La (differente) normativa per lo straniero europeo e lo straniero non europeo

La nozione di straniero è espressamente riferita dall’art.1 T.U immigrazione ai “cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi”; la disciplina del T.U. immigrazione si applica quindi soltanto ad essi.

Ai cittadini europei ed ai loro familiari si applica, invece, la direttiva 2004/38/CE, sebbene questa riguardi formalmente la libertà di circolazione.

Inoltre l’art.23 del d.lgs. 6 febbraio 2007 n.30 prevede l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di recepimento del diritto comunitario sulla libertà di circolazione anche ai familiari dei cittadini italiani solo se più favorevole, operando poi un rinvio alla disciplina del TU sull’immigrazione in materia di unità familiare.

In questo quadro si sono inseriti gli interventi adottati per dare attuazione alla direttiva europea 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e ... _OMISSIS_ ...ari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, ambito normativo divenuto il terreno preferito dal legislatore sotto l’urgenza della "necessità politica" di modificare la disciplina esistente.

Tale disciplina è stata quindi recepita dall’Italia mediante l’emanazione, sostituendo quella precedente prevista dal testo unico in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari (d.P.R. n. 52 del 2004), con il d. lgs. 6 febbraio 2007 n.30, successivamente modificato dal d. lgs. 28 febbraio 2008 n.32, che, oltre a regolare le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini dell’Unione europea e dei familiari che li accompagnano o li raggiungono, ha disciplinato i presupposti del diritto di soggiorno permanente e le limitazioni a tali diritti per motivi di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
... _OMISSIS_ ...ttavia con le modifiche apportate dal 2007 in poi oggettivamente vi è stata la “extracomunitarizzazione” normativa del comunitario indesiderato che appare dunque il filo conduttore dell’intervento legislativo [1]. In particolare sono state regolamentate le ipotesi di allontanamento del cittadino comunitario per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (artt. 20, 20-bis e 20-ter) e di allontanamento per la perdita dei requisiti che consentono il soggiorno (art. 21).

In generale, comunque, tutte le innovazioni vanno esplicitamente nel senso di equiparare la condizione del cittadino comunitario allontanato a quella del cittadino extracomunitario espulso.

Le pene per il cittadino dell’Unione che violi il divieto di reingresso sono state rese omogenee a quelle previste per gli extracomunitari dall’art. 13 T.U. D. Lgs. n. 286/1998. Le limitazioni all’ingresso e al soggiorno del comunitario sono state r... _OMISSIS_ ...a quelle ostative all’ingresso degli extracomunitari ex art. 4 T.U. D. Lgs. n. 286/1998. Infine è stato esteso ai cittadini comunitari la possibilità di trattenimento nei CPT, per ora solo per 15 giorni ; tale scelta difficilmente può essere spiegata con difficoltà legate al procedimento di identificazione, visto che l’attribuzione della condizione di “comunitario” è presupposto per l’inizio della procedura di allontanamento.

Allo stato gli unici motivi giustificativi vanno ricercati all’interno del generico perimetro degli "ostacoli tecnici all’esecuzione dell’allontanamento", con riferimento ai quali la discrezionalità dell’amministrazione appare eccessiva. Per quanto riguarda l’individuazione del giudice competente, che dovrebbe essere quello ordinario in relazione ad una materia direttamente incidente su diritti fondamentali della persona, appare dunque difficile giustificare la div... _OMISSIS_ ... normativa mantenuta e legata sostanzialmente al paese di provenienza del soggetto interessato (di area comunitaria o extracomunitaria).

Infatti il d.lgs. n. 32/2008 ha confermato (cfr. art. 1 comma 1 lett. d, che introduce un art. 20-ter nel d.lgs. n. 30/2007) la competenza del tribunale ordinario in composizione monocratica per tutti i giudizi di convalida dei provvedimenti di esecuzione dell’allontanamento (e di quelli di trattenimento in attesa del nulla osta dell’autorità giudiziaria penale) emessi dal questore ai sensi dei novellati artt. 20 e 20- bis d.lgs. 30/2007 oltre che (v. il novellato art. 22 d.lgs. 30/2007) per le impugnazioni dei decreti di allontanamento per motivi diversi dalla sicurezza dello Stato e dall’ordine pubblico, devoluti al TAR del Lazio.

