VINCOLI URBANISTICI

Stai vedendo 27-36 di 106 risultati

Rispetto delle distanze legali tra edifici frontestanti

Proprio perché funzionali alla tutela di interessi generali connessi ai bisogni collettivi di igiene e di sicurezza, e non del diritto individuale di proprietà, le distanze minime sancite dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 trovano applicazione anche nel caso in cui i due edifici frontistanti appartengano al medesimo proprietario, ovvero nell’ipotesi in cui le pareti finestrate contrapposte appartengano ai due corpi di un’unica costruzione.

Lo "ius superveniens" più favorevole per il costruttore rende legittimo l'edificio sorto in violazione della normativa sulle distanze in vigore al momento della sua ultimazione

In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore e lo "ius superveniens" più favorevole per il costruttore rende legittimo l'edificio sorto in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione.

La valenza integrativa delle norme del codice civile delle regolamentazioni locali sulle distanze tra costruzioni

Può riconoscersi valenza integrativa delle norme codicistica solo alle disposizioni degli strumenti urbanistici che disciplinino la distanze come spazio che deve intercorrere tra le costruzioni, come distacco dal confine o in rapporto con l'altezza dei manufatti, perché solo queste ultime tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati, consentendo al privato di ottenere, in caso di loro violazione, la riduzione in pristino.

Possibilità di estendere o ridurre la fascia di rispetto cimiteriale

La possibilità, da parte del consiglio comunale, di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338, comma 5, r.d. n. 1265 del 1934 per dare esecuzione ad un'opera pubblica o attuazione ad un intervento urbanistico, non può che riferirsi solamente alle opere pubbliche o di pubblica utilità, con esclusione di interventi realizzati da privati.

La natura tendenzialmente inderogabile della fascia di rispetto cimiteriale

La deroga alle fasce di rispetto cimiteriali è ammissibile soltanto all’esito di un procedimento ad iniziativa pubblica e per la tutela di interessi pubblici, non potendo essere invocata al fine di legittimare la realizzazione di opere private a soddisfazione di un interesse individuale.

Finalità della fascia di rispetto imposta dal vincolo cimiteriale

Quello cimiteriale è un vincolo di inedificabilità assoluta la cui previsione risponde a una pluralità di funzioni, quali assicurare condizioni di igiene e salubrità, garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, consentire futuri ampliamenti dell'impianto funerario, ed opera indipendentemente dal tipo di fabbricato, riguardando anche gli edifici sparsi (art. 338 R.D. n. 1265 del 1934).

Opere ed interventi edilizi consentiti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale

Gli unici interventi edilizi consentiti ai singoli proprietari all’interno della fascia di rispetto cimiteriale sono quelli ora permessi dal comma 7 dell’art. 338 del R.D. n. 1265/34, come sostituito con la legge n. 166/02.

Il vincolo assoluto di inedificabilità per la fascia di rispetto dei corsi d’acqua

Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d'acqua demaniali ha carattere assoluto ed inderogabile e risponde ad interessi pubblici di rango primario quali la tutela delle acque e la sicurezza dei luoghi.

Applicazione delle norme sulle distanze tra costruzioni in caso di abusi edilizi

L’inderogabilità delle distanze tra fabbricati, in ragione del peculiare e inderogabile interesse pubblico sotteso, vige pure nei confronti delle costruzioni abusive. Ciò vale sempre, tranne per le costruzioni abusive successive alla realizzazione di edifici muniti di regolare titolo, senza possibilità di deroga alcuna.

Edificabilità in aree sottoposte a vincoli di varia natura

Del vincolo d'inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto deve tenersi conto senza che rilevi, al fine di escludere l’inedificabilità dell’area vincolata, la circostanza che la stessa sarebbe comunque computabile nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo espropriato, poiché ciò non rende l’area in questione suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa.

Applicazione delle norme sulle distanze dal confine ai muri di cinta e di contenimento

Va equiparato ad un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni, il muro di cinta che abbia la funzione di contenere un terrapieno creato ex novo dall'opera dell'uomo.

Applicabilità delle norme sulle distanze legali agli interventi di ricostruzione e ristrutturazione

Indipendentemente dalla qualificazione di un intervento in termini di ristrutturazione o di nuova costruzione, nell’ipotesi in cui un manufatto venga ricostruito senza il rispetto della sagoma preesistente e dell’area di sedime, occorrerà comunque il rispetto delle distanze legali poiché esso - quanto alla sua collocazione fisica - rappresenta un novum, come tale tenuto a rispettare le norme sulle distanze.

Pagina 3 di 9 3