VINCOLI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI E LEGALI --> DISTANZE --> VIE PUBBLICHE
La qualificazione di una strada come pubblica, ai fini dell'esonero dal rispetto delle distanze nell'apertura di vedute dirette e balconi, ex art. 905 c.c., comma 3, esige che la sua destinazione all'uso pubblico risulti da un titolo legale, che può essere costituito non solo da un provvedimento dell'autorità o da una convenzione con il privato, ma anche dall'usucapione, ove risulti dimostrato l'uso protratto del bene privato da parte della collettività per il tempo necessario all'acquisto del relativo diritto, restando peraltro escluso che, a tal fine, rilevi un uso limitato ad un gruppo ristretto di persone che utilizzino il bene "uti singuli", essendo necessario un ...
_OMISSIS_ ...getti.
L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art. 879 c.c., comma 2 per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, attenendo il carattere pubblico della strada - rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata - più che alla proprietà del bene all'uso concreto di esso da parte della collettività.
Quando si interpone una via destinata al traffico di veicoli, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici, e si sia in presenza di pareti finestrate, sussiste senza eccezioni l’obbligo di rispettare la distanza minima di 10 metri incrementabili nella misura prescritta da...
_OMISSIS_ ...alloggi, sicché non rileva di chi sia la proprietà della strada liberamente accessibile a tutti i cittadini.
Ai sensi dell’art. 879, comma 2, c.c., le norme relative alle distanze non si applicano alle costruzioni erette a confine con le piazze e le vie pubbliche, dovendosi in tal caso osservare le leggi e i regolamenti per esse specificamente dettati.
L’art. 879, comma 2, c.c. in materia di distanze, esplicitamente riferito al caso di due fondi privati separati da via pubblica, è a fortiori applicabile quando la costruzione (quale un’edicola realizzata sul marciapiede) è edificata su suolo pubblico.
La deroga sulle distanze tra le costruzioni erette a confine con le piazze e le vie pubbliche prevista dall’art. 879, comma...
_OMISSIS_ ...e pubblico ad un ordinato sviluppo urbanistico, che trova la sua disciplina esclusivamente nelle leggi e nei regolamenti urbanistico edilizi.
In tema di regolamento di distanze legali, la semplice previsione di una via pubblica nel piano regolatore, non seguita da un decreto di espropriazione o di occupazione di urgenza della relativa area e dall'effettiva destinazione di questa all'esecuzione dell'opera programmata non basta ad escludere l'osservanza delle disposizioni di cui l'art. 879 c.c., comma 2, e art. 905 c.p.c., comma 3 relative alle costruzioni e alle vedute.
La regola dettata dall'art. 905 c.c., u.c. - secondo la quale la distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi non si applica quanto tra i due fondi vicini ci sia una via pubblica - è appl...
_OMISSIS_ ... singuli.
L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art. 879 c.c., comma 2, per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene non alla proprietà del bene, ma all'uso concreto di esso da parte della collettività.
Nel caso di azione proposta non per rivendicare la proprietà dell'area, ma il rispetto delle distanze legali tra costruzioni, sono i resistenti che debbono provare la natura pubblica della piazza o delle vie a confine delle quali sorgono le costruzioni che si pretendono esonerate dal rispetto delle dista...
_OMISSIS_ ... che si fanno a confine di piazze o vie propriamente pubbliche, secondo lo stretto significato che, nell'ordinamento, ha la nozione di questa categoria di beni, esclusivamente riferibile alle vie o piazze appartenenti ad un ente territoriale autarchico e, perciò, demaniali e soggette a regime demaniale, ovvero realizzate su terreni gravati da "servitù pubbliche di passaggio", parimenti soggette al regime della demanialità.
La mera previsione della destinazione di un terreno privato a strada pubblica, o anche la destinazione di fatto ad uso pubblico di tale terreno, senza la esecuzione di opere (pubbliche) di irreversibile trasformazione e la conseguente appropriazione cosiddetta acquisitiva dell'immobile da parte della P.A., non producono di per sé una modificazion...
_OMISSIS_ ...e distanze nelle costruzioni di cui all'art. 879 c.c., comma 2, opera esclusivamente per quelle che si fanno a confine di piazze o vie propriamente pubbliche.
L'art. 879 c.c., comma 2, stabilisce che le norme relative alle distanze non si applicano alle costruzioni erette a confine con le piazze e le vie pubbliche, dovendosi in tal caso osservare le leggi e i regolamenti specificamente dettati.
L'esonero dal rispetto delle distanze legali, previsto dall'art. 879 c.c., comma 2, per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va certamente riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini della ricorrenza di detto esonero, a...
_OMISSIS_ ...rospetti sulla stessa senza alcuna barriera materiale interposta che escluda o limiti tutte o alcune di tali attività, sì da consentire al proprietario di guardare ed affacciarsi comodamente sulla strada e di vederla senza usare strumenti artificiali ed in tutte le direzioni che la linea d’orizzonte consente.
In presenza di pareti finestrate poste a confine con la via pubblica non è mai ammissibile la deroga prevista dall'art. 879 comma 2 c.c. per le distanze tra edifici.
L'esonero dal divieto di aprire vedute a distanza inferiore a quella legale, previsto dall'art 905 c.c., u.c., trova fondamento nella circostanza che la strada pubblica si definisce uno spazio dal quale chiunque può spingere liberamente lo sguardo sui fondi adiacenti; pertanto, i...
_OMISSIS_ ...vicino, essendo già possibile l'inspectio e la prospectio a un numero indeterminato di persone.
