Metodi di computo delle distanze legali dal confine e tra edifici

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> COMPUTO

Nella scienza delle costruzioni, la misurazione della distanza fra due strutture avviene con metodo lineare quando considera il minimo distacco delle facciate di un fabbricato da quelle dei fabbricati che lo fronteggiano; la misurazione si chiama lineare perché è fatta come se le facciate avanzassero parallelamente verso l’edificio che si trova di fronte. La stessa misurazione avviene invece con metodo radiale quando considera la minima distanza intercorrente tra le due strutture considerate, e in tal caso considera non la direzione dettata dall’inclinazione delle fronti, come appunto nel metodo lineare, ma quella che fornisce la distanza minore.

Con il metodo radiale occorre verificare l’assenza di porzioni di edificio entro una circonferenza di raggio pari ad una certa distanza con centro in ciascuno dei suoi spigoli, mentre... _OMISSIS_ ...lineare occorre verificare l’assenza di porzioni di edifici antistanti a distanze inferiori a quella minima.

La misurazione con metodo lineare si impiega quando si debbano considerare le distanze richieste per assicurare aria e luce ai fabbricati, e quindi per evitare le c.d. intercapedini; la misurazione radiale, che dà risultati più restrittivi, è invece evidentemente più coerente con il concetto di distanze di sicurezza, richieste per evitare pregiudizi alla statica degli edifici.

La distanza fra pareti di edifici antistanti, prevista dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non solo alle parti che si fronteggiano e tutte le pareti finestrate, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela.

La distanza di dieci metri, che deve sussistere tra edifici antistanti, va calcolata con riferimento a ogni punto dei fabbricati e non alle sole... _OMISSIS_ ...ronteggiano. Tale calcolo si riferisce a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale, prescindendo altresì dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o della progettata sopraelevazione, ovvero ancora che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra.

Nella valutazione delle distanze dal confine, anche ai fini del diritto di veduta, si deve fare riferimento all'interesse del proprietario dell'edificio frontistante, che non può essere obbligato a costruire a distanze variabili, che tengano conto della linea spezzata del fronte dell'edificio preveniente.

In tema di distanze legali fra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, d... _OMISSIS_ ... accessoria di limitata entità, come la mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di ‘costruzione’ le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. ‘aggettanti’) che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato.

L'art. 9, comma 1, n. 2), del D.M. n. 1444 del 1968 prescrive una “distanza minima assoluta” di 10 metri tra gli edifici ricadenti in zone diverse dalla zona A: ai fini del computo di tali distanze assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, compresi, quindi, anche i corpi accessori, a prescindere dalla data della loro costruzione.

Il metodo di misurazione legale del distacco che deve ammettersi per la veduta da una finestra ... _OMISSIS_ ...odo radiale, mentre i distacchi tra gli edifici vanno misurati con il metodo lineare

La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela.

Ai fini del computo delle distanze tra edifici assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione (quali ad es. i balconi), salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all'interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della ... _OMISSIS_ ...l'igiene.

Gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze tra costruzioni perché non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare, sono i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, non invece le sporgenze, anche dei generi ora indicati, ma di particolari dimensioni, che siano quindi destinate anche ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio la parte utilizzabile per l'uso abitativo.

La distanza tra edifici antistanti va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano, prescindendo dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela e avendo riguardo a tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della s... _OMISSIS_ ...stabilità e della immobilizzazione.

La misurazione della distanza tra costruzioni, prescritta dall'art. 873 c.c., deve essere effettuata in modo lineare e non radiale, come invece previsto in materia di vedute (art. 907 c.c.).

Il computo delle distanze di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 va effettuato con riguardo ad ogni punto dei fabbricati, non anche alle sole parti che si fronteggiano e presuppone la presenza di due pareti antagoniste, delle quali almeno una finestrata.

Circa il rapporto fra le sporgenze del fabbricato e la disciplina delle distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze estreme che abbiano funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria di limitata entità, mentre rientrano nel concetto civilistico di "costruzione" le parti dell'edificio, cosiddette "aggettanti", che seppure non corrispondenti a volumi abitativi coperti sono destinate ad estender... _OMISSIS_ ...a consistenza del fabbricato e vanno perciò assoggettate alle prescrizioni in tema di distanze.

In caso di interventi di nuova costruzione per variazioni di volumetria, superficie e altezza, la distanza prevista dalle disposizioni regolamentari vigenti, va riferita al nuovo fabbricato nel suo complesso se lo strumento urbanistico contenga una norma espressa in tale senso, oppure, in mancanza, alle sole parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario.

