La nozione di costruzione ai fini del calcolo delle distanze legali dal confine e tra opere adiacenti

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> COSTRUZIONE, NOZIONE

In tema di distanze legali fra edifici, rientrano nel concetto civilistico di "costruzione" le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (c.d."aggettanti") destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato, seppure non corrispondano a volumi abitativi coperti. Ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di ... _OMISSIS_ ...zione dell'opera. La previsione del limite inderogabile di distanza di cui all'art. 9 n. 2 D.M. n. 1444 del 1968 riguarda immobili o parti di essi costruiti (anche in sopra elevazione) “per la prima volta” (con riferimento al volume e alla sagoma preesistente), ma non può riguardare immobili che costituiscono il prodotto della demolizione di immobili preesistenti con successiva ricostruzione. Ai sensi dell’art. 41-quinquies, della legge 17 agosto 1942 n. 1150, «i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi» (quelli di cui al successivo D.M. n. 1444/1968), sono imposti «ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti». Ciò significa che essi sono previsti dalla norma pri... _OMISSIS_ ...aquo;nuova» pianificazione urbanistica e non già per intervenire sull’esistente, tanto meno se rappresentato da un singolo edificio (a meno che “l’esistente” non sia esso stesso complessivamente oggetto di pianificazione urbanistica). In ordine ai rialzamenti di terreno, in materia di distanze stabilite dagli artt. 873 c.c. e segg. e norme locali integrative, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, estendendosi a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo. Pur avendo un vano scala natura di volume tecnico, lo stesso non può essere ritenuto irrilevante ai fini dell’applicazione della normativa dettata per le distanze dai confini infatti rientrano nel concetto civilistico di costruzioni, le parti dell’edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. aggettanti) che, se pur non corrispondono a volumi abitativi copert... _OMISSIS_ ...te ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato. In caso di fondi a dislivello, mentre non può considerarsi costruzione, agli effetti delle norme sulle distanze, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, destinato ad impedirne smottamenti o frane, devono invece considerarsi costruzioni in senso tecnico-giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento dovuti all'opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente. La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore". Rientrano nella nozione di nuova costruzione per il computo delle distanze legali dagli altri edifici non solo l'edificazione di un manu... _OMISSIS_ ...a libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente. In tema di distanze, si esclude la nozione di costruzione soltanto in presenza di manufatti che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità (come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili) e si considera invece pienamente integrata per quelle parti dell'edificio (quali scale, terrazze e corpi avanzati) che, benché non corrispondano a volumi abitativi coperti, siano in ogni caso destinati a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato. Nella nozione di costruzione rientrano non solo le opere in muratura, ma anche quelle in legno o in altro materiale e ciò per il motivo che ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli art. 873 ss. c.... _OMISSIS_ ...e dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti cod. civ., ciò che rileva è che il manufatto si elevi al di sopra del livello del suolo, trovando tale specificazione una razionale e compiuta giustificazione nella stessa ratio che è sottesa alla disciplina in materia di distanze legali tra costruzioni, atteso che, al fine della determinazione delle distanze prescritte dall'art. 873 cod. civ. possono non essere prese in considerazione soltanto l... _OMISSIS_ ...he si sviluppino interamente nel sottosuolo, in guisa da non formare dannose intercapedini con i fabbricati alieni frontistanti. Ai fini del rispetto delle distanze legali, per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione a fundamentis di un fabbricato, ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d’ingombro, direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla realizzazione o meno di una maggiore volumetria o dall’utilizzabilità della stessa a fini abitativi. Ai fini dell’applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze tra edifici, per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione ex novo di un fabbricato ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, direttamente incide... _OMISSIS_ ...zione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla realizzazione o meno di una maggiore volumetria e/o dall'utilizzabilità della stessa a fini abitativi. Ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici, la nozione di costruzione deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell’opera. Per nuova costruzione, ai fini del regime distanziale applicabile, deve intendersi non solo la realizzazione, per la prima volta, di un edificio del tutto nuovo, ma anche quelle modificazioni planivolumetriche che eccedono rispetto alla sagoma d’ingombro preesistente, andando ad incidere, modificandoli, sugli spazi vuoti tra i fabbricati esi... _OMISSIS_ ...dentemente dal fatto che tali modificazioni implichino o meno la realizzazione di una maggiore cubatura. In quanto “costruzione nuova” dette modifiche planivolumetriche sono soggette alla disciplina sui distacchi da osservarsi, in quel momento vigente. In tema di computo delle distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore, dovendo altrimenti le norme del regolamento edilizio essere disapplicate per contrasto con il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9. Ai fini della nozione no... _OMISSIS_ ...ruzione ex art. 873 c.c., la sporgenza del manufatto dal suolo, quale requisito necessario perché lo stesso sia soggetto alle disposizioni sulle distanze legali nei rapporti di vicinato, va riscontrata con riferimento all'originario piano di campagna, cioè al livello naturale del terreno sedime, e non alla quota del terreno sistemato artificialmente diminuita, poiché altrimenti si darebbe comunque luogo a distacchi inferiori a quelli minimi stabiliti dalla norma e quindi a intercapedini dannose. In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenut... _OMISSIS_ ... parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore, dovendo altrimenti le norme del regolamento edilizio essere disapplicate per contrasto con il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9. La nozione di "costruzione", ai fini della disciplina delle distanze legali, non va intesa soltanto come fabbrica in calce e mattoni, ma nel senso di includere qualsiasi opera che, sulla base di accertamento rimesso al giudice di merito, abbia i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un preesistente manufatto, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione della medesima, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua forma e dalla sua destinazione. La nozione di costruzione, ai sensi dell'art. 873 c.c. i... _OMISSIS_ ...nze legali, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, è unica, e non è modificabile con legge regionale, in quanto la disciplina delle distanze tra costruzioni attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi e perciò rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ai fini dell'applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze tra edifici, per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione a fundamentis di un fabbricato ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d’ingombro, in tal guisa direttamente i...


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