I limiti alle concessioni per impianti di telecomunicazione derivanti dal vincolo paesaggistico

Secondo la Giurisprudenza, «il favor assicurato alla diffusione dell’infrastruttura a rete della comunicazione elettronica, espresso anche dal D.lgs. 259/2003, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti all’amministrazione competente, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli».

In altre parole, e come già traspare dalle premesse normative di cui al capitolo che precede, le infrastrutture – e, più in generale, le telecomunicazioni – sono trattate in modo favorevole dal legislatore, prevedendo deroghe ad altre discipline e un favor anche in ordine al canone concessorio. Orbene, questo favor incontra però un limite nelle disposizioni ... _OMISSIS_ ...e, segnatamente, nella tutela paesaggistica ed ambientale: ciò vale ad affermare – a parere di chi scrive – che le disposizioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004) siano in ogni caso inderogabili e – mi si passi il termine – superiori rispetto ad ogni altra disposizione. E ciò in quanto – soprattutto la parte relativa ai beni paesaggistici – altro non è che un’attuazione pratica dei principi di cui all’art. 9 Cost.

Ed invero, secondo la dottrina, ai fini di valutarne la compatibilità paesaggistica occorre distinguere tra i grandi impianti e le antenne della telefonia mobile da un lato e i piccoli impianti diffusi dall’altro.

Occorre premettere che – per tutti gli impianti – negli ultimi anni si rileva una moltiplicazione ed una disseminazione sul territorio, dovuta principalmente alla presenza di sempre più numerosi operatori: naturalmente,... _OMISSIS_ ...o paesaggistico dei grandi impianti (e, segnatamente, delle antenne della telefonia mobile) sono determinati dalle dimensioni e dall’elevazione in altezza dell’elemento tecnologico, mentre, per i piccoli impianti, le problematiche nascono essenzialmente dal mancato utilizzo delle infrastrutture già esistenti. Risulta peraltro centrale il ruolo dei regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione dei piani urbanistici comunali al fine di mantenere il necessario focus sulle questioni ambientali e paesaggistiche.

In ogni caso, a parere di chi scrive e condivisibilmente con la dottrina appena citata, spetta al Comune – anche in virtù del principio costituzionale di sussidiarietà di cui agli artt. 5 e 118 Cost. – riuscire a trovare la giusta contemperanza tra l’interesse ad un servizio di telecomunicazioni sempre più reattivo e al passo con i tempi e l’interesse alla necessaria salvaguardia del paesaggio.

... _OMISSIS_ ...aquo;per non vanificare in astratto ed ex ante ogni tipo di intervento preordinato alla realizzazione della rete, l’interesse naturalistico-ambientale deve essere accertato in concreto, mediante un giudizio teleologicamente orientato alla valutazione della (possibile) compatibilità dell’intervento – se del caso mediante l’imposizione di prescrizioni sulle modalità di realizzazione – con la disciplina conformativa del paesaggio».

Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa ritiene da sempre che «gli artt. 86 e 87 del D.lgs. n. 259/2003, nel disciplinare il rilascio di autorizzazioni per impianti di telefonia mobile e relative antenne, prevedono un procedimento autorizzatorio che assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, facendo salve le sole disposizioni di cui al D.lgs. n. 42/2004. Ne deriva che – laddove un dato bene o area siano sottoposti a vincolo paes... _OMISSIS_ ...h; occorre sentire l’autorità preposta alla tutela del vincolo, il cui dissenso – in sede di conferenza di servizi – ha carattere qualificato e differenziato»; inoltre, ai sensi delle predette disposizioni legislative, sono fatti salvi i soli procedimenti a tutela di beni ambientali, ossia di beni specificatamente sottoposti a vincolo paesaggistico, non anche i procedimenti genericamente volti a tutelare indifferenziatamente il paesaggio».

Inoltre, «ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), D.lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata (e ciò a prescindere dalla durata del tempo intercorso), nel caso in cui l’intervento realizzato abbia determinato la creazione di superficie utile: tale fattispecie ricorre anche nel caso dell’installazione di un traliccio per un impianto di telefonia mobile, in quanto tale impianto poggia su una base di cemento e perciò ... _OMISSIS_ ...stabile e permanente una superficie utile».

Peraltro, recentemente, in senso maggiormente specifico anche in relazione ai rapporti tra volumi paesaggistici e volumi edilizi, è stato sostenuto che «il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, siano essi interrati o meno; ed invero, il vigente art. 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 del 2004) preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura (anche ‘interrati’), pur quando ai fini urbanistici-edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico». Ne è diretta conseguenza il fatto che «l’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 consente il rilascio dell’autori... _OMISSIS_ ...tica postuma per un traliccio per la telecomunicazione», sempre che l’opera in questione «non comporti la creazione di superfici utili o volumi».

Ed ancora, nello stesso senso, si ritiene che «qualora l’area ove si intenda provvedere all’installazione di impianti di telefonia mobile sia sottoposta ad un vincolo paesaggistico, la presenza del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica, nel configurarsi come un presupposto di validità dell’autorizzazione, appare necessaria anche ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 9 dell’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 per la formazione del silenzio assenso».

In senso ulteriormente specifico, richiamando quanto abbiamo sostenuto nel capitolo che precede, la giurisprudenza amministrativa di merito ha affermato che «gli artt. 86 e 87 del D.lgs. n. 259/2003, nel disciplinare il rilascio di autorizzazioni p... _OMISSIS_ ...telefonia mobile e relative antenne, prevedono un procedimento autorizzatorio che assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, facendo salve le sole disposizioni di cui al D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali). In altri termini, laddove un dato bene o area siano sottoposti a vincolo paesistico, occorre sentire l’autorità preposta alla tutela del vincolo, il cui dissenso ha carattere qualificato e differenziato. Inoltre, il complessivo sistema procedimentale delineato dall’art. 87, D.lgs. n. 259/2003 non esclude che, nell’inerzia dell’amministrazione locale competente, il titolo abilitativo si formi per silentium anche laddove sia richiesto il parere di amministrazioni preposte alla tutela di beni di carattere ambientale/paesaggistico».

Ancora, il Consiglio di Stato ha affermato che «la disciplina vigente in materia consente soltanto di affermare la compatibilità delle ant... _OMISSIS_ ...e radio con ogni possibile destinazione urbanistica ma non anche di ritenerle compatibili “a prescindere” anche con i vincoli paesaggistici», dal momento che «la circostanza che un’antenna non sviluppi volumetria o cubatura non consente affatto di ritenere che tale opera risulti irrilevante sotto il profilo paesaggistico».

In conclusione ed in uno con il T.A.R. Marche, possiamo dunque apertamente sostenere che «ove l’area sia sottoposta ad un vincolo paesaggistico, la presenza del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica si configura come un presupposto di validità dell’autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia e appare necessaria anche ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 9 dell’art. 87, D.lgs. n. 259/2003, per la formazione del silenzio assenso».