La distanza dalla battigia deve essere calcolata in orizzontale e non in aderenza alla superficie del terreno con il computo quindi delle eventuali irregolarità da questo presentate.

La verifica della distanza legale fra costruzioni deve essere effettuata tenendo conto del porticato secondo la regola del vuoto per pieno.

La misurazione radiale delle distanze legali appare pienamente logica e corretta, e anzi non potrebbe ragionevolmente attribuirsi rilevanza ... _OMISSIS_ ...etodo di calcolo, il quale avrebbe unicamente un carattere elusivo della normativa vigente.

Circa le modalità di calcolo delle distanze tra edifici e tra pareti finestrate di edifici, anche in materia di sopraelevazioni, la misurazione va fatta in orizzontale con riguardo ad ogni punto della nuova costruzione rispetto alla linea ideale costituita dal prolungamento verso l'alto della frontistante preesistente parete, dovendosi interpretare in tal senso i limiti applicabili, dettati in ragione di interessi pubblici inderogabili, anche dal D.M. n. 1444 del 1968.

Poiché lo scopo perseguito dal legislatore con il DM 4 aprile 1968, n. 1444 è quello di evitare intercapedini dannose, le distanze tra fabbricati non si misurano in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare, perpendicolare ed ortogonale e la relativa disciplina non trova pertanto applicazione quando i fabbricati sono disposti ad angolo e non han... _OMISSIS_ ...eti contrastanti perché ciò che rileva è la distanza fra opposte pareti.

Rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze legali fra edifici, soltanto gli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), mentre costituiscono corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza.

Nel calcolo della distanza minima fra costruzioni posta dall'art. 873 c.c. o da norme regolamentari di esso integrative, si deve tener conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato, qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilità, abbiano natura di opera edilizia.

Anche le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorativ... _OMISSIS_ ...dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell'immobile, costituiscono con questo una costruzione unitaria, ampliandone la superficie o la funzionalità e vanno computate ai fini delle distanze fissate dall'art. 873 c.c., o dalle norme regolamentari integrative, specie ove queste ultime non prevedano espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.

Qualora la concreta determinazione della distanza tra costruzioni sia riferita all'altezza dei fabbricati, il relativo computo concerne l'intera estensione, in elevazione, della costruzione, sì da ricomprendere ogni parte che concorra a realizzare un maggior volume concretamente abitabile ed una conseguente compressione di quei beni (luminosità, salubrità, igiene) che le norme dei regolamenti edilizi intendono tutelare, restando sottratte all'osservanza di tale distanza le sole parti aventi natura ornamentale ovvero meramente funzionale rispetto alla struttura dell'i... _OMISSIS_ ...
In materia di misurazione delle distanze tra edifici uno dei quali sia sopraelevato rispetto all'altro, essa deve essere compiuta per linee parallele al terreno e prendendo a base la preesistente costruzione e la novella edificazione nella rispettiva sagoma di massimo ingombro: se dunque il primo edificio ha una parte rientrante rispetto alla sagoma sottostante, si dovrà far riferimento a quest'ultima perché, all'evidenza, è rispetto a questa che può formarsi una intercapedine pericolosa.

Le distanze tra fabbricati vanno misurate dalle loro sporgenze estreme, escludendosi soltanto quelle, assolventi a mere esigenze ornamentali, di rifinitura ed accessorie di limitata entità (del tutto irrilevanti ai fini della determinazione di intercapedini o riduzione dei distacchi), quali cornicioni, lesene, mensole, grondaie e simili (c.d. “sporti”).

Non possono essere esclusi dal calcolo della distanza fra edifici tutte quelle sporg... _OMISSIS_ ...e particolari dimensioni, sono destinate anche ad estendere ed ampliare la parte concretamente utilizzabile per l'uso abitativo dell'edificio.

Solo gli aggetti costituenti elementi architettonici o meramente decorativi sono esclusi dal computo ai fini del calcolo della distanza prevista dall’art. 9 D.M. 1444/1968, a condizione che presentino modeste dimensioni, sicché non può che concludersi nel senso della rilevanza di tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, aventi carattere di stabilità, solidità e della immobilizzazione ovvero idonei ad estendere ed ampliare la parte concretamente utilizzabile per l’uso abitativo.

Ai fini del computo delle distanze assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativ... _OMISSIS_ ...ra, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all'interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell'igiene.

Nel calcolo delle distanze tra costruzioni, devono prendersi in considerazione le sporgenze costituenti per il loro carattere strutturale e funzionale veri e propri aggetti implicanti perciò un ampliamento dell'edificio in superficie e volume, come appunto i balconi formati da solette aggettanti anche se scoperti di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza.

Gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze perché ...


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