico epocale in materia di occupazioni illegittime da parte della P.A. è dato nel 1983 dalla celebre sentenza c.d. "Bile" della Cassazione nella quale si affermava che in un suolo di proprietà privata illecitamente occupato per la costruzione di un’opera pubblica, la radicale trasformazione di esso e l’irreversibile destinazione alla realizzazione dell’opera produce l’acquisto a titolo originario della proprietà in favore della P.A. e il diritto al risarcimento al proprietario.

L'acquisizione sanante: il superamento dell'art. 43 del D.P.R. 327/2001 e l'avvento dell'art. 42 bis

L’8 ottobre 2010, data di deposito della sentenza n. 293 della Consulta, segna la fine del tormentato iter seguito nella sua applicazione dall’art. 43 del d.P.R. 327/2001. Gli sforzi in “buona fede” compiuti dal legislatore venivano in questo modo definitivamente preclusi a fronte di una giurisprudenza nemica che lo aveva sottoposto per circa nove anni ad un “fuoco incessante” di contestazioni di vizi assoluti.

Primi profili di illegittimità costituzionale dell'art. 42 bis T.U.Es.: la pronuncia della Corte costituzionale n. 71/2015

A soli quattro anni dal suo inserimento nel sistema legislativo racchiuso nel T.U.Es. di cui al d.P.R. 327/2001, tramite il D.L. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, l’art. 42 bis “soffre” già di patologica incertezza per il suo profilo costituzionale che non convince affatto i giudici di legittimità.

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