la lettura combinata degli articoli 822 e 826 c.c. ci consente di sintetizzare quanto segue: i beni che appartengono allo Stato e rientrano nell’elencazione dell’art. 822 c.c. sono beni demaniali. Ai sensi dell’art. 826 c.c., i beni appartenenti alle medesime species di cui all’art. 822 c.c. possono appartenere anche alle Province e ai Comuni: pertanto si potrà avere anche il demanio provinciale e quello comunale.