OTTEMPERANZA

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Il contributo per gli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001

Il privato è tenuto a sostenere le spese necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, perché a seguito del suo intervento di trasformazione del territorio viene determinato un incremento del carico urbanistico.

L’obbligazione di corrispondere il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del T.U. Edilizia

L’obbligazione di corrispondere il contributo di costruzione nasce nel momento in cui viene rilasciato il titolo ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità dello stesso; l’atto di imposizione e di liquidazione del contributo si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di rigidi e prestabiliti parametri regolamentari e tabellari.

Parametri e criteri per la determinazione degli oneri concessori

L’attività amministrativa di determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione è basata su un giudizio discrezionale, dovendosi fare applicazione in parte di parametri indicati a livello normativo regionale, in parte di dati ricavabili da una ricognizione dei costi concreti nel territorio nel quale si provvede, in funzione di valutazioni finalizzate ad individuare elementi da determinarsi mediante stime di carattere presuntivo e probabilistico.

Finalità e natura giuridica degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione

La natura e la finalità del contributo di costruzione è quella di rappresentare un corrispettivo di diritto pubblico nel quale si concretizza la compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Casi in cui non sussiste l'obbligo di pagamento degli oneri concessori per ottenere il titolo edilizio

In materia di edilizia il pagamento degli oneri concessori rappresenta la regola, con la conseguenza che si impone un’interpretazione restrittiva delle deroghe, da ritenere, pertanto, quali ipotesi tassativamente previste dalla legge.

Restituzione e rideterminazione dei contributi concessori per il titolo edificatorio

Il contributo per il rilascio del permesso di costruire trova titolo nell'effettiva attività di trasformazione del territorio posta in essere dal soggetto interessato in forza del titolo abilitativo all'edificazione. Per cui colui che ha corrisposto il contributo, ha diritto a ottenerne la ripetizione tutte le volte in cui tale trasformazione non abbia, di fatto, avuto luogo.

Titoli abilitativi ed autorizzazioni necessari alla realizzazione di vari tipi di impianti

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e7), del D.P.R. n. 380/2001, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto. pur di per sé amovibili, ma di grandi dimensioni, non può ritenersi irrilevante dal punto di vista urbanistico-edilizio, bensì comportante una “trasformazione permanente del suolo inedificato”, per cui ai fini della loro realizzazione occorre munirsi di permesso di costruire.

Limiti e applicabilità della sanzione demolitoria in presenza di un abuso edilizio

Ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione è necessario e sufficiente che l’opera sia stata eseguita senza titolo ed in presenza di una delle condizioni prescritte, quali l’insistenza su un’area vincolata e/o la difformità dalle norme-urbanistiche, qualunque sia lo stato della costruzione.

In quali occasioni l'ordine di demolizione deve essere congruamente motivato?

L’ordine di demolizione di opere abusive, quale atto di natura doverosa e vincolata, non richiede particolare motivazione, essendo sufficiente che il medesimo descriva quali sono le opere oggetto di contestazione.

Tutela dell’affidamento nella repressione degli abusi edilizi

A fronte del carattere doveroso della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi, non può sussistere un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo di per sé non può legittimare.

La natura strettamente vincolata dei provvedimenti di demolizione di abusi edilizi

La sanzione ripristinatoria costituisce atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria la valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né la comparazione di questi con gli interessi privati coinvolti, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo in alcun modo ammissibile l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.

Casi di sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria

La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria va valutata dalla P.A. nella fase esecutiva della demolizione, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione in sé e nella quale gli interessati ben potranno dedurre lo stato di pericolo per la stabilità dell’edificio. Tale sanzione pecuniaria, può esser applicata solo ove sia oggettivamente impossibile la demolizione delle parti difformi senza incidere sulla stabilità dell'intero edificio.

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