La Decisione Quadro 2001/220/GAI in Italia: infrastrutture e tutela dei dati personali

Le infrastrutture Agli Stati sono richiesti gli interventi necessari per evitare i contatti tra la vittima e gli autori del reato negli edifici degli organi giurisdizionali, e per garantire alle persone offese – in particolare, a quelle più vulnerabili – la possibilità di rendere testimonianza in condizioni che consentano di proteggerle dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica.

Si tratta di esigenze che ricevono notoriamente una risposta assai parziale, e in alcuni casi del tutto contraddittoria, nell’ambito dell’esperienza giudiziaria italiana, non di rado caratterizzata da vistosi fenomeni di approfondimento del danno subito dalla vittima a causa della creazione di molteplici occasioni di contatto tra le vittime e le persone legate all’imputato da vincoli familiari o da relazioni di stampo criminale, proprio all’interno degli edifici destinati all’amministrazione della giustizia.

... _OMISSIS_ ... come solo pochi tribunali dispongono di aule per l’audizione protetta munite di vetro specchio e di impianto di videoregistrazione. Inoltre le aule dibattimentali non hanno – di regola – luoghi adeguata per assicurare che il teste-vittima prima della deposizione entri in contatto (anche casuale) con l’imputato.

La tutela dei dati personali e della riservatezza dell’offeso Il nostro codice all’art. 114 comma 6 c.p.p. prevede una tutela particolare dei testimoni minorenni dei quali è vietata la pubblicazione delle immagini e delle generalità. È anche vietata la pubblicazione di elementi che possano condurre all’identificazione di tali testimoni. Una tutela rafforzata della riservatezza del minorenne offeso è prevista dall’art. 472 comma 3 bis c.p.p che stabilisce l’obbligo di procedere a porte chiuse quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601 e 602, .... _OMISSIS_ ...er e 609 octies e l’offeso minorenne.

Negli altri casi il giudice può disporre di procedere a porte chiuse su richiesta di parte quando si procede all’assunzione di prove che possano causare pregiudizio alla riservatezza.

La normativa interna appare in questo caso coerente con le indicazioni della decisione quadro: si introduce una tutela rafforzata della riservatezza quando l’offeso è minore e si lascia all’interessato la facoltà di instare per lo svolgimento del processo a porte chiuse qualora si ritenga che l’assunzione di prove possa ledere il diritto alla riservatezza.

Tuttavia non può non rilevarsi come le cautele normative non impediscono, nella prassi, la diffusione impropria di notizie idonee a ledere la sfera privata, l’immagine e la riservatezza degli offesi: tali violazioni del diritto alla vita privata si insediano principalmente nella fase delle indagini, all’atto della a... _OMISSIS_ ...le misure cautelari, quando la divulgazione dei dati processuali rischia di essere ancora più dannosa essendo il procedimento in una fase poco più che embrionale.

La sentenza Pupino: indicazioni della Corte di Strasburgo e le possibilità di interpretare le norme interne in coerenza con le indicazioni della decisione quadro La sentenza origina da una richiesta di interpretazione pregiudiziale (delle norme della Decisione quadro 2001\220 GAI sulla posizione della vittima nel processo penale) in un caso in cui il giudice nazionale doveva decidere sulla possibile estensione dell’incidente probatorio con modalità protette all’audizione di minori offesi dal reato di abuso di mezzi di correzione (non previsto nell’elenco dell’art. 392 comma 1 bis c.p.p.).

La pronuncia europea è di estremo rilievo, non solo per i riflessi diretti sull’istituto dell’incidente probatorio, ma anche perché fornisce generali indicazio... _OMISSIS_ ...squo;interpretazione conforme, con riferimento all’adeguamento ai principi delle decisioni quadro.

L’incidente probatorio come modalità adeguata di protezione della vittima vulnerabile
Investita della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione degli art. 2, 4 e 8 della decisione quadro 2001\220 GAI in relazione alla limitazione dell’incidente probatorio ai soli casi previsti dalla legge, i giudici di Lussemburgo precisavano che «la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle citate disposizioni della decisione quadro impone che un giudice nazionale abbia la possibilità, per le vittime particolarmente vulnerabili, di utilizzare una procedura speciale, come l’incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della prova…, nonché le modalità particolari di deposizione pure previste, se tale procedura risponde in modo ottimale alla situazione di tali vittime e si impone al fine... _OMISSIS_ ... perdita degli elementi di prova, di ridurre al minimo la ripetizione degli interrogatori e di impedire le conseguenze pregiudizievoli, per le dette vittime, della loro deposizione in pubblica udienza».

Le adottate condizioni, sostiene la Corte, debbono comunque essere compatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato membro interessato, nonché con la tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte di giustizia ammette dunque che la salvaguardia dei diritti delle vittime vulnerabili nel procedimento penale possa avvenire (anche) attraverso l’utilizzo dell’incidente probatorio, cui viene riconosciuta la natura di strumento idoneo a tutelare gli interessi degli offesi con caratteristiche di vulnerabilità, nella misura in cui favorisce la contrazione delle audizioni giudiziali e consente l’e... _OMISSIS_ ...ldquo;protette”, meno traumatizzanti di quelle che caratterizzano l’udienza pubblica.

L’incidente probatorio viene, perciò, individuato dalla Corte di Lussemburgo come uno strumento capace di dare compiuta attuazione agli obiettivi della decisione quadro: è lasciata tuttavia al giudice nazionale la facoltà di interpretare l’istituto “rompendone le maglie”, in conformità con i principi della decisione quadro[1].

La presunta tassatività delle indicazioni relative ai casi in cui si può accedere al contraddittorio anticipato è stata dunque autorevolmente messa in dubbio dai giudici europei che hanno individuato in capo al giudice comune l’onere di interpretare la normativa interna in conformità con i principi della decisione, avallando una “estensione” dell’istituto a casi non tassativamente previsti dalla legge, ma assimilabili.

La Corte di Lussemburgo ha precisato ... _OMISSIS_ ...rsquo;interpretazione del diritto interno deve comunque essere rispettosa del diritto al processo equo tutelato dall’art. 6 della C.E.D.U.

Con specifico riferimento all’audizione incidentale svolta con modalità protette la Corte europea dei diritti umani ha stabilito in una rilevante decisione di irricevibilità (caso Accardi c. Italia: ric. n. 30598/02) che le procedure di attuazione del contraddittorio individuate dalla normativa italiana nel caso di incidente probatorio finalizzato all’audizione protetta non ledono il diritto dell’imputato al processo equo.

L'attuazione del contraddittorio attraverso la “mediazione” di un giudice o di un suo ausiliario alla presenza dell’accusato e del suo difensore sono state infatti ritenute idonee a garantire che a questi sia concessa un’occasione adeguata e sufficiente a contrastare la fonte delle accuse.