La giurisprudenza ha interpretato prima l’art. 21, comma 1, L. n. 1034/1971 ed ora l’art. 41, comma 2, Cod. Proc. Amm. nel senso che sia per i soggetti direttamente contemplati dal provvedimento amministrativo, sia per i soggetti sulle cui posizioni il provvedimento incide direttamente, il termine decadenziale di impugnazione decorre dalla comunicazione e/o notificazione del provvedimento amministrativo immediatamente lesivo e non dalla data della sua pubblicazione.