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Vincoli urbanistici e paesaggistici sui terreni boschivi

Ai fini del vincolo paesaggistico, la nozione di terreno coperto da bosco deve essere ricavata non solo in senso naturalistico, ma anche normativo: non è possibile seguire una concezione quantitativa e restrittiva di bosco, dovendosi includere, al contrario, anche le aree limitrofe che servono per la salvaguardia e l’ampliamento, come dimostra, già sul piano definitorio, la differenza tra bosco e territorio coperto da bosco, evocante un elemento tipizzante, a livello eco-sistemico, il territorio

Legislazione regionale in materia di interventi forestali

I boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore primario ed assoluto: la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza. Ciò peraltro non toglie che le Regioni, nell'esercizio delle specifiche competenze costituzionali possano stabilire anche forme di tutela ambientale più elevate.

Definizione di bosco e foresta

Una zona boschiva è tale per le caratteristiche che la stessa possiede, a prescindere da una sua riproduzione in una cartografia, la quale assume un connotato descrittivo delle aree aventi, per diretta ed espressa previsione normativa, i requisiti strutturali per essere qualificate come "boschi".

Natura giuridica e portata del vincolo forestale

In caso di costruzione che si trovi in zona sottoposta sia a vincolo forestale che a vincolo paesistico, occorrano tre distinti atti autorizzativi: l’autorizzazione forestale; l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente preposto; il permesso di costruire da parte del Comune, che può essere rilasciato soltanto nel caso in cui siano state previamente rilasciate le predette autorizzazioni paesaggistiche e forestali che ne costituiscono il presupposto legale.

Boschi e foreste: imboschimento e rimboschimento

La natura di “ bosco” è data dalla presenza, su un terreno, e in una certa percentuale, di piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, senza che la legge faccia riferimento alcuno alle modalità con cui queste piante si sono insediate: il legislatore regionale, come pure quello nazionale, non definisce mai il concetto di “ terreno artificialmente rimboschito”, proprio in ragione del fatto che le modalità di nascita del bosco sono irrilevanti ai fini della sua tutela.

Gli incendi boschivi: definizione ed elemento oggettivo

Per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353 si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della citata legge n. 353 del 2000.

Interventi di trasformazione su boschi e foreste

La inedificabilità sulle zone boschive previsto dalla L.R. Sicilia 16/1996 è operativa anche in assenza di apposito provvedimento amministrativo di visualizzazione del relativo vincolo sugli elaborati grafici del P.R.G. e la relativa valutazione sulla effettiva natura delle aree boscate non presenta alcun “effetto costitutivo” del vincolo boschivo, ma meramente “dichiarativo” e con funzione di ricognizione della presenza, in rerum natura, di aree aventi le caratteristiche di “bosco”.

Il sindacato giurisdizionale della pianificazione urbanistica della P.A.

In linea di principio uno specifico onere motivazionale non sussiste per gli strumenti urbanistici generali; l’esonero dall’obbligo di motivare si estende, naturalmente, alla scelta sul se dotarsi o meno di una nuova pianificazione primaria.

La discrezionalità amministrativa in vari casi di pianificazione locale

L'inserimento di un bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 d.l. 112/2008) e le determinazioni assunte dall’amministrazione comunale circa la diversa destinazione da assegnare al bene rientrano nell’ambito delle valutazioni discrezionali e quindi non sono suscettibili di alcuna censura di merito, né di alcun sindacato giurisdizionale, se non entro i limiti dell’illogicità ed irrazionalità della scelta operata

L'iter di approvazione di una variante al P.R.G. e la discrezionalità della P.A.

Le varianti normative , implicando apprezzamenti di merito, sono sottratte come tali al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da illogicità e irragionevolezza. Ne discende, dunque, che laddove il privato si dolga dell’illogicità delle scelte operate dalla P.A. il G.A. non può fermarsi di fronte alla predetta discrezionalità, ma deve ricercare nel complesso degli atti relativi all'attività pianificatoria la giustificazione dell'operato dell'amministrazione

Discrezionalità della p.a. nella scelta dei beni da espropriare per opere pubbliche

L'individuazione delle modalità di realizzazione di un'opera pubblica o delle relative aree costituisce una scelta tecnico-discrezionale di stretto merito dell'Amministrazione, rispetto alle quali le posizioni dei privati sono necessariamente recessive. Per loro natura quindi tali determinazioni possono essere sindacate nel merito solo per palesi errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse.

Affidamento o aspettative da parte del privato in merito alle scelte urbanistiche della p.a.

L’attribuzione di una determinata qualificazione di un’area (cd. zonizzazione) avvenuta in sede di adozione del piano regolatore non fa sorgere alcuna aspettativa qualificata in capo al proprietario dell’area medesima.

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