Ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 5 della L. 225/1992

PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> ART. 5 L 225/1992

Lo Stato è legittimato a regolamentare gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della L. n. 225 del 1992, anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle stesse norme primarie. Ciò non implica, tuttavia, che l'emergenza possa giustificare "un sacrificio illimitato dell'autonomia regionale". La L. n. 225 del 1992, risponde a queste esigenze, circoscrivendo il predetto potere in modo da non compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali.

La congestione della mobilità di una metropoli può legittimamente essere assunta a presupposto per la dichiarazione dello stato di emergenza e la nomina di un Commissario straordinario, poiché l’art. 2, lett. c) l. 24 febbraio 1992, n. 225 prevede, quali presupposti a tale sco... _OMISSIS_ ...lamità naturali ma anche altri eventi, non delimitati né definiti tipologicamente, purché per intensità ed estensione non possano essere fronteggiati con mezzi ordinari.

Riguardo ai presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza ex L. 24 febbraio 1992, n. 225, il legislatore si è basato su di un criterio oggettivo, quale l’esistenza di una situazione che necessiti di interventi straordinari, indipendentemente dalla causa che l’abbia determinata, ovvero dall’eventualità che si tratti di una situazione endemica, essendo ormai acquisito che il potere di ordinanza “extra ordinem” può essere legittimamente esercitato anche sussistendo da tempo la situazione di fatto per cui si procede.

I provvedimenti con cui è dichiarato uno stato di emergenza ex L. 24 febbraio 1992, n. 225, costituiscono espressione di un potere ampiamente discrezionale ed insindacabile, se non sotto i profili di una evidente arbitrar... _OMISSIS_ ...à e irragionevolezza dell’azione amministrativa.

La possibilità di deroga alla legislazione vigente prevista dalla legge n. 225/1992, art. 5, si atteggia quale misura estrema, pur nell'ambito di una situazione intrinsecamente emergenziale, con la conseguenza che, affinché l'eccezionale potere di deroga possa considerarsi esercitato nell'ambito dei suddetti limiti, è imprescindibile che l'autorità amministrativa si faccia carico ex ante di individuare "le principali norme" che, applicabili in via ordinaria, pregiudicherebbero invece l'attuazione degli interventi di emergenza.

Qualora le ordinanze presidenziali, adottate ai sensi dell’art. 5 della legge 225/1992, non rechino una puntuale indicazione delle norme suscettibili di deroga ma la derogabilità venga consentita con riferimento ad interi corpi legislativi (nel caso di specie il D.P.R. 327/2001), l’esigenza giustificativa viene a transitare sui provvedimenti a... _OMISSIS_ ...anze commissariali), nei quali dovrà essere necessariamente contenuta la motivata indicazione del nesso di strumentalità tra l'esercizio della deroga e l'emergenza da soddisfare, così da giustificare il ricorso alla deroga normativa.

E' legittima la deroga alle norme concernenti la partecipazione del privato al procedimento, attuata dai decreti adottati dagli organismi commissariali delegati ex art. 5 L. n. 225/1992 a fronte di OPCM per l’attuazione di interventi di emergenza, che non abbia contemplato espressamente tali norme, dato che è lo stesso art. 7 della L. 241/1990 a consentire alla P.A., con valutazione squisitamente discrezionale, di verificare, di volta in volta, la sussistenza o meno di quelle particolari esigenze di celerità del procedimento che esonerano dall’obbligo di preventiva partecipazione; la situazione legittimante la deroga delle previsioni di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990 può ben evincersi dalla pe... _OMISSIS_ ...ione di emergenza.

La persistenza della situazione che ha determinato la dichiarazione dello stato di di emergenza ex art. 5 legge 225/1992, legittima la proroga della stessa; la protrazione dello stato di emergenza, trova infatti il proprio fondamento nella persistente sussistenza delle ragioni che ne hanno determinato la relativa dichiarazione, qualora non risolte, medio tempore, le cause.

Il carattere provvisorio e temporaneo dei poteri in deroga conferiti al commissario delegato con ordinanza a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza x art. 5 legge 225/1992, non esclude la realizzazione di opere di carattere permanente finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza.

Il carattere eccezionale del potere di deroga della normativa primaria, conferito ad Autorità amministrative munite di poteri di ordinanza, sulla base di specifica autorizzazione legislativa, recata dalla legge n. 225 del 1992, impone che le... _OMISSIS_ ...o essere temporalmente delimitate e, per non comportare una perenne abrogazione o modifica di norme vigenti, i poteri degli organi amministrativi devono essere ben definiti nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio.

