Le fasce di rispetto relative ai corsi d’acqua

1. Le fonti normative.

Con riguardo ai beni che rientrano nella nozione di demanio idrico, occorre ovviamente soffermarsi sul R.D. n. 523/1904 e segnatamente sull’art. 96. La lettera f) prevede infatti testualmente che «sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese … le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi». Dal canto suo, anche il R.D. n. 368/1904 conferma che «sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d’acqua, strade, argini ed altre opere d’una bonificazione: a) le piantagioni di ... _OMISSIS_ ... le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l’importanza del corso d’acqua» (art. 133, comma 1 lettera a).

Merita invero un cenno altresì il D.lgs. n. 152/2006, il quale, all’art. 115 prescrive che «le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti».

Inoltre, l’art. 94 del T.U. Ambiente prevede... _OMISSIS_ ...petenza delle medesime regioni, «per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano», individuare «le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione». Per vero, «in assenza dell’individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto …, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione».

Ricordiamo, infine, l’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 che prescrive, alla lettera c), come rientrino tra le c.d. aree tutelate per legge e soggette alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio «i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di leg... _OMISSIS_ ...ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna».

Orbene, anche con riguardo ai corsi d’acqua trattasi di un vincolo di inedificabilità assoluta, con la previsione della competenza delle Regioni circa il compito di disciplinare gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua e il divieto di c.d. tombatura degli stessi che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e dalla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.


2. L’approccio giurisprudenziale.

Chiarita la natura assoluta del vincolo di inedificabilità posto tanto dalle risalenti normative quanto (in richiamo) dal Testo Unico sull’ambiente, vediamo ora come la giurisprudenza abbia fornito il suo punto di vista in materia.... _OMISSIS_ ... In prima battuta, si afferma recisamente che «il divieto di costruzione entro una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali ha carattere assoluto ed inderogabile e risponde ad interessi pubblici di rango primario, quali la tutela delle acque e la sicurezza dei luoghi»; per vero, è consentita una deroga da parte delle disposizioni locali, in quanto l’art. 96 del R.D. n. 523/1904, «per come è formulato, è indubbiamente una norma intesa a conferire prevalenza, in materia di distanza dagli argini, alla normativa locale, svolgendo, pertanto, una funzione sussidiaria, nel senso che essa è destinata ad operare solo laddove siffatta disciplina manchi». In senso maggiormente specifico, si interpreta tale deroga nei termini che seguono: «alla luce del generale divieto di costruzione di opere in prossimità degli argini dei corsi d’acqua di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, il rinvio alla normativa locale assume caratt... _OMISSIS_ ..., di talché tale normativa, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia compendiarsi in una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l’eventuale deroga». In altre parole, ove esista una disciplina locale in materia, essa deve riportare i caratteri di specificità per poter prevalere sulla normativa nazionale.

In senso più specifico, si ritiene che «il vincolo fluviale di inedificabilità di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ha indubbiamente carattere assoluto ed inderogabile; tale vincolo non opera esclusivamente nel caso in cui risulti – obiettivamente e prima facie – che non sussista una massa di acqua pub... _OMISSIS_ ...ile di essere utilizzata ai fini pubblicistici»; anche le Sezioni Unite della Cassazione sono sulla stessa lunghezza d’onda, laddove affermano che «i divieti di edificazione sanciti dal R.D. n. 523 del 1904, art. 96, sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici. Pertanto, si deve escludere l’operatività dei divieti connessi alla sua sussistenza soltanto quando risulta oggettivamente non sussistente una massa di acqua pubblica suscettibile di essere utilizzata ai predetti fini, e sempre che non sia nemmeno verosimile la ricostituzione della stessa per eventi naturali».

Pertanto, se – da un lato – deve pur trattarsi di una massa di acqua rientrante nella nozione di acqua pubblica, dall’altro si è altresì ritenuto che «nonostan... _OMISSIS_ ...spressa menzione dei laghi da parte delle previsioni contenute nell’art. 96 del R.D. n. 523 del 1904, se la finalità di tali disposizioni è quella di consentire il libero deflusso delle acque, è evidente che la medesima esigenza si pone con riguardo alle acque dei laghi, anch’esse soggette a innalzamenti di livello».

L’inedificabilità assoluta riguarda anche opere di modeste dimensioni: «l’obiettivo di salvaguardare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ed il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, perseguito dall’art. 96 del regio decreto n. 523/1904, può essere messo a rischio anche da strutture temporanee, amovibili, di dimensioni modeste e prive di rilevanza urbanistica», da ciò derivandone l’impossibilità di edificazione ovvero l’impossibilità di sanatoria. Invero, «nell’ipotesi di costruzione abusiva realizzata in cont... _OMISSIS_ ...vieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali trova applicazione l’art. 33 della legge n. 47 del 1985, il quale contempla i vincoli di inedificabilità assoluta includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree in funzione della tutela di interessi generali, con la conseguenza della insanabilità dell’opera».

Si è altresì sostenuto che «una volta accertata la violazione della fascia di inedificabilità connessa alla presenza di un vincolo idraulico sull’area oggetto dell’intervento edilizio, non vi è spazio per una valutazione discrezionale dell’ente locale che tenga conto in concreto delle caratteristiche dell’opera, della sua compatibilità con il sistema idrografico e dell’utilità arrecata al privato. Trattandosi di vincolo che pone un limite legale all’edificazione, l’annullamento dei ... _OMISSIS_ ...sciati risulta conseguenziale all’emergere del presupposto oggettivo della qualità dell’area» e che «il vincolo a protezione della fascia di rispetto del corso d’acqua rappresenta un motivo ostativo non superabile sulla base delle caratteristiche “visive” del manufatto agricolo, costituendo un limite inderogabile all’attività edificatoria dei privati, che prescinde dalla natura e dalla tipologia del manufatto». Per vero, «la tombatura di un fosso o di un corso d’acqua non può esonerare dal divieto di edificare nella relativa fascia di rispetto, giacché il divieto di costruzione a una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali ha carattere assoluto ed inderogabile».

A livello – mi si passi il termine – «metrico», la distanza di un manufatto «dall’argine di un fiume deve essere determinata riferendosi alla delimitazione effettiva de... _OMISSIS_ ...;acqua, partendo dal ciglio della sponda, quale confine naturale dell’ordinaria portata d’acqua, e non già dal piede esterno dell’argine ogni qual volta esso non esplichi una funzione analoga alla sponda nel contenere l’acqua, rappresentando invece una barriera esterna artificiale eretta a difesa del territorio nell’ipotesi del verificarsi di piene eccezionali».

Con riguardo invece alla previsione normativa di cui all’art. 94 del T.U. Ambiente, la giurisprudenza ha ritenuto che «le esigenze di protezione fissate dall’art. 94 del D.lgs. n. 152/2006 per le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano prescindono dal titolo amministrativo-abilitativo che consenta l’uso dell’acqua per fini potabili, presupponendo invece un uso “sostanziale” ed effettivo delle acque per consumo umano»; inoltre «per gli approvvigionamenti idrici previsti dal comma 2 dell... _OMISSIS_ ....lgs. n. 152/2006 e distinti dalle zone di tutela e di protezione di cui al comma 1, la fascia di rispetto che il comma 6 fissa in 200 metri può essere diversamente dimensionata solo dopo l’accertamento in concreto delle specifiche esigenze di tutela che deriveranno dalla effettiva situazione dei luoghi e dei terreni».