La modifica della sagoma di un immobile è compatibile con la nozione di ristrutturazione edilizia?

OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Tra la norma di definizione della ristrutturazione edilizia e la norma relativa agli interventi soggetti a concessione edilizia non vi è contraddizione, facendo riferimento a due tipologie di ristrutturazione edilizia, la ristrutturazione edilizia c.d. ricostruttiva, realizzata anche con la integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato con il rispetto della sagoma e del volume originari, nonché in caso di interventi di ristrutturazione edilizia c.d. conservativa, anche con l'inserimento di nuovi elementi e modifiche della sagoma e del volume.

Un intervento consistente nella chiusura su tre lati di un preesistente porticato, sorretto da pali in legno, con nuova pavimentazione e installazione di un impianto di riscaldamento, non può che essere ricondotto nella nozione di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d),... _OMISSIS_ ...380/2001.

Nel caso di creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con variazione della volumetria, come previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, l’opera appare riconducibile ad un intervento di ristrutturazione “pesante”, mentre per la ristrutturazione edilizia “leggera” l’organismo edilizio interessato dalle opere rimane identico al precedente, senza aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.

Il concetto di ristrutturazione non può ontologicamente prescindere quantomeno dall’apprezzabile traccia di una costruzione preesistente, mancando la quale non si ravvisa il tratto distintivo fondamentale che caratterizza la ristrutturazione rispetto alla nuova edificazione e che è rappresentato, a norma della definizione generale dettata dall’art. 3 d.P.R. n. 380/2001, dalla “trasforma... _OMISSIS_ ... organismi edilizi, la quale presuppone che l’intervento si riferisca a una porzione di territorio a sua volta già compiutamente trasformata.

In termini generali costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; in tale prospettiva, la ristrutturazione - nelle forme dell’intervento “conservativo” o “ricostruttivo” - si pone in continuità con tutti gli altri interventi edilizi cosiddetti minori (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), che hanno per finalità il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Il testo dell'art. 3, lett. d), del D.P.R. n. 380 del 2001, come modificato con il c.d. Decreto "del fare" (D.L. n. 69 del 2013), consente di individuare d... _OMISSIS_ ...tesi di ristrutturazione: la prima (ristrutturazione "conservativa") attiene ad una tipologia di intervento che può comportare il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; la seconda (ristrutturazione "ricostruttiva"), invece, considera la possibilità della demolizione e ricostruzione nel rispetto dell'originaria volumetria ed, in presenza di vincolo, anche della sagoma.

La trasformazione di un tetto di copertura in terrazzo calpestabile modifica gli elementi tipologici dell’organismo preesistente, non rientrando nella categoria della manutenzione straordinaria o del restauro e risanamento conservativo, bensì in quella della ristrutturazione edilizia, subordinata al rilascio del permesso di costruire, tenuto conto che in tal modo si realizza un aumento del carico urbanistico nonché, almeno in parte, una modific... _OMISSIS_ ... dell’edificio.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), T.U. Edilizia, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche del volume, dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, id est la ristrutturazione edilizia, anche se di dimensioni modeste.

Sono state individuate due ipotesi di ristrutturazione edilizia: la ristrutturazione edilizia cd. “conservativa”, che può comportare anche l'inserimento di nuovi volumi o modifica della sagoma; la ristrutturazione edilizia cd. “ricostruttiva”, attuata mediante demolizione, anche parziale, e ricostruzione, che deve rispettare il volume e la sagoma dell’edificio preesistente, con la conseguenza che, in difetto, viene a confi... _OMISSIS_ ...va costruzione.

Con l'entrata in vigore del d.l. 21 luglio 2013 n.69, il concetto di ristrutturazione è stato allargato al caso di edificio che più non esiste, di cui però la consistenza originaria si può ricostruire, evidentemente con un’indagine tecnica, ipotesi che la giurisprudenza in precedenza escludeva.

In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile attuato attraverso l'esecuzione di opere edilizie e realizzato dopo la sua ultimazione configura un'ipotesi di ristrutturazione edilizia in quanto l'esecuzione di lavori, anche se di modesta entità, porta alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

L'intervento di ristrutturazione edilizia comportante una diversa distribuzione degli spazi interni non necessita del permesso di costruire. Infatti, è da escludersi che integri un aumento volumetrico, il quale richiede il permesso di costruire, ogni divers... _OMISSIS_ ... in vani, numero e ampiezza, dell'identica superficie totale calpestabile. Ne consegue che, per quanto riguarda i lavori da eseguirsi, non può essere invocata la necessità di alcuna pronuncia da parte dell'Amministrazione, che è solo tenuta a verificare la regolarità della dichiarazione e a svolgere il suo compito di vigilanza edilizia ai sensi degli artt. 22 ss. T.U. Edilizia.

La sostituzione della preesistente copertura inclinata con un terrazzo calpestabile che, in quanto destinato ad offrire un affaccio e ulteriori utilità ai locali abitativi cui è stato collegato mediante l’apertura di una porta – finestra, forma parte funzionalmente integrante dei locali medesimi, comporta un incremento della superficie dello stabile e configura un intervento di ristrutturazione edilizia.

OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA --> MODIFICA DELLA SAGOMA

Non può che configurarsi c... _OMISSIS_ ...uzione l'intervento che non rispetti la sagoma preesistente.

La nozione di ristrutturazione edilizia può essere estesa fino al punto di ricomprendere anche il caso di un edificio che venga demolito e poi ricostruito senza rispettare con assoluta fedeltà le caratteristiche planovolumetriche e la posizione di sedime. Tuttavia, in tale ipotesi, si ritengono consentite solo quelle innovazioni, rispetto all’originaria sagoma e volumetria, che si profilano come necessarie alla ricostruzione nonché all’adeguamento della normativa antisismica.

In seguito alla modifica dell'art. 3, lett. d), del D.P.R. n. 380 del 2001, con il c.d. Decreto "del fare" (D.L. n. 69 del 2013), il concetto di ristrutturazione è stato ampliato, limitando l'obbligo del rispetto della sagoma ai soli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, introducendo la possibilità di ristrutturazione degli edifici crollati o demoliti.

La d... _OMISSIS_ ...rale di ristrutturazione edilizia contenuta negli artt. 3 e 10 del d.p.r. n. 380/2001 è compatibile con la modifica della sagoma, a maggior ragione se circoscritta all’aggiunta di un portico (il quale non origina una maggiore volumetria).

Per effetto delle modifiche introdotte da ultimo al T.U. edilizia dall'art. 30, comma 1, lett. a) del D.L. n. 69/2013, la ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” soggiace al solo obbligo dell’identità di volumetria rispetto all’edificio preesistente, salvo nel caso di immobili vincolati, in cui sussiste anche l’obbligo dell’identità di sagoma.

Le modifiche di sagoma e prospetti sono tali da rendere prima facie inapplicabile il paradigma della ristrutturazione.

Tra la norma, che definisce la ristrutturazione edilizia, e quella relativa agli interventi soggetti a concessione edilizia, non vi è contraddizione, poiché il legislatore nazionale - a front... _OMISSIS_ ...ologie di ristrutturazione edilizia - non ha affatto escluso che quest'ultima possa comportare anche modifiche di volume o di sagoma, ma ha escluso che possano aversi queste ultime modifiche nel caso di ristrutturazione caratterizzata da demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, in cui è richiesta la ricostruzione di un fabbricato identico per sagoma e volume.

La definizione della “ristrutturazione edilizia” nella disciplina statale come novellata con D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (all'art. 30, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ricomprende la demo-ricostruzione, nei limiti della volumetria e altezza preesistente, e col vincolo del rispetto della sagoma per i soli edifici sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L’installazione di pannelli su locali già chiusi per i restanti lati dai muri perimetrali dell’edificio preesistente... _OMISSIS_ ...ealizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, determinando l’aumento della superficie utile e la modifica della sagoma dell’edificio stesso e come tale richiede il previo rilascio del permesso di costruire.

L’esigenza di rispettare la sagoma preesistente perché l’intervento non travalichi i confini della ristrutturazione edilizia è esclusa nelle sole ipotesi di demolizione parziale, che si ha quando continua ad esistere una parte del manufatto, avente una propria autonomia, tale da far ritenere sussistente un edificio in senso tecnico. E non si può considerare esistente un edificio in senso tecnico, quando siano conservate soltanto le fondamenta e una parte del muro perimetrale, senza cioè la copertura ed i muri perimetrali.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia il limite della sagoma, è stato rimosso in termini generali – con previsione innovativa – dall’art. 30 del d.l. n. 69/... _OMISSIS_ ...uo;eccezione degli immobili sottoposti a vincoli.

L'art. 30, comma 1, del decreto-legge n.69 del 2013 ha eliminato il requisito del rispetto della sagoma, così che l'intervento di demolizione e ricostruzione di un manufatto che rispetti la volumetria del precedente, anche se con sagoma diversa, rientra nella ristrutturazione edilizia.

La ricostruzione previa demolizione è stata espressamente contemplata tra gli interventi di ristrutturazione edilizia dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d), ma lasciando inalterato, con previsione in parte qua non innovativa rispetto alla precedente L. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. d), l'obbligo di conservare la medesima sagoma e volumetria dell'edificio demolito.

In materia di ristrutturazione edilizia, in considerazione della finalità di recupero del patrimonio esistente proprio di tale tipologia di intervento, si richiede il rispetto delle linee essenziali piu... _OMISSIS_ ...quo;identità della sagoma iniziale.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.