DEMANIO

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La sdemanializzazione di un bene pubblico deve risultare da comportamenti univoci tenuti dall'Amministrazione proprietaria

La sdemanializzazione di un bene pubblico - ed a fortiori la sottrazione di un bene patrimoniale indisponibile alla sua originaria destinazione - oltre che frutto di una esplicita determinazione, può essere il portato di comportamenti univoci tenuti dall'Amministrazione proprietaria che si appalesano in modo concludente, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico.

Quali beni pubblici possono essere sdemanializzati in forma tacita?

Per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si include la spiaggia, comprensiva dell'arenile, non è possibile che la sdemanializzazione si realizzi in forma tacita, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 35 c.n., l'adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo.

Le innovazioni abusive nel reato di cui all'art 1161 co. 1 c.n.

Va qualificata "innovazione" rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 1161 c.n., comma 1, n. 1), la realizzazione di un gazebo anche non ancorato a terra a servizio di una attività di alaggio di imbarcazioni.

I beni del demanio portuale

L’oggetto della legge n. 84/1994 è costituito da un fenomeno articolato, che viene chiamato sia “porto”, sia “area portuale”, per indicare rispettivamente il bene demaniale (l’infrastruttura di trasporto marittimo) e il territorio portuale, cioè l'insieme delle superfici oggetto del potere di intervento regolativo e pianificatorio dell'Autorità portuale.

Criteri di qualificazione giuridica di un bene come appartenente al demanio marittimo

Criterio determinante per verificare la qualificazione giuridica di un bene come appartenente al demanio marittimo è il profilo naturalistico, costituito dalla natura geomorfologica del terreno, unitamente a quello finalistico-funzionale, collegato all'attitudine del bene a realizzare il pubblico uso del mare.

Categorie di beni appartenenti al demanio marittimo

Le isole, anche se interne ad una laguna, non appartengono al demanio marittimo, posto che a questo appartengono ai sensi dell’art. 822 c.c. e dell’art. 28 cod. nav.: a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

I piani demaniali marittimi di alcune regioni

Il piano demaniale marittimo non necessita di notifica individuale ai concessionari a norma dell'art. 20 L.R. Abruzzo 18/1983: detta previsione regola attiene all'approvazione di piani urbanistici che incidono su diritti proprietari, fattispecie diversa da quella del piano demaniale marittimo che incida sui diritti dei concessionari.

Demanio marittimo e norme regionali: riparto delle funzioni amministrative

Dall'attuale quadro normativo in materia si evince come alle Regioni risulta conferito il potere di gestione del demanio marittimo, fatti salvi i poteri delle Autorità Portuali alle quali va attribuita la categoria di enti pubblici non economici che svolgono attività di natura pubblica nella gestione del demanio marittimo.

L'elemento oggettivo nel reato di cui all'art. 1161 co 1 c.n.

Costituisce illecita occupazione del lido del mare ex art. 1161 c.n. collocare stabilmente i propri ombrelloni benché non ancora noleggiati dai bagnanti da parte del privato autorizzato solamente a mantenervi depositi di ombrelloni e sdraio, da collocare sulla spiaggia solo dopo essere stati noleggiati.

La procedura amministrativa di delimitazione del demanio marittimo rispetto alla proprietà privata

In materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la pubblica Amministrazione non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l’esatto confine demaniale; siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo.

I beni appartenenti al demanio marittimo

La generale individuazione legislativa dei beni del demanio marittimo è contenuta nell'art.822 c.c., che indica: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, e più specificamente nell'art.28 cod. nav., secondo cui appartengono al demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti e le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico

Fruizione del demanio marittimo: spiagge libere attrezzate e balneazione

Il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, da cui resta normalmente coperta a mezzo delle mareggiate ordinarie, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo; la spiaggia è costituita non solo da quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma comprende anche l'arenile, cioè quel tratto di terra che risulti relitto in seguito al naturale ritirarsi delle acque.

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