L'esclusione dell'applicazione delle norme sulle distanze alle costruzioni "in confine con le piazze e le vie pubbliche" di cui all'art. 879 c.c., comma 2, comporta l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, come il codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione, le quali non sono dirette alla regolamentazione dei rapporti di vicinato ed alla tutela della proprietà (che costituisce la ratio delle norme sulle distanze tra fabbricati), ma alla protezione di interessi pubblici, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale.
L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'articolo 879, comma se...
_OMISSIS_ ...ché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene più che alla proprietà del bene, piuttosto all'uso concreto di esso da parte della collettività.
L'art 9.2 D.M. n. 1444 del 1968 stabilisce la distanza tra gli edifici classificati per zona di appartenenza, prevedendo, al suo interno, una deroga solo in caso di edifici "tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli", mentre alcuna disciplina particolare è dettata per il caso di edifici separati da strada pubblica pedonale. In tal caso, pertanto, si deve ritenere applicabile la normativa di cui all'art. 879 comma II codice civile, che parlando genericamente di pubblica via prevede l'applicabilità della norma anche alle strade pedonali.
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_OMISSIS_ ...o dell'inserimento tra i due fondi di una via pubblica, ma va estesa anche al caso in cui tra le due proprietà fronteggiantisi esista una strada privata soggetta a servitù pubblica di passaggio, al caso cioè in cui il pubblico transito si eserciti su una porzione di terreno appartenente ad uno dei frontisti. Quindi ciò che rileva ai fini della esenzione, non è l'appartenenza del suolo, su cui il passaggio si esercita, ad un ente pubblico o ad un privato, ma la pubblicità dell'uso al quale quel passaggio è destinato.
Le norme che prescrivono determinate distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi non possono trovare applicazione, per la espressa previsione dell'art. 905, terzo comma, c.c., quando tra i due fondi vicini vi sia una via pubblica; gli stessi principi valg...
_OMISSIS_ ... reciproca collocazione.
L'esenzione dall'obbligo delle distanze legali, prevista dall'art. 905 c.c., u.c. per il caso in cui tra i due fondi intercorra una strada pubblica, si riferisce alle distanze stabilite dai precedenti commi della norma medesima per l'apertura di vedute dirette e di balconi e non può, quindi, interferire, nei rapporti fra proprietari di fondi contigui o frontistanti rispetto alla pubblica strada, sulle pretese che all'uno derivino, ai sensi degli artt. 871 ed 872 cod. civ., dall'inosservanza da parte dell'altro delle disposizioni dei regolamenti edilizi che disciplinano e limitano lo "ius aedificandi", o anche delle norme in materia di distanze tra pareti finestrate di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, laddove sia consentito l'affa...
_OMISSIS_ ...i, in assenza di prescrizioni comunali, il comma 2 dell’art. 879 c.c., secondo cui “alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”.
Il comma 2 dell’art. 879 c.c. (secondo il quale “alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”) ha portata generale ed esclude (in assenza di normative locali) che il fabbricato confinante con sole strade e piazze possa violare le distanze dai confini.
In difetto dell'allegazione di una prova sufficiente atta a dimo...
_OMISSIS_ ...on la derivante applicabilità, in tema di distanze, del disposto generale dell'art. 879 c.c., comma 2.
La presenza di uno strettissimo vicolo di soli mt. 1,5 soggetto al passaggio pubblico non fa venir meno la generale disciplina sulle luci e le vedute.
La mera previsione dell'apertura di una strada pubblica non è sufficiente a produrre una modificazione immediata del regime dei diritti immobiliari privati e ad esimere il proprietario dal rispetto delle distanze legali dovendo il regime derogatorio trovare giustificazione in un interesse pubblico prevalente, concreto e attuale e pertanto occorre la concreta destinazione del suolo a strada pubblica.
La preesistenza della strada rispetto alla costruzione che si avvantaggia del regime derogatorio q...
_OMISSIS_ ... vede per quale ragione si dovrebbero prendere in considerazione solo le strade pubbliche già esistenti.
Solo la concreta realizzazione della strada pubblica o, quanto meno l'inizio della sua realizzazione determinano la modifica del regime giuridico in tema di distanze sul territorio percorso dalla strada e pertanto non è sufficiente, per applicare il regime derogatorio quanto alle distanze, affermare che la strada non debba essere preesistente essendo invece necessario che la disciplina dell'attività urbanistico edilizia per la singola zona di intervento di cui al piano di attuazione, sia in concreto realizzata o in corso di realizzazione.
La legittimità dell'edificazione, con riferimento all'altezza e al rispetto delle distanze stabilite del piano di attuaz...
_OMISSIS_ ...ue componenti strutturali essenziali.
L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art. 879 cod. civ., comma 2, per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada - rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata - attiene più che alla proprietà del bene, piuttosto all'uso concreto di esso da parte della collettività.
Al fine di derogare all’obbligo del rispetto delle distanze legali, una via pubblica deve essere prevista dal P.R.G. già in sede di rilascio della concessione edilizia e non già costituita in sede di approvazione di un progetto edilizio.
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_OMISSIS_ ...a pubblica (connotato comune alle strade private) o un semplice assoggettamento di fatto al transito da parte della collettività, ma occorre la rigorosa prova che l'area faccia parte del demanio stradale comunale o quanto meno, sia gravata da una servitù di uso pubblico.
L'onere della prova in ordine all'appartenenza al demanio stradale della via con cui confina la costruzione (o del suo assoggettamento a servitù pubblica di passaggio) grava sul convenuto.
Nelle zone sismiche la distanza legale degli intervalli di isolamento è diretta a tutelare l'integrità della proprietà edilizia contro il pericolo di crollo degli edifici vicini per effetto di movimenti tellurici e, non venendo meno tale pericolo per la presenza tra due edifici di una pubblica via, anche in ...
_OMISSIS_ ...871 c.c., comma 2.