L'ordinanza adottata ex art. 5 L. n. 225/1992, laddove proroga il conferimento dei poteri al Commissario delegato sino alla cessazione dello stato di emergenza, risulta rispettosa del dettato normativo, costituendo il riferimento alla persistenza dello stato di emergenza un valido presupposto delimitativo, in senso temporale, dei poteri commissariali.

In linea generale, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992, i provvedimenti del Presidente del Consiglio sono diretti a delegare le funzioni ad un commissario individuando "i tempi e le modalità" dello svolgimento dell'incarico. In altri termini, l'O.P.C.M. delimita le norme derogabili e l'eventuale esercizio del potere di deroga, mentre il prov... _OMISSIS_ ...n concreto procede a commisurare siffatta consentita derogabilità alla normativa vigente è l'atto commissariale.

La scadenza del termine indicato nell'ordinanza che dichiari lo stato di emergenza ex art. 5 legge 225/1992 non estingue il potere attribuito del Consiglio dei Ministri, che perdura fino a quando sussiste la situazione di emergenza.

La valutazione circa la permanenza di una situazione di emergenza già precedentemente dichiarata ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 richiede un sforzo istruttorio e motivazionale minore, potendo il nuovo provvedimento beneficiare dell’attività istruttoria già precedentemente compiuta dalla P.A..

Non si può pretendere che lo stato di emergenza dichiarato ex art. 5 legge 225/1992 sia affrontato adottando immediatamente e contemporaneamente, tutte le possibili iniziative idonee a scongiurare il problema: ben può, di conseguenza, il Commissario adottare ulteriori misure rispetto a que... _OMISSIS_ ...e poste in essere, purché (e quest’ultimo giudizio costituisce insindacabile valutazione di merito) utili e rientranti nell’originario spettro di quelle adottabili.

La deliberazione dello stato di emergenza ex art. 5 legge 225/1992 esprime l'esercizio di un'amplissima potestà discrezionale il cui limite sta nell'effettiva esistenza di una situazione di fatto da cui derivi, o possa derivare, un pericolo all'integrità delle persone, o ai beni o agli insediamenti e all'ambiente, oltre nella sua ragionevolezza e nell'impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione.

Il fatto che la situazione di emergenza non sia nuova ed imprevedibile non osta al ricorso al potere di cui all'art. 5 legge 225/1992, poiché ciò che rileva è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e dell'urgenza attuale di intervenir... _OMISSIS_ ...i interessi da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità sia dalla stessa imputabilità all'Amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere: si deve, dunque, aver essenziale riguardo all'oggettiva ricorrenza di una situazione di pericolo non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con le misure ordinarie.

La «cronicità e persistenza» del problema non impedisca il ricorso alle misure straordinarie di natura commissariale ai sensi della legge 225/1992.

Il fatto che l'emergenza sia già stata inefficacemente affrontata in via «ordinaria» non preclude l'esercizio del potere di dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 225/1992.

Le ordinanze emanate ai sensi della legge 225/1992 non devono contenere ex ante tutte le disposizioni che possono essere derogate, ma soltanto quelle «principali»: ciò che rileva, infatti, è che s... _OMISSIS_ ...il nesso di strumentalità tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione.

Con riferimento alle ordinanze commissariali in deroga, emanate in attuazione dell’art. 5 l. n. 225/1992, e, più precisamente, con riguardo alle disposizioni di legge derogabili da esse indicate, è legittima – sia in virtù d quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 5, sia in virtù dei generali canoni interpretativi delle norme eccezionali, ex art. 14 preleggi – una interpretazione non solo letterale, ma di tipo estensivo, tenuto per di più conto della natura meramente indicativa (e non esaustiva) dell’elenco di norme indicate come derogabili.

Le ordinanze contemplate dall’art. 5 della l. n. 225 del 1992, rientrano nel più ampio genus delle ordinanze di necessità e urgenza e debbono pertanto rispettarne i parametri di legittimità.

Le ordinanze contemplate dall’art. 5 L. n. 225 del... _OMISSIS_ ...vendo un’analitica e puntuale disciplina da parte del legislatore, rientrano nel più ampio genus delle ordinanze di necessità e urgenza, e devono pertanto rispettarne i parametri di legittimità.

Per l'attuazione degli interventi di emergenza a fronte di eventi di natura straordinaria di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) legge n. 225/1992, possono essere adottate ordinanze, anche da parte di Commissari delegati (art. 5, comma 4, della legge cit.) in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il potere di ordinanza contingibile ed urgente previsto dalla L. n. 225/92 è costituzionalmente legittimo.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.