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Incidenza del caso fortuito nell'esclusione della responsabilità per i danni stradali ex art. 2051 c.c.

Il caso fortuito, in grado di escludere la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante), bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Le cause di esclusione dalla responsabilità per danno ex art. 2051 c.c. per l'ente proprietario di strade demaniali

La responsabilità dell'ente proprietario della strada può essere esclusa dall'eventuale comportamento colposo del danneggiato che si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito.

La responsabilità civile della p.a. nella gestione delle acque pubbliche

La responsabilità per i danni cagionati da un bene appartenente al demanio idrico spetta non al soggetto titolare della proprietà del bene bensì a quello sul quale grava l'obbligo di custodia. Sia pure ai fini della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il principio può dirsi consolidato nel senso che non è alla natura demaniale del bene che occorre guardate per individuare il soggetto tenuto all'obbligo risarcitorio, ma solo a chi ha il potere di controllo e di vigilanza.

Le aree demaniali interessate dalle fasce di rispetto

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Nel nostro ordinamento, questi «diritti a favore di terzi» devono necessariamente essere oggetto di un provvedimento espresso da parte della P.A. proprietaria del bene demaniale, non essendo possibile un meccanismo di silenzio-assenso, che prende il nome di «concessione».

Prime definizioni delle fasce di rispetto

Il termine “fascia di rispetto” comporta una limitazione alla libera attività edilizia per il soddisfacimento di un superiore interesse pubblico relativamente ad aree o località prossime o circostanti a luoghi o ad opere di interesse pubblico. Non è una espropriazione del diritto di costruire e non comporta alcun indennizzo. La zona di rispetto non è qualificabile come un vincolo pre-espropriativo, soggetto a decadenza quinquennale.

La fascia di rispetto nel demanio marittimo

Le fonti normative relative alla fascia di rispetto che insiste sul demanio marittimo sono – da sempre – parte integrante delle disposizioni relative alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente, anche – e sempre – nell’ottica costituzionalmente orientata del principio fondamentale di cui all’art. 9. La predetta fascia di rispetto è quindi uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, che, come tale, non può essere derogato.

La fascia di rispetto cimiteriale

La presenza del vincolo di inedificabilità legato alla fascia di rispetto cimiteriale attesta che le valutazioni circa l’immanenza e il carattere non recessivo delle esigenze di carattere pubblicistico, legate preminentemente e non solo a ragioni di carattere igienico sanitario, è già stata compiuta a monte dal legislatore senza possibilità di diversa valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione.

La fascia di rispetto stradale, autostradale e ferroviaria

Il Codice della Strada all’art. 16 prevede le «fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati», mentre all’art. 18 prevede le «fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati». L'art. 49 d.P.R. n. 753/1980 prevede che lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza orizzontale minore di metri 30 dalla più vicina rotaia.

Le fasce di rispetto relative ai corsi d’acqua

Con riguardo ai corsi d’acqua trattasi di un vincolo di inedificabilità assoluta, con la previsione della competenza delle Regioni circa il compito di disciplinare gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua e il divieto di c.d. tombatura degli stessi che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e dalla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

I limiti alle concessioni per impianti di telecomunicazione derivanti dal vincolo paesaggistico

Il favor assicurato alla diffusione dell’infrastruttura a rete della comunicazione elettronica, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti all’amministrazione competente, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale.

Il canone concessorio applicabile agli operatori delle telecomunicazioni

Nessun onere diverso da quelli imposti dalla legge statale (in specie canoni diversi dalla Tosap e dal Cosap) può essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni per l’impianto o l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fermo restando l’obbligo degli operatori di ripristinare le aree oggetto di eventuali interventi e tenere indenni gli enti locali per le specifiche spese sostenute per eventuali ripristini.

Il problema delle interferenze dannose con le linee delle comunicazioni elettroniche

In caso di possibile interferenza «elettromagnetica» tra bande di frequenza ad uso privato e bande di frequenza concesse all’uso pubblico, si deve sempre dare una preferenza a queste ultime, visto l’assetto costituzionalmente garantito della normativa di settore della concessionaria pubblica,

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