Le distanze prescritte (art. 873, c.c.) nell'interesse privato fra gli edifici, nonché fra questi ed i confini, sono derogabili con il consenso fra vicini, ma non lo sono le distanze prescritte nella disciplina (a valenza eminentemente pubblicistica e, quindi, inderogabile) urbanistica e nel piano urbanistico, a tutela dell'interesse pubblico ad una progettazione urbanistica sistematicamente ordinata, a meno che la deroga non sia esplicitamente prevista dalla legge.