Anche se la diffida normalmente proviene direttamente dal creditore, quale titolare esclusivo dell’interesse da gestire, già una risalente giurisprudenza ammetteva l’efficacia della diffida intimata dal rappresentante fornito di procura del creditore, portata a conoscenza del debitore adeguatamente, come quella emessa dal difensore che dichiari di agire in nome e per conto del creditore-assistito. In tale eventualità, sorse il problema se la procura dovesse essere, o meno, conferita per iscritto