EDILIZIA URBANISTICA CASA

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La facoltà di costruire sul confine: in aderenza o in appoggio

Ai fini di valutare il rispetto delle distanze e la possibilità di edificare in edificare in aderenza, non è possibile riconoscere carattere di costruzione ad un semplice grigliato metallico avente valenza per lo più decorativa.

La nozione di costruzione ai fini del calcolo delle distanze legali dal confine e tra opere adiacenti

La nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata, avente i requisiti della solidità, dell'immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso con una preesistente fabbrica, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa e dal materiale impiegato per la sua realizzazione.

Derogabilità alle distanze minime tra edifici da parte dei piani urbanistici attuativi

La deroga alle distanze minime tra edifici è ammessa solo a favore della pianificazione attuativa, e non anche per il PRG o i titoli abilitativi diretti (tra cui il PDC).

Condizioni di derogabilità dalle prescrizioni relative alle distanze legali tra gli edifici

Le distanze prescritte (art. 873, c.c.) nell'interesse privato fra gli edifici, nonché fra questi ed i confini, sono derogabili con il consenso fra vicini, ma non lo sono le distanze prescritte nella disciplina (a valenza eminentemente pubblicistica e, quindi, inderogabile) urbanistica e nel piano urbanistico, a tutela dell'interesse pubblico ad una progettazione urbanistica sistematicamente ordinata, a meno che la deroga non sia esplicitamente prevista dalla legge.

Derogabilità alle distanze minime tra edifici da parte di convenzioni tra privati

Non è ammessa alcuna deroga pattizia alla distanza dal confine prescritta dai piani regolatori e dai regolamenti edilizi comunali: ciò per tutelare l'interesse generale all'attuazione del modello urbanistico prefigurato dalla P.A.

La rinuncia al rispetto delle distanze legali in forma negoziale e per iscritto determina la costituzione di un diritto reale

La rinuncia al rispetto delle distanze legali determina la costituzione di un diritto reale, vale a dire la costituzione della servitù di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella dovuta soltanto qualora l'accordo abbia forma negoziale e sia stipulato per iscritto. Tali requisiti non possono ritenersi integrati dalla semplice sottoscrizione di un progetto e da una domanda inoltrata alla P.A..

Definizione di «veduta» ed implicazioni sul rispetto delle distanze legali dalle costruzioni

Perché un'apertura possa considerarsi veduta, non basta la mera possibilità di una inspectio e di una prospectio sul fondo del vicino, ma è altresì necessario che la possibilità di guardare nel fondo medesimo e di sporgere il capo e vedere nelle diverse direzioni senza l'uso di mezzi artificiali abbia luogo con comodità e sicurezza, tale dovendo risultare la destinazione normale e permanente dell'opera, individuata alla stregua di elementi obbiettivi di carattere strutturale e funzionale.

Limiti inderogabili di distanza tra pareti finestrate

Non può essere ritenuta contraria all'art. 9 D.M. 1444/1968 una norma di P.R.G. che, rispettando la distanza di dieci metri tra le pareti finestrate, ponga limiti diversi per le zone di completamento con riguardo alla distanza dalle strade, tenendo conto che la pianificazione urbanistica non può che tenere conto dello stato di urbanizzazione delle diverse zone omogenee.

Lo strumento urbanistico locale ad integrazione della normativa codicistica sulla distanza tra gli edifici

Le norme degli strumenti urbanistici che impongono l'osservanza di una determinata distanza della costruzione dal confine non esprimono una regola diversa rispetto a quella codicistica basata sulla distanza tra fabbricati, ma una differente tecnica di protezione interna alla medesima regola del distacco, che in tutte le sue applicazioni va declinata unitariamente

Reiterazione dei vincoli urbanistici per la realizzazione di standard

Costituisce adeguata motivazione dell'interesse pubblico alla reiterazione dei vincoli il riferimento alla costante e rilevante crescita demografica che comporta la progressiva riduzione degli standard urbanistici, contestualmente giustificandosi, altresì, l’attuata individuazione di aree a standard in misura superiore rispetto al dimensionamento minimo previsto dalla legge urbanistica regionale.

Discrezionalità della p.a. nella pianificazione degli standard urbanistici

La suddivisione del territorio in zone, che costituisce esercizio di potere amministrativo di tipo tecnico discrezionale, risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto e sviluppo del territorio e, in particolare, le previsioni recate dal d.m. n. 1444 del 1968 concernenti la zonizzazione per standard sono funzionali a garantire la congrua dotazione di spazi da riservare a fini pubblici.

Realizzazione e computo delle aree urbanistiche da destinare a parcheggio

Mentre gli spazi di parcheggio di cui all’art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942 costituiscono aree pubbliche da conteggiarsi ai fini della dotazione di standard, quelli di cui al successivo art. 41-sexies sono qualificati come aree private pertinenziali alle nuove costruzioni e come tali escluse (ex art. 3, comma 2, lett. d), del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) dal computo del calcolo della misura degli standards.

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