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La normativa italiana: individuazione della vittima vulnerabile e del doppio binario

Attualmente è previsto l’accesso al contraddittorio anticipato del testimone minorenne anche non offeso e dell’offeso maggiorenne circa alcuni reati precisamente indicati e selezionati sulla base della gravità e del trauma da esso derivante. La norma costituisce uno dei tasselli principali di un binario processuale riservato al testimone vulnerabile in genere, ed in modo implicito, anche alla teste-vittima. Tale sistema è caratterizzato dalla individuazione dell’attributo della vulnerabilità

Decisione Quadro 2001/220/GAI: vulnerabilità della vittima nei procedimenti penali in italia

Per quanto l’incidente probatorio si presenti come uno strumento di tutela dei diritti della vittima vulnerabile in quanto appare finalizzato alla contrazione delle audizioni giudiziali (art.3), nella prassi giudiziaria si registra qualche resistenza all’accoglimento dell’incidente probatorio “incondizionato”. Sono infatti non insoliti provvedimenti di rigetto emessi dai giudici per le indagini preliminari e basati su divergenze interpretative circa la struttura e i presupposti dell'istituto.

La Decisione Quadro 2001/220/GAI in Italia: infrastrutture e tutela dei dati personali

Agli Stati sono richiesti gli interventi necessari per evitare i contatti tra la vittima e gli autori del reato negli edifici degli organi giurisdizionali, e per garantire alle persone offese, in particolare, a quelle più vulnerabili, la possibilità di rendere testimonianza in condizioni che consentano di proteggerle dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica. Si tratta di esigenze che ricevono notoriamente una risposta assai parziale, e in alcuni casi del tutto contraddittoria

La Decisione Quadro 2001/220/GAI: l'interpretazione conforme delle norme

Sarebbe difficile per l’Unione adempiere efficacemente alla sua missione se il principio di cooperazione, che implica, in particolare, che gli Stati membri adottino tutte le misure in grado di garantire l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’UE, non si imponesse anche nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Dunque l’interpretazione conforme si impone anche rispetto alle decisioni quadro adottate nell’ambito del titolo VI del Trattato sull’Unione

Le soluzioni interpretative offerte dalla pronuncia “Pupino”

Le indicazioni provenienti dalla sentenza “Pupino” consentono di individuare soluzioni interpretative che rendano il nostro sistema maggiormente coerente con i principi delle fonti sovranazionali. In particolare, l’accesso al contraddittorio predibattimentale per alcuni offesi da reato è un approdo raggiunto solo di recente con l’estensione della possibilità di utilizzare l’istituto anche per l’audizione delle vittime maggiorenni di reati sessuali, atti persecutori o maltrattamenti in famiglia

La Decisione Quadro 2001/220/GAI: identificazione della vittima vulnerabile

Circa l'identificazione delle caratteristiche di vulnerabilità della vittima, i giudici europei chiariscono che se è sufficiente la condizione di minorenne a qualificare la vittima come particolarmente vulnerabile, appare incontestabile che bambini in età infantile che hanno subìto maltrattamenti da parte di un’insegnante, possano essere qualificati “vulnerabili” alla luce non solo della loro età, ma anche della natura e delle conseguenze delle infrazioni di cui ritengono di essere stati vittima

Le indicazioni della CEDU e della Corte di Giustizia sulla tutela della vittima nel procedimento penale

Le misure di protezione processuale devono conciliarsi con i diritti della difesa e controbilanciare i sacrifici imposti a quest'ultima. La Corte di Strasburgo ricorre, come sempre, alla tecnica del bilanciamento e non conclude nel senso dell'esclusione probatoria, ma, piuttosto, dell'indicazione di appropriate regole di valutazione. In altri termini, il bilanciamento tra il diritto dell’accusato a confrontarsi con la fonte delle accuse e il diritto della vittima ad essere protetta dal processo

La valutazione della Decisione Quadro da parte della Corte europea di giustizia

Nella pronuncia del 9 ottobre 2008 terza sezione nel caso Katz, la Corte di Lussemburgo è stata chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale riguardante l’interpretazione degli articoli 2 e 3 della decisione, con riferimento alla normativa ungherese che, in caso di azione penale avanzata dalla vittima, non prevede che l’offeso renda testimonianza. La particolarità del caso risiedeva nel fatto che la parte che aveva promosso l’azione, nel sistema ungherese, coincideva con la vittima

Il diritto della vittima ad accedere all’incidente probatorio e il diniego del pubblico ministero

Quanto all'esclusione in capo alla vittima di sottoporre al controllo del giudice la decisione di diniego del pubblico ministero sulla decisione del giudice viene osservato che tale circostanza si inserisce in un sistema in cui la formulazione dell’accusa è in linea di principio riservata al pubblico ministero. Questa appare in sottile contrasto con le affermazioni della Corte di Strasburgo che nel caso Sottani contro Italia ha espresso dei dubbi sulla compatibilità con la convenzione EDU

La (differente) normativa per lo straniero europeo e lo straniero non europeo

La nozione di straniero, il solo a cui si applica il T.U immigrazione, è riferita dall’art.1 ai “cittadini di Stati non appartenenti all’UE e agli apolidi”. Ai cittadini europei ed ai loro familiari si applica, invece, la direttiva 2004/38/CE, sebbene questa riguardi formalmente la libertà di circolazione. L’art.23 del d.lgs.30/2007 prevede l’applicazione delle disposizioni del d.lgs. di recepimento sulla libertà di circolazione anche ai familiari dei cittadini italiani, solo se più favorevole

La disapplicazione dell’art. 14 co. 5-ter e quater d.lgs. 286/98

Il problema dell’impatto della direttiva 2008/115/CE sul vigente diritto penale dell’immigrazione è nato dal fatto che il suo termine di attuazione è scaduto il 24 dicembre 2010. Poiché il legislatore italiano non ha apportato le indispensabili modifiche al T.U. dell’immigrazione entro tale termine, i giudici hanno dovuto affrontare il problema se dare direttamente attuazione a tutte le norme della direttiva dotate eventualmente di effetto diretto: con pesanti conseguenze sulla normativa interna

Gli interventi in attuazione della direttiva 2004/38/CE e della direttiva 2008/115/CE

Per adeguarsi all’invito formulato all’Italia dalle Istituzioni europee a rendere più completa la normativa di recepimento della direttiva 2004/38, il legislatore italiano ha approvato il decreto legge 89/201. Per i cittadini dell’Unione la nuova disciplina introduce alcune modifiche relative alle condizioni di fruizione del diritto all’ingresso e soggiorno di loro partner e familiari. Sono state poi apportate modifiche alle formalità amministrative richieste tra cui l'autosufficienza economica

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