OTTEMPERANZA

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Tipologie di interventi edilizi realizzabili con d.i.a., super d.i.a. e s.c.i.a.

La d.i.a., una volta decorsi i termini per l'esercizio del potere inibitorio-repressivo, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l'esercizio del potere di autotutela decisoria.

Natura della d.i.a. e della s.c.i.a.: atto privato o provvedimento amministrativo?

La dichiarazione di inizio di attività non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo ad un titolo costitutivo provvedimentale. Essa, dunque, non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo concluso in forma tacita, ma costituisce una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge.

Provvedimenti inibitori e repressivi della denuncia di inizio attività o della SCIA

Entro il termine legale ogni DIA/SCIA può essere assoggettata al potere di verifica della conformità a legge dell'attività denunciata e all'adozione di strumenti inibitori; poiché presupposto indefettibile perché tali provvedimenti producano effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione, in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta all'Amministrazione spetta comunque il potere di inibire l'attività dichiarata.

Il certificato di agibilità e il suo rapporto con il titolo edilizio

Il certificato di agibilità è finalizzato esclusivamente alla tutela dell’igienicità, salubrità e sicurezza dell’edificio e non è diretto anche a garantire la conformità urbanistico-edilizia del manufatto, con la conseguenza che la verifica di conformità edilizia effettuata a tal fine è svolta nei limiti necessari a inferirne l’assentibilità della agibilità, restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi.

Opere ed interventi edilizi che comportano un mutamento della destinazione d'uso

Il passaggio da un impiego concreto di un determinato bene ad altro impiego può presentare una sua rilevanza sia da un punto di vista urbanistico (perché può incidere sull’assetto concreto che quel territorio presenta, incidendo sulla vivibilità e finanche sullo sviluppo di quel luogo) che da un punto di vista edilizio (perché, soprattutto se sono necessarie opere per attuarlo, può comportare una trasformazione tendenzialmente stabile del territorio).

Il cambio di destinazione d’uso di un immobile con o senza opere

Il cambio di destinazione d’uso di un immobile consiste nella modifica della destinazione urbanistica impressa dai titoli abilitativi che ne hanno accompagnato la realizzazione. Essa può avvenire in maniera meramente “funzionale”, o senza opere, ovvero “strutturale”, laddove sia accompagnata da un qualsiasi intervento empiricamente percepibile, seppure minimale.

Presupposti per classificare un intervento edificatorio come ristrutturazione edilizia

La ristrutturazione edilizia è una attività di edificazione che conserva la struttura fisica dell'immobile preesistente, sia pure con la sovrapposizione di un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente. È necessario, quindi, affinché rilevi una ristrutturazione, che tra la vecchia e la nuova edificazione sussista un rapporto di continuità, anche laddove vi sia una trasformazione dell'immobile preesistente.

La modifica della sagoma di un immobile è compatibile con la nozione di ristrutturazione edilizia?

La nozione di ristrutturazione edilizia può essere estesa fino al punto di ricomprendere anche il caso di un edificio che venga demolito e poi ricostruito senza rispettare con assoluta fedeltà le caratteristiche planovolumetriche e la posizione di sedime. Tuttavia, in tale ipotesi, si ritengono consentite solo quelle innovazioni, rispetto all’originaria sagoma e volumetria, che si profilano come necessarie alla ricostruzione nonché all’adeguamento della normativa antisismica.

Varie tipologie di interventi edilizi correlati all'impiantistica

La circolare del Ministero del lavori pubblici n. 1918 del 16 novembre 1977, che definisce le opere funzionali al ciclo produttivo, va necessariamente coordinata con le definizioni degli interventi di cui all’art. 3, co. 1 del DPR 380/2001, le quali prevalgono sulle norme degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi e, a più forte ragione, sulla predetta circolare, mero strumento per agevolare la comprensione del dato normativo.

L'installazione sul territorio di infrastrutture per la telecomunicazione

Gli artt. 86 e 90 d.l. 259/2003 stabiliscono che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “carattere di pubblica utilità”, con la conseguente possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche.

Il rilascio di un titolo edilizio in deroga agli strumenti urbanistici generali

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato solo per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

La disciplina del termine di inizio e ultimazione dei lavori assentiti dal titolo edilizio

La disciplina del termine di inizio e ultimazione dei lavori assentiti è dettata per assicurare la regolarità urbanistica dell’attività di trasformazione del territorio, in modo da evitare che una edificazione autorizzata nel vigore di un determinato regime urbanistico venga realizzata quando il mutato regime non la consente più.

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