In sostanza, il d.lgs. 30/2007, come modificato dal d.lgs. 32/2008, tiene nettamente distinti gli allontanamenti di cui all’art. 20 (sicurezza dello Sta... _OMISSIS_ ...erativi di pubblica sicurezza, altri motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza) da quelli di cui all’art. 21 (cessazione delle condizioni che determinano il diritto al soggiorno).

In particolare, solo per gli allontanamenti per sicurezza dello Stato/motivi imperativi di pubblica sicurezza è prevista l’esecuzione immediata del provvedimento esecutivo del Questore, previa convalida da parte del giudice ordinario (anziché del giudice di pace).

Per il resto, viene richiamata la disciplina del T.U. dell’immigrazione quanto all’esistenza del procedimento penale, pur con significative differenze: a) il nulla osta si intende concesso trascorse solo 48 ore; b) la sentenza di non luogo a procedere, in caso di avvenuta esecuzione dell’espulsione, è comunque esclusa per i più gravi reati.

Inoltre, solo per (tutti) gli allontanamenti ex art. 20 è previsto il divieto di reingresso penalmente sanzionato, s... _OMISSIS_ ... inferiore rispetto al T.U. dell’immigrazione [2];

Invece, l’allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto al soggiorno (lavoro, autosufficienza economica, ecc.) non è soggetto ad esecuzione immediata tramite Questore; viene intimato al destinatario di lasciare il territorio dello Stato in un termine non inferiore ad un mese, ed è esclusa la possibilità di far seguire all’ intimazione un divieto di reingresso; è stato previsto unicamente l’obbligo di attestazione da parte dell’interessato da parte di un consolato italiano del Paese di appartenenza la spontanea esecuzione dell’ordine. La eventuale inadempienza è sanzionata con la pena da uno a sei mesi di arresto e da 200,00 a 2000,00 euro di ammenda, (cfr. art. 21 ultimo comma d.lgs. 30/2007).

Il diverso regime sanzionatorio adottato per le ipotesi di allontanamento per dall’art. art. 21 trova la sua giustificazione nelle ... _OMISSIS_ ...viste per il legislatore nazionale in base agli artt. 14 e 15 della direttiva.

Peraltro la discrezionalità del legislatore nell’attuazione della stessa trova ulteriori limiti sostanziali nell’impossibilità di applicare alle limitazioni dell’ingresso e del soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. motivi relativi a fini economici (art. 27 co. 1); all’allontanamento giustificato esclusivamente in base all’ esistenza di condanne penali (art. 27 co. 2); all’allontanamento per i minori e i soggiornanti da oltre dieci anni, salvi i motivi “imperativi” di pubblica sicurezza, come definiti dalla legislazione nazionale (art. 28 co. 3); in via generale, anche per queste più gravi ragioni di allontanamento, è prevista l’esecuzione mediante intimazione, con un termine non inferiore ad un mese, “salvi i casi di urgenza debitamente comprovata” (art. 30 co. 3, che tutta... _OMISSIS_ ...gli allontanamenti per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza è di fatto ritenuta sussistente in re ipsa).

L’esecuzione dell’allontanamento è immediatamente sospesa nell’ipotesi in cui sia stata proposta un’impugnazione giurisdizionale del provvedimento dell’allontanamento con contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione; questa possibilità è tuttavia esclusa per le ipotesi di allontanamento adottato per motivi imperativi di pubblica sicurezza [3].

Su questa disciplina è intervenuto da ultimo il d.l. 23 giugno 2011, n. 89 conv, nella 2 agosto 2011, n. 129, emanato dal legislatore a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia; infatti il 28 aprile 2011 la Prima sezione della Corte di giustizia dell’UE nel procedimento C-61/11 PPU a carico di Hassen El Dridi, alias Soufi Karim. la Corte ha dichiarato che la Direttiva 2008/115/CE (c.d. dire... _OMISSIS_ ..., in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella dell’art. 14, comma 5-ter del TUI d. lgs. n. 286/1998, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo (sulle novità introdotte si veda per ragioni di ordine sistematico il